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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 23431/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6047/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inRoma, [OSCURATO:PERSONA], 12 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro D'[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti in via incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4923/2016 depositata i l 03/08/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 da l Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di due appartamenti situati al primo e terzo piano, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’appartamento del piano terra adibito a bar ed esposero che i convenuti avevano installato una tenda da sole per la copertura del locale; lamentarono, inoltre, l’emissione di calore e rumore da due condizionatori apposti sulla facciata dell’edificio.

Il Tribunale accolse per quanto di ragione la domanda, ordinò la rimozione della tenda e condannò i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di € 5.000,00; rigettò la domanda di rimozione dei condizionatori e pose le spese di lite a carico dei convenuti.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3.8.2016 accolse parzialmente l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettò la domanda di risarcimento dei danni, perché sfornita di prova; rigettò l’appello incidentale degli attori, con il quale era stato impugnato il rigetto della domanda di rimozione dei condizionatori.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con controricorso D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio del 22.4.2022, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione del danno in re ipsa derivante dalla violazione della proprietà o di altri diritti reali(ordinanze di rimessione nn.1162/2022 e 3946/2022). [OSCURATO:PERSONA] Va esaminato, per ragioni di priorità logica e giuridica, l’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.907 e 879 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., degli art.112, 113 e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito accertato la sussistenza di una servitù di veduta in capo agli attori nonostante il loro balcone si affacciasse sulla pubblica via e non fossero applicabili le norme relative alle distanze ai sensi dell’art.879 c.c.

Poiché tale deduzione sarebbe stata svolta negli atti difensivi e sarebbe stata, in ogni caso, rilevabile d’ufficio, vi sarebbe stata una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed un’errata valutazione del materiale probatorio.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha accolto la domanda di rimozione della tenda perché impediva agli attori di esercitare la veduta in appiombo dall’appartamento sovrastante il locale dei convenuti.

Nell’accertare la violazione delle distanze, che si applicano anche in ambito condominiale (ex multis Cassazione civile sez.

II, 27/02/2019, n.5732 secondo cui il proprietario del singolo piano di un edificiocondominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio), la Corte distrettuale ha omesso di accertare se la tenda costituisca una costruzione nel senso inteso dalla giurisprudenza di questa Corte.

Questa Corte ha, in più occasioni, precisato che, per quanto riguarda la nozione di "costruzione", ai fini dell'applicazione dell'art. 907 c.c., in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, vanno comprese nel concetto di costruzione non solo le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma anche ogni manufatto il quale possegga i caratteri della stabilità e della immobilità rispetto al suolo, ancorché lo stesso difetti di una propria individualità e rappresenti un semplice accessorio del fabbricato.

Rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, stabilire se - nell'ambito dei rapporti di vicinato - opere quali tettoie, tendaggi fissi, estensibili o detraibili, con intelaiatura fissata stabilmente al suolo, costituiscano costruzioni o a queste possano equipararsi, ai fini del rispetto delle distanze (Cass azione civile sez.

II, 06/11/2003, n.16687).

Sulla nozione di costruzione applicabile ad una tenda, si era espressa una risalente pronuncia (Cassazione civile sez.

II, 18/03/1991, n.2873), che non ha considerato "costruzione" una tenda di tela scorrevole con comando a manovella, pur se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o dalla finestra del piano sovrastante, ancorché siano necessari per farla funzionare dei sostegni fissi, atteso che tale tenda non pregiudica permanentemente la "prospectio" n é diminuisce l'aria e la luce al condomino del piano sovrastante.

L’appoggio di una struttura metallica con una tenda avvolgibile al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua, invece, una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico ( Cassazione c ivile sez.

II, 16/10/2020, n.22572).

La Corte di merito ha omesso di accertare se la tenda, descritta come “un’ampia pensilina in ferro coperta da una tenda di notevoli dimensioni”, abbia le caratteristiche della costruzione, ai fini dell’applicabilità dell’art.907 c.p.c., ed impedisca in via permanente l’esercizio della veduta in appiombo.

Dalla sentenza impugnata, infatti, non risulta se la tensa sia ancorata al suolo o sia appoggiata al muro perimetrale.

Il ricorso incidentale, va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.

