CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e porto illegale di oggetti atti ad offendere (artt. 336, cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975).Gli si addebita di avere minacciato un, agente di polizia penitenziaria, che gli aveva negato di uscire dalla cella del carcere in cui era ristretto; nonché di aver portato fuori dalla stessa, circa mezz'ora dopo, una testa di rasoio con tre lame, rinvenuta in suo possesso all'ingresso della chiesa dell'istituto. 2. Egli impugna tale decisione, con atto del proprio difensore, per due ragioni. 2.1. La prima consiste nel vizio logico della motivazione riguardante il delitto di minaccia: sul piano oggettivo, essendosi trattato di azione priva di idoneità costrittiva, poiché egli era separato dall'agente di polizia dalla porta blindata della cella; ma anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, nulla consentendo di escludere che quelle lame fossero destinate esclusivamente ad atti autolesionistici. 2.2. Il secondo motivo consiste nella violazione dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, che punisce il porto di tali oggetti "fuori dell'abitazione o delle appartenenze di essa", tale non potendo invece considerarsi la cella di assegnazione in carcere: quest'ultimo, infatti, dovrebbe intendersi nella sua interezza come "abitazione" del detenuto e, comunque, gli spazi comuni costituirebbero pur sempre "appartenenze" della cella. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta il Procuratore generale ([OSCURATO:PERSONA]), chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Ha depositato memoria di replica e conclusioni scritte la difesa del ricorrente, ribadendo i motivi d'impugnazione e rimarcando: quanto alla minaccia, il salto logico consistito nel dedurre la serietà della stessa da un fatto, come il possesso della lametta, successivo e del tutto sconnesso rispetto ad essa; e, riguardo al porto delle lamette, l'assenza di motivazione sulla questione di diritto dedotta, quindi riproposta con il ricorso. 5. Il ricorso non ha fondamento e dev'essere respinto. 6. Quanto alla minaccia, è indiscusso che, affinché il delitto possa ritenersi sussistente, l'idoneità di quella dev'essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e dovendosi avere riguardo alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato; a nulla rileva, invece, che, in concreto, i destinatari non siano stati intimiditi, né che il male minacciato non si sia realizzato o non sia realizzabile, a meno che, in quest'ultima ipotesi, ciò valga a privare la minaccia di qualsiasi parvenza di serietà (fra innumerevoli altre: Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324; Sez. 6, n. 32390 del 16/04/2008, Martucci, Rv. 240650). 2Dunque, nello specifico - come la sentenza impugnata ben spiega, limitandosi il ricorso, invece, a riproporre la questione senza un puntuale confronto critico - la qualità dell'autore (soggetto comunque capace di commettere reati, tanto da essere detenuto in carcere), il tenore testuale della minaccia («pezzo di merda, apri 'sta porta, altrimenti ti becchiamo e ti ammazziamo») e la possibilità per costui di godere di spazi di libertà all'interno dell'istituto e, perciò, di trovarsi faccia a faccia con l'agente senza alcun ostacolo, conferivano alle sue parole un'obiettiva, effettiva e consistente carica intimidatrice, a prescindere da quale fosse la ragione per la quale si fosse poi portato appresso le lamette e, quindi, quand'anche esse non fossero destinate a tradurre in atto detta minaccia. 7. Non ha fondamento neppure il secondo motivo. Va premesso che con il ricorso è stata dedotta esclusivamente la violazione di legge, mentre con la memoria si lamenta ex novo la carenza di motivazione sulla natura del luogo di riferimento, ed altresì che - stando alla sintesi dei motivi d'appello, l'unica rilevante in questa sede - la relativa questione non risulta essere stata specificamente proposta in appello: ciò che renderebbe il motivo inammissibile. In ogni caso, il giudice di legittimità può colmare l'eventuale vuoto di motivazione, trattandosi di questione di puro diritto, che prescinde da qualsiasi accertamento in fatto. Ciò precisato, è sufficiente rammentare che la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che un istituto carcerario non è un luogo di privata dimora, né un'abitazione, neppure temporanea, bensì un luogo in cui il detenuto viene custodito, sicché la detenzione di un coltello di genere vietato o di un'arma impropria nei locali di un istituto di rieducazione o pena costituisce porto abusivo e non detenzione di arma, perché avvenuto al di fuori dell'abitazione del soggetto che ne ha la disponibilità (fattispecie relativa a cucchiaio o forchetta, in dotazione ad istituto carcerario, di cui sia stato reso acuminato e/o reso tagliente il manico, ritenuti arma impropria: Sez. 1, n. 7194 del 18/03/1986, Rapisarda, Rv. 173357; idem, Sez. 5, n. 576 del 23/10/1979, dep. 1980, Settimo, Rv. 143975, e Sez. 1, n. 9615 del 12/04/1978, Mittica, Rv. 140721, in ipotesi di porto di un coltello di genere proibito). In senso analogo, d'altronde, questa Corte si è ripetutamente espressa anche in relazione ai luoghi di comunità diversi dal carcere (ad es., il cortile dell'edificio sede di una comunità terapeutica: Sez. 1, n. 24558 del 21/06/2006, Casiraghi, Rv. 234684), ma anche, più in generale, agli spazi comuni condominiali, sebbene per la diversa ragione per cui, non essendo essi destinati in via esclusiva al servizio della singola abitazione, non possono considerarsi come sua "appartenenza" (Sez. 1, n. 10810 del 16/01/2020, D'Ambrogi, Rv. 278692). 38. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente per legge la condanna del proponente a farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M