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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 25157/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6333/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] U. Petrella 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

MOLISE n.337/2021 depositata il 20/07/2021.

Vista la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380- bisc.p.c. comunicata il 13.3.2024; rilevato che, entro il termine di gg. 40 dalla suddetta comunicazione, non è stata presentata richiesta di decisione;rilevato, pertanto, che il ricorso si deve intendere rinunciato ex art.391 c.p.c., considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391, comma 1,c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6333/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] U. Petrella 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MOLISE n.337/2021 depositata il 20/07/2021. Vista la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380- bisc.p.c. comunicata il 13.3.2024; rilevato che, entro il termine di gg. 40 dalla suddetta comunicazione, non è stata presentata richiesta di decisione;rilevato, pertanto, che il ricorso si deve intendere rinunciato ex art.391 c.p.c., considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391, comma 1,c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre spese
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