Vanno dichiarati assorbiti il primo motivo del ricorso principale, con cui è dedotta la violazione dell’art.1226 c.c. (in quanto l’esistenza e la quantificazione del danno sono conseguenza della decisione, da parte del giudice di rinvio, della violazione dell’art.907 c.c.) ed il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della regolamentazione delle spese di lite.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 del c.p.c., per aver la Corte di merito rigettato la domanda di rimozione dei condizionatori posti sulla facciata dello stabile, che genererebbero aria calda, sporca ed emissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, impedendo l’uso della parte comune dell’edificio.

Il ricorrente contesta la decisione nella parte in cui ha escluso la sussistenza di emissioni eccedenti la normale tollerabilità, senza nemmeno aver disposto una CTU.

Il motivo denuncia anche la violazione del decoro architettonico.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’apposizione dei condizionatori sul muro condominiale costituisse un uso particolare della cosa comune, che non sussistesse la violazione delle distanze e che non fosse stata fornita la prova dell’intollerabilità delle immissioni.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte in materia di utilizzo della cosa comune ai sensi dell’art.1102 c.c. da parte del condomino, purch é non si alteri la destinazione del bene e non si limiti no le facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma anche quelle cui la cosa comune per le sue oggettive caratteristiche potenzialmente si presti (Cassazione civile sez.

II, 15/06/2012,n.9875).

Per quanto attiene, in particolare, all’installazione del condizionatore, la Corte di merito ha ritenuto che esso fosse essenziale per la fruibilità dell’aria e che non impedisse l'uso paritario delle parti comuni.

Il motivo si limita a contestare, in modo apodittico l’affermazione della Corte di merito, senza spiegare in cosa si sia sostanziato l’errore di diritto nell’applicazione dell’art.1102 c.c.

Quanto alla lesione del decoro architettonico, risulta dall’impugnata sentenza che tale profilo non era stato dedotto in grado d’appello con riferimento all’installazione dei condizionatori; e, siccome costituente motivo nuovo, che implica accertamenti di fatto, esso non è deducibile in sede di legittimità.

Quanto al diritto di veduta, il motivo difetta di specificità mentre, in relazione alle immissioni di calore ed aria sporca, il motivo si limita a censurare in modo generico l’apprezzamento del giudice di merito sulla tollerabilità delle immissioni.

