CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 1972
Cassazione n. 31444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.3.1972, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2.11.1988, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2.1.1983, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13.8.1965, contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 21.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 17.12.2020 il Tribunale di Forlì aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro in concorso e rispettivamente ascritti assolvendo peraltro il Barone ed il Mineo dal delitto di cui al capo b) per non aver commesso il fatto; riconosciute agli imputati le circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.800 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed Euro 1.900 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.800 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.300 di multa con le pene accessorie conseguenti; 2. la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dalle parti con rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello del trattamento sanzionatorio e, con le attenuanti generiche stimate prevalenti sulle aggravanti per il solo Barone ed equivalenti per gli altri, ha rideterminato le pene in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.900 di multa per il Barone, in anni 3, mesi 9 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.900 di multa per il Catalano, in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.340 di multa per il Cusimano, in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.900 di multa per il Mineo; 3. ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 27 Cost. ed alla congruità della pena: rileva che il doveroso controllo giudiziale sul concordato avrebbe imposto alla Corte di Appello di stimare le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle concorrenti aggravanti ed alla recidiva; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge con riferimento all'art. 130 cod. proc. pen.: rileva che la sentenza è stata oggetto di un provvedimento di correzione con cui la pena inflitta al Cusimano è stata precisata in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.900 di multa a fronte di quella, indicata nel dispositivo letto in udienza, di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.340 di multa; segnala che la Corte ha proceduto alla correzione senza fissare l'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. dandone avviso alle parti e, quindi, con violazione del contraddittorio e del diritto della difesa di interloquire; sottolinea che dalla scarna motivazione della sentenza non si ricava quale sarebbe stata la pena corretta e che, in ogni caso, il concordato si era perfezionato su una proposta che aveva ad oggetto una pena pecuniaria di Euro 1.340 a fronte di quella riportata nella ordinanza di correzione pari ad Euro 1.900; 3.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: rileva che in sede di appello il Barone aveva avanzato una proposta di concordato per la pena finale in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.900 di multa laddove, tuttavia, era evidentemente errata la pena "di partenza" