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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1974

Cassazione n. 35524/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15.09.1974 avverso la sentenza del 23 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'ad 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che con logica e congrua motivazione ha evidenziato l'irrilevanza delle ragioni che avevano spinto il ricorrente a portare a passeggio il cane, ciò facendo senza la relativa autorizzazione e ben consapevole delle limitazioni imposte dalla misura che già prevedeva una autorizzazione ad uscire in differente momento della giornata (dalla ora 10 alle 12); che, pertanto, non sono stati neppure ravvisati gli estremi della causa di giustificazione tesa ad escludere il dolo del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15.09.1974 avverso la sentenza del 23 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'ad 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che con logica e congrua motivazione ha evidenziato l'irrilevanza delle ragioni che avevano spinto il ricorrente a portare a passeggio il cane, ciò facendo senza la relativa autorizzazione e ben consapevole delle limitazioni imposte dalla misura che già prevedeva una autorizzazione ad uscire in differente momento della giornata (dalla ora 10 alle 12); che, pertanto, non sono stati neppure ravvisati gli estremi della causa di giustificazione tesa ad escludere il dolo del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35524/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris