CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14630/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ico [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 54/2022 depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7719/2022Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 14630/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ritenuto che:Con atto di citazione notificato in data 25.9.2013 [OSCURATO:PERSONA], nominatosindaco effettivo di [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva in giudizio avanti il Tribunale diNapoli la detta società chiedendo la condanna al pagamento della sommadi € 60.516,42 di cui € 23.746,91 a titolo di compenso complessivotriennale riconducibile alla funzione di controllo di legalità e dell’importo di€ 36.769,51 a titolo di compenso complessivo triennale riconducibile allafunzione di revisore contabile.Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA]. rilevando che fra il sindaco el’amministratore era stato convenuto il compenso annuale di € 1.289,00comprensivo dell’Iva, regolarmente riportato in bilancio, in merito al qualenon era stata svolta alcuna contestazione proprio perché l’iscrizione dellaposta contabile corrispondeva a quanto convenuto.Con sentenza nr 2764/2019 il Tribunale accoglieva parzialmente ladomanda condannando la società convenuta al pagamento della somma di€ 3.222,00 oltre Iva.[OSCURATO:PERSONA] impugnava detta decisione chiedendo la riforma in punto diquantificazione alla luce del disposto dell’art. 2402 c.c..Con sentenza nr 54/2022 la Corte di appello di Napoli rigettava ilgravame.Osservava che il Tribunale di Napoli aveva ritenuto, sulla base dellerisultanze documentali acquisiti in causa, che le parti avevano pattuito uncompenso di € 1.074,32 annui oltre Iva.In questo senso valorizzava le fatture depositate da [OSCURATO:SOCIETA]., emessedallo studio Pinelli e Porrini e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società,Numero registro generale 7719/2022Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 14630/2026Data pubblicazione 18/05/2026ove era indicato un compenso di € 1.074,32 al netto di Iva per la carica disindaco effettivo, rivestita da Pinelli negli anni 2005,2006,2008 e 2009.Osservava che, benché tali fatture fossero riferite ad anni precedenti, daesse si potevano ricavare elementi indiziari quanto alla pattuizione delcompenso: elementi che trovavano riscontro nei bilanci depositati dallaconvenuta.La Corte distrettuale rilevava che le critiche mosse dall’appellante inordine alla pretesa violazione dell’art. 2402 c.c. non avevano pregio.Osservava che il compenso non era stato determinato dallo statuto né cheera stato deliberato dall’assemblea; tuttavia, come emergeva dalladocumentazione in atti, l’intero collegio sindacale non solo si era adeguatoagli accordi intercorsi con la società, ma aveva emesso regolare fatturaper ciascun pagamento, in conformità di tali accordi: accordi ai qualiaveva aderito l’appellante senza sollevare contestazioni sino all’anno2010, pretendendo solo in epoca successiva compensi più elevati, stabilitidal D.M. nr 140/2012.Rilevava che il Tribunale, diversamente da quanto sostenutodall’appellante, aveva tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 2402 c.c.,riconoscendo che il compenso spettante ai sindaci ai sensi dell’art. 23 dellostatuto dovesse essere determinato dall’assemblea: nel caso di specie,poiché l’assemblea dei soci della [OSCURATO:PERSONA] non aveva definito tale aspetto, laretribuzione era stata concordata liberamente fra le parti e cioè tra isindaci e la società ai sensi dell’art 2233 c.c.; ed era, questa, norma la cuiapplicazione non risultava affatto esclusa dal tenore dell’art. 2402 c.c..La Corte di appello riteneva, poi, che il Tribunale, diversamente da quantosostenuto dall’appellante, avesse fondato il proprio convincimento circal’intervenuto accordo non solo sulle fatture emesse per l’interoNumero registro generale 7719/2022Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 14630/2026Data pubblicazione 18/05/2026quinquennio antecedente l’anno 2010, ma anche sul fatto che il medesimotrattamento economico nel periodo in questione era stato riconosciuto aglialtri componenti del collegio sindacale e che tale assetto coincideva con idati dei bilanci approvati dall’assemblea e riportati nelle relazioni delcollegio sindacale.Rilevava che, se pure le scritture contabili fanno prova ai sensi degli artt.2709 e 2710 c.c. contro l’imprenditore e nei confronti degli altriimprenditori, nel caso di specie le risultanze di bilancio si saldavano con lefatture emesse dal professionista, dimostrando che i compensi percepitinel periodo 2005 al 2010 erano quelli oggetto di fatturazione.Evidenziava poi che il sindaco non era un soggetto estraneo, ma unorgano sociale e che, come tale, nell’esercizio dei poteri di vigilanza lostesso aveva avuto modo di valutare come corretta la cifra indicata inbilancio sotto la voce “compenso ai sindaci “ .Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso percassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui non ha resistito lasocietà [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto in relazione all’art. 2402 c.c. e all’art. 2233 c.c. inrelazione all’art. 360 nr 3 c.p.c., per aver la Corte territoriale stabilito chela retribuzione annuale dei sindaci non prevista a livello statutario possaessere determinata in via negoziale anziché dall’assemblea.Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto in relazione agli artt. 2727 e 2729 ai sensi dell’art. 360primo comma nr 3 c.c., la violazione e falsa applicazione delle norme diNumero registro generale 7719/2022Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 14630/2026Data pubblicazione 18/05/2026diritto in relazione agli artt. 1199 e 2214 c.c. e l’omesso esame circa unfatto decisivo del giudizio ex art. 360 primo comma nr 5 c.c. (fattureemesse negli anni 2005-2006 ritenute valide anche per il triennio) peravere il Giudice distrettuale ritenuto provata l’esistenza di un accordoextra-assembleare tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e Pinelli in ordine al compensoper la carica di sindaco quanto al triennio per cui è causa (anni 2010,2011 e 2012); si lamenta pure che il ragionamento della Corte di meritosia viziato, in quanto oggetto della causa non erano le fatture relative atrienni antecedenti a quello di cui si dibatte.Con un terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dellenorme sul riparto dell’onere probatorio in ordine all’inadempimentocontrattuale in relazione all’art. 360 nr 3 c.p.c. e si evoca l’art. 1453 c.c.in combinato disposto con gli articoli 1218 e 2697 e gli artt. 2709 e 2710c.c. sull’efficacia probatoria dei bilanci.Si sostiene che i libri e le scritture contabili possono far prova anche afavore dell’imprenditore che li ha predisposti, ma solo nei rapporti con glialtri imprenditori ai sensi dell’art 2710 c.c., non quindi nei riguardi delPinelli, che era privo di tale status giuridico.Si afferma poi non assumesse rilievo il fatto che il Pinelli, quale sindaco,non avesse mosso alcuna contestazione in ordine all’appostazione inbilancio dei compensi per quell’importo: i sindaci devono verificare sotto ilprofilo formale del controllo contabile la rispondenza del bilancio allerisultanze delle scritture contabili e nella fattispecie non vi era un datocontabile di cui fosse possibile verificare la correttezza dell’appostazione,proprio perché mancava la determinazione del compenso a monte. Sotto ilprofilo dell’attività di controllo e vigilanza, non era esigibile la formulazioneNumero registro generale 7719/2022Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 14630/2026Data pubblicazione 18/05/2026di rilievi da parte del collegio sindacale, atteso che nell’operato degliamministratori non poteva ravvisarsi alcuna illegittimità.Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ai sensidell’art. 360 nr 3 c.p.c., dell’art. 233 c.c. e del D.M. nr 140/2012 nonchéin subordine del D.M. nr 169/2010 e l’illegittimità della liquidazione delcompenso spettante a Pinelli per l’importo annuo di € 1.074,00maggiorato dell’Iva, per non avere la Corte di appello, stante la mancatadeterminazione del compenso nei modi di legge (art. 2402 c.c.), liquidatole competenze professionali facendo riferimento ai parametri ministerialivigenti: quelli previsti nel cit. D.M. nr 140/2012.I primi due motivi, che meritano un vaglio congiunto per l’intimaconnessione, sono fondati con l’assorbimento del terzo.La Corte di appello ha ritenuto che il compenso dei sindaci, ove non siastato stabilito come nella specie secondo le modalità indicate nell’art.2402 c.c., potesse essere liberamente determinato dalle parti in vianegoziale.Il ragionamento della Corte di appello, in linea con quello del Tribunale,non è condivisibile e contrasta con le norme chiamate a disciplinare lamateria.Il dato di riferimento normativo da cui occorre partire è l’art 2402 c.c., ilquale testualmente prevede che “[l]a retribuzione annuale dei sindaci, senon è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assembleaall'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”.La fonte primaria ai fini in esame è rappresentata dallo statuto dovendosifare riferimento alla delibera assembleare solo in caso di mancataprevisione statutaria.Numero registro generale 7719/2022Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 14630/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ove il compenso del sindaco non sia stabilito con le modalità indicate dallanorma occorre fare riferimento al disposto dell’art. 2233 c.c.. e quindi alladeterminazione giudiziale secondo i criteri normativi ivi fissati.La soluzione interpretativa qui accolta è in linea con le pregresse posizioniassunte da questa Corte nella sentenza del 2014 nr 22761, i cui passaggiargomentativi non sono stati colti dal giudice di merito nella loro giustaportata.In tale pronuncia è stato affermato, con riferimento al compensodell’organo sindacale, che “ove l'entità del compenso non sia stabilitanell'atto costitutivo né fissata dall'assemblea, il giudice che ne sia richiesto- nella specie, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimentodell'ente - ha l'obbligo di procedere alla sua determinazione, ai sensidell'art. 2233 c.c.”In essa, poi, è fatto richiamo al principio enunciato dalle Sezioni Unite,riassunto da Cass. 21933/08: "Con riferimento alla determinazione dellamisura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensidell'art. 2389 c.c., comma 1, (nel testo vigente prima delle modifiche, nondecisive sul punto, di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003), qualora non sia stabilitanello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che nonpuò considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: lanatura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendentedall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche,nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica,oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi nonpreviamente deliberati dall'assemblea (art. 2630 c.c., comma 2, abrogatodal D.Lgs. n. 61 del 2002, art. 1); la distinta previsione della delibera diapprovazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art.Numero registro generale 7719/2022Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 14630/2026Data pubblicazione 18/05/20262364 c.c., nn. 1 e 3); la mancata liberazione degli amministratori dallaresponsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434c.c.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole diformazione della volontà della società (art. 2393 c.c., comma 2)”.Dette considerazioni, come precisato da Cass. 22761/14, valgono per laremunerazione del sindaco. Difatti, l’art. 2402 c.c. è sovrapponibile all’art.2398, comma 1, c.c. laddove rimette all’assemblea dei soci ladeterminazione in materia.Nemmeno per il sindaco, dunque, l’approvazione del bilancio integra lacondizione, richiesta dalla legge, della specifica delibera adottata dall’unicoorgano capace di esprimere la volontà assembleare.Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che lo statuto non contenessealcuna previsione sul compenso del sindaco e che l’assemblea non avesseprovveduto al riguardo: l’unico dato acquisito in causa è rappresentatodall’appostazione in bilancio, ma tale elemento è privo di rilievo, ai fini chequi interessano, secondo quanto già rilevato dalle Sezioni Unite. Le fontiregolatrici del diritto al compenso andavano individuate nello statutosociale e nell’apposita delibera dell’assemblea dei soci, dovendosi farricorso, in difetto, alla determinazione giudiziale contemplata dall’art.2233 c.c..Il quarto motivo, non scrutinato dal giudice del merito, in quantoassorbito, va considerato inammissibile.La decisione va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, la quale dovrà pure provvederealla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 7719/2022Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 14630/2026Data pubblicazione 18/05/2026La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo einammissibile il quarto; cassa la decisione impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione,anche per le spese di questa fase.Così deciso in Roma 22.04.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])