CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 1943
Cassazione n. 09506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1943 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1).é ha concluso chiedendo -e ' • uckrto il difensore ir C2.4:4 41; 1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11.2.2020 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il predetto colpevole del reato di diffamazione, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Ricorreva per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Col primo motivo deduceva l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in relazione alla ritenuta natura diffamatoria dello scritto riconducibile all'imputato. 2.2. Col secondo motivo deduceva l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione con riferimento alla scriminante di cui agli articoli 51-52 cod. pen. o, comunque, alle ipotesi di non punibilità ex articolo 596 e seguenti cod. pen., nonché la violazione dell'articolo 546 del codice di rito. 2.3. Col terzo motivo deduceva la contraddittorietà della motivazione, rilevando che la sentenza impugnata aveva, da un lato, assolto l'imputato per insussistenza del fatto con riferimento ai fatti che la persona offesa aveva contestato all'imputato nella lettera inviatagli per mezzo del suo avvocato e, allo stesso tempo, dall'altro, condannato il Villa per il reato di diffamazione. 2.4. Col quarto motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del reo; il difensore della parte civile ha chiesto pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per essere nelle more intervenuto il decesso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente dare atto dell'intervenuto decesso del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 8 dicembre 2021 (v. certificato di morte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Adda inviato dal difensore), sicché deve pronunciarsi sentenza di annullamento, senza rinvio, della pronuncia impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 531 cod. proc. pen..Consegue la revoca delle statuizioni civili. Infatti, è pacifico che la morte dell'imputato, intervenuta, come nel caso di specie, prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale che del rapporto processuale civile nel processo penale, poiché la esistenza e la permanenza in vita dell'imputato costituisce presupposto processuale sia della sentenza che della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico, ed il decesso determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche (cfr., ex plurimis, Sez.3, n. 47894 del 23/03/2017, P.C. in proc. Modica, Rv. 271160-01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep. 2012, F.A., Rv. 251981-01; Sez. 4, n. 44663 del 14/10/2005, P.C. in proc. Merotto e altro, Rv. 232620-01; Sez. 4, n. 49457 del 08/01/2003, Paolillo, Rv. 227069-01). Discende, logicamente, in tal caso la impossibilità di provvedere ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., secondo il tradizionale principio, cui occorre dare continuità, per cui «Il giudice dell'impugnazione penale (nella specie, la Corte di cassazione) non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 cod. proc. pen. nel caso di morte dell'imputato, atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive» (così Sez. 4, n. 31314 del 23/06/2005, Zelli, Rv. 231745-01; in conformità, v. Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003, Pludwinski, Rv. 225321- 01; Sez. 6, n. 12537 del 05/10/1999, Nicolosi, Rv. 216394-01; e da ultimo Sez. 4, n. 25532 del 16/01/2019, Rv. 276339 - 01 ). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 3/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] .ere estensore [OSCURATO:PERSONA] t Sessa -GitIsepp De arzo CAssAzIose [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PE