Il motivo va, pertanto rigettato.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6047/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inRoma, [OSCURATO:PERSONA], 12 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro D'[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti in via incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4923/2016 depositata i l 03/08/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 da l Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di due appartamenti situati al primo e terzo piano, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’appartamento del piano terra adibito a bar ed esposero che i convenuti avevano installato una tenda da sole per la copertura del locale; lamentarono, inoltre, l’emissione di calore e rumore da due condizionatori apposti sulla facciata dell’edificio. Il Tribunale accolse per quanto di ragione la domanda, ordinò la rimozione della tenda e condannò i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di € 5.000,00; rigettò la domanda di rimozione dei condizionatori e pose le spese di lite a carico dei convenuti. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3.8.2016 accolse parzialmente l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettò la domanda di risarcimento dei danni, perché sfornita di prova; rigettò l’appello incidentale degli attori, con il quale era stato impugnato il rigetto della domanda di rimozione dei condizionatori. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Hanno resistito con controricorso D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio del 22.4.2022, le parti hanno depositato memorie illustrative. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione del danno in re ipsa derivante dalla violazione della proprietà o di altri diritti reali(ordinanze di rimessione nn.1162/2022 e 3946/2022). [OSCURATO:PERSONA] Va esaminato, per ragioni di priorità logica e giuridica, l’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.907 e 879 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., degli art.112, 113 e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito accertato la sussistenza di una servitù di veduta in capo agli attori nonostante il loro balcone si affacciasse sulla pubblica via e non fossero applicabili le norme relative alle distanze ai sensi dell’art.879 c.c. Poiché tale deduzione sarebbe stata svolta negli atti difensivi e sarebbe stata, in ogni caso, rilevabile d’ufficio, vi sarebbe stata una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed un’errata valutazione del materiale probatorio. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha accolto la domanda di rimozione della tenda perché impediva agli attori di esercitare la veduta in appiombo dall’appartamento sovrastante il locale dei convenuti. Nell’accertare la violazione delle distanze, che si applicano anche in ambito condominiale (ex multis Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5732 secondo cui il proprietario del singolo piano di un edificiocondominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio), la Corte distrettuale ha omesso di accertare se la tenda costituisca una costruzione nel senso inteso dalla giurisprudenza di questa Corte. Questa Corte ha, in più occasioni, precisato che, per quanto riguarda la nozione di "costruzione", ai fini dell'applicazione dell'art. 907 c.c., in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, vanno comprese nel concetto di costruzione non solo le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma anche ogni manufatto il quale possegga i caratteri della stabilità e della immobilità rispetto al suolo, ancorché lo stesso difetti di una propria individualità e rappresenti un semplice accessorio del fabbricato. Rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, stabilire se - nell'ambito dei rapporti di vicinato - opere quali tettoie, tendaggi fissi, estensibili o detraibili, con intelaiatura fissata stabilmente al suolo, costituiscano costruzioni o a queste possano equipararsi, ai fini del rispetto delle distanze (Cass azione civile sez. II, 06/11/2003, n.16687). Sulla nozione di costruzione applicabile ad una tenda, si era espressa una risalente pronuncia (Cassazione civile sez. II, 18/03/1991, n.2873), che non ha considerato "costruzione" una tenda di tela scorrevole con comando a manovella, pur se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o dalla finestra del piano sovrastante, ancorché siano necessari per farla funzionare dei sostegni fissi, atteso che tale tenda non pregiudica permanentemente la "prospectio" n é diminuisce l'aria e la luce al condomino del piano sovrastante. L’appoggio di una struttura metallica con una tenda avvolgibile al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua, invece, una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico ( Cassazione c ivile sez. II, 16/10/2020, n.22572). La Corte di merito ha omesso di accertare se la tenda, descritta come “un’ampia pensilina in ferro coperta da una tenda di notevoli dimensioni”, abbia le caratteristiche della costruzione, ai fini dell’applicabilità dell’art.907 c.p.c., ed impedisca in via permanente l’esercizio della veduta in appiombo. Dalla sentenza impugnata, infatti, non risulta se la tensa sia ancorata al suolo o sia appoggiata al muro perimetrale. Il ricorso incidentale, va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità. Vanno dichiarati assorbiti il primo motivo del ricorso principale, con cui è dedotta la violazione dell’art.1226 c.c. (in quanto l’esistenza e la quantificazione del danno sono conseguenza della decisione, da parte del giudice di rinvio, della violazione dell’art.907 c.c.) ed il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della regolamentazione delle spese di lite. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 del c.p.c., per aver la Corte di merito rigettato la domanda di rimozione dei condizionatori posti sulla facciata dello stabile, che genererebbero aria calda, sporca ed emissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, impedendo l’uso della parte comune dell’edificio. Il ricorrente contesta la decisione nella parte in cui ha escluso la sussistenza di emissioni eccedenti la normale tollerabilità, senza nemmeno aver disposto una CTU. Il motivo denuncia anche la violazione del decoro architettonico. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha ritenuto che l’apposizione dei condizionatori sul muro condominiale costituisse un uso particolare della cosa comune, che non sussistesse la violazione delle distanze e che non fosse stata fornita la prova dell’intollerabilità delle immissioni. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte in materia di utilizzo della cosa comune ai sensi dell’art.1102 c.c. da parte del condomino, purch é non si alteri la destinazione del bene e non si limiti no le facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma anche quelle cui la cosa comune per le sue oggettive caratteristiche potenzialmente si presti (Cassazione civile sez. II, 15/06/2012,n.9875). Per quanto attiene, in particolare, all’installazione del condizionatore, la Corte di merito ha ritenuto che esso fosse essenziale per la fruibilità dell’aria e che non impedisse l'uso paritario delle parti comuni. Il motivo si limita a contestare, in modo apodittico l’affermazione della Corte di merito, senza spiegare in cosa si sia sostanziato l’errore di diritto nell’applicazione dell’art.1102 c.c. Quanto alla lesione del decoro architettonico, risulta dall’impugnata sentenza che tale profilo non era stato dedotto in grado d’appello con riferimento all’installazione dei condizionatori; e, siccome costituente motivo nuovo, che implica accertamenti di fatto, esso non è deducibile in sede di legittimità. Quanto al diritto di veduta, il motivo difetta di specificità mentre, in relazione alle immissioni di calore ed aria sporca, il motivo si limita a censurare in modo generico l’apprezzamento del giudice di merito sulla tollerabilità delle immissioni. Il motivo va, pertanto rigettato. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. Accoglie il ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così
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