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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 18110/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A (CUI:01WCJMV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] A. era stato condannato alla pena di anno uno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 235 , terzo comma, cod. pen., con la contestata recidiva.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, in punto di riconoscimento della recidiva contestata e di diniego delle attenuanti generiche.

Quanto alla recidiva, le censure, introducendo alternativi apprezzamenti con riferimento a profili di natura temporale, semplicemente si oppongono alle appropriate valutazioni e ai ragionamenti esposti nella sentenza (pagg. 3 e 4) che danno piena contezza del corretto riconoscimento dei presupposti della recidiva.

Allo stesso modo i rilievi, riproponendo altre ricostruzioni della condotta rimaste ampiamente confutate, non si confrontano con le spiegazioni di cui sopra specificatamente estese anche ai motivi del diniego delle attenuanti generiche.

Dunque, si tratta di censure, con riguardo a entrambi i punti della decisione, aspecifiche, meramente rivalutative e comunque manifestamente infondate.

3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022. 2_____, Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ( R• e t rt0 Binenti onica Bo _.2__________-------------- [OSCURATO:PERSONA] • O 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A (CUI:01WCJMV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] A. era stato condannato alla pena di anno uno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 235 , terzo comma, cod. pen., con la contestata recidiva. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, in punto di riconoscimento della recidiva contestata e di diniego delle attenuanti generiche. Quanto alla recidiva, le censure, introducendo alternativi apprezzamenti con riferimento a profili di natura temporale, semplicemente si oppongono alle appropriate valutazioni e ai ragionamenti esposti nella sentenza (pagg. 3 e 4) che danno piena contezza del corretto riconoscimento dei presupposti della recidiva. Allo stesso modo i rilievi, riproponendo altre ricostruzioni della condotta rimaste ampiamente confutate, non si confrontano con le spiegazioni di cui sopra specificatamente estese anche ai motivi del diniego delle attenuanti generiche. Dunque, si tratta di censure, con riguardo a entrambi i punti della decisione, aspecifiche, meramente rivalutative e comunque manifestamente infondate. 3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. 2_____, Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ( R• e t rt0 Binenti onica Bo _.2__________-------------- [OSCURATO:PERSONA] • O 6
Sentenza Cassazione n. 18110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris