CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 25718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 473 cod. pen., aggravato dal riconoscimento a suo carico della circostanza aggravante della recidiva, reiterata specifica ed infra-quinquennale, in relazione alla contraffazione del marchio della "Stihl" riprodotto su alcune etichette adesive. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto le censure in esso sviluppate sono generiche, perché caratterizzate dall'assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) e perché manifestamente infondate, perché articolate in contrasto con la consolidata linea ermeneutica di legittimità secondo cui, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]