CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CA —ANTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania revocava la misura alternativa della semilibertà precedentemente concessa a Gabriele .TRIOLO con provvedimento del 15 luglio 2020. A sostegno di tale decisione, il Tribunale elencava una serie di violazioni delle prescrizioni connesse alla suddetta misura denunciate dalla Casa circondariale di Ragusa e dall'UEPE di Ragusa. In particolare: il TRIOLO, tra giugno e luglio 2021, in diverse occasioni, aveva interrotto la giornata lavorativa o non si era recato al lavoro senza darne comunicazione al carcere; in data 19 luglio 2021, durante un controllo domiciliare effettuato in orario non lavorativo, egli si trovava in luogo diverso dalla sua abitazione; il 23 gennaio 2021. aveva subito la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per ritardi nel rientro dal lavoro e offese agli agenti. Il Tribunale, inoltre - pur dando atto che alla cessazione dell'attività lavorativa era seguita la presentazione di una nuova opportunità di lavoro da parte del prevenuto - recepiva la valutazione negativa sull'andamento della misura risultante dal recente documento di sintesi stilato dall'équipe trattamentale in data 12 novembre 2021. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 50 e 51 della legge 25 luglio 1975, n. 354. Si duole il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza abbia revocato la semilibertà senza considerare l'immediata comunicazione della cessazione dell'attività lavorativa; peraltro, la proposta di una nuova opportunità di lavoro, lungi dal giustificare la revoca della misura alternativa, avrebbe dimostrato il positivo reinserimento sociale del reo. Il Tribunale aveva, anche, omesso di valorizzare lo stato depressivo del TRIOLO, prontamente comunicato alla Casa circondariale in data 21 luglio 2021. Inoltre, la situazione del ricorrente era rimasta priva di -egolamentazione fino alla concessione di una licenza straordinaria in data 3 agosto 2021, di talché sarebbe irrilevante l'esito negativo del controllo domiciliare effettuato in data 19 luglio 2021. Quanto all'ulteriore elemento posto a fondamento della revoca, deduce il difensore del ricorrente che il ritardo nel rientro dal lavoro, quantificabile in pochi minuti, non sarebbe idoneo a comportare la revoca della semilibertà. Si censura, infine, la carenza motivazionale dell'ordinanza, laddove i giudici, affermando che l'andamento della misura alternativa era valutato "alquanto" negativamente dalla relazione dell'équipe, avrebbero utilizzato un aggettivo indefinito suscettibile di una spiegazione ulteriore e precisa.In via subordinata, si chiede che venga sollevata una questione di costituzionalità in ordine alla possibilità che il Magistrato di sorveglianza che ha proposto la revoca della semilibertà possa far parte del Tribunale di Sorveglianza chiamato a pronunciarsi su tale proposta. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Va, preliminarmente, respinta, poiché genericamente formulata e, comunque, manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente. Come affermato più volte da questa Corte, la funzione svolta dal Magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 51-ter Ord. pen. è cautelativa e nan decisoria, risolvendosi in una provvisoria sospensione della misura alternativa; il relativo provvedimento non si pone, dunque, come un grado precedente di decisione rispetto a quella che promana dal Tribunale di sorveglianza, sicché non sussiste incompatibilità a comporre il collegio di detto Tribunale chiamato a decidere in ordine alla revoca della misura alternativa da parte del Magistrato di sorveglianza che ne ha disposto la sospensione in via provvisoria, il quale, anzi, ai sensi dell'art. 70, comma 6, Ord. pen., ne deve far parte (Sez. 1 n. 3025 del 25/6/1993, Forcucci, Rv. 194630; Sez. 1, n. 26201 del 26/5/2009, Leotta, Rv. 243E315; Sez. 1, n. 6271 del 3/2/2009, Battista, Rv. 243230). 3. Tanto premesso, va ricordato che, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (tra le più recenti, Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277452). 4. Il Tribunale di sorveglianza si è conformato alla linea ermeneutica richiamata, mettendo in rilievo una pluralità di episodi trasgressivi (interruzione dell'attività lavorativa; assenza ingiustificata dal lavoro; assenza ingiustificata presso il domicilio in orario non lavorativo; ritardo nel rientro dal lavoro e offese agli agenti, episodio giustificante l'irrogazione di una sanzione disciplinare), che, per la loro natura, modalità di commissione e oggetto, hanno concorso a determinare, non illogicamente e in sintonia con il grudizio altrettanto negativo espresso dall'UEPE di Ragusa sul complessivo andamento della misura, la revoca della misura medesima.A fronte di una motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, il ricorso tradisce, da un lato, un approccio parcellizzato, che, cioè, si appunta su singoli elementi della motivazione perdendo di vista l'argomentare complessivo, e, dall'altro, si risolve nella formulazione di censure in fatto e/o aspecifiche, ovvero prive di correlazione con la ratio decidendi nella sua interezza. 5. Segue all'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom