CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41540/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 23/10/2020, confermava la sentenza emessa con rito abbreviato in data 27/03/2018, dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - [OSCURATO:PERSONA] Eduardo, IAIINUESE Carmine e MAIELLO Raffaele erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nei delitti di tentata estorsione continuata di cui al capo b), nonché - i soli IAINUESE e MAIELLO - di estorsione consumata di cui al capo a). Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante speciale della collaborazione nella sua massima estensione, all'erroneo aumento per la continuazione interna e al diniego delle attenuanti generiche. Ricorre per cassazione lo IAINUESE, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Ricorre per cassazione il MAIELLO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione nella sua massima estensione, al diniego delle attenuanti generiche e all'erroneo calcolo della pena. I ricorsi sono inammissibili. Iniziando da quello del [OSCURATO:PERSONA], deve qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). La Corte d'Appello ha motivato la propria valutazione di congruità della diminuzione operata dal primo giudice in termini ben più diffusi ed analitici di quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, sottolineando che il contributo del [OSCURATO:PERSONA], pur significativo, non aveva comunque consentito una piena ricostruzione della vicenda delittuosa, né tale contributo aveva consentito di evitare conseguenze ulteriori in quanto gli affari del clan camorristico che qui rileva si erano arrestati ben prima della collaborazione. Quanto alla seconda censura, va evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso sollevare alcuna questione in ordine alla penale responsabilità per il capo b, che lo vede rispondere in concorso per la complessiva attività di tentata estorsione in danno dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: l'aumento per la continuazione interna appare quindi incensurabile, pur se tra il ricorrente e la persona offesa vi era stata una sola occasione di contatto. Manifestamente infondata è la residua doglianza, avendo la Corte del tutto legittimamente valorizzato, a fondamento del diniego delle attenuanti generiche, la personalità negativa del [OSCURATO:PERSONA] (recidivo infraquinquennale), la gravità della condotta posta in essere, l'inserimento a pieno titolo nelle logiche criminali camorristiche (valutazioni, come correttamente ricordato in sentenza, non precluse dalla contestuale applicazione dell'attenuante della collaborazione: cfr. Sez. 6, n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello, Rv. 247387, secondo cui «in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole»).Anche per ciò che riguarda lo IAINUESE, la valutazione della Corte territoriale, che non ha ritenuto il ricorrente meritevole delle attenuanti generiche, si sottrae a censure deducibili in questa sede, avendo da un lato posto in rilievo la gravità dei fatti e il pieno inserimento del ricorrente nelle logiche criminali di controllo del territorio da parte del clan camorristico nonché, d'altro lato, lo scarso rilievo attribuibile alla confessione avvenuta dopo la sentenza di condanna, interpretata in una chiave utilitaristica volta ad ottenere uno sconto di pena. Né la difesa ricorrente ha offerto concrete indicazioni idonee a vulnerare tale percorso argomentativo, pienamente in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo» (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224). Per ciò che riguarda la posizione del MAIELLO, deve osservarsi - quanto alla mancata applicazione massima dell'attenuante della collaborazione - che la Corte ha motivato la propria valutazioni sulla scorta di argomentazioni analoghe a quelle esposte per il [OSCURATO:PERSONA] (mancata ricostruzione dell'intero quadro probatorio; irrilevanza della collaborazione quanto al compimento dell'intero programma criminoso), che appaiono immuni da censure per ragioni sovrapponibili a quelle evidenziate per l'altro ricorrente, alle quali si fa pertanto integrale rinvio. Anche quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte - imperniata sui precedenti penali e sulla diversità dei presupposti rispetto all'attenuante della collaborazione - risulta immune da censure deducibili in questa sede. Tale ultimo rilievo consente di ritenere assorbita la residua censura, presupponente la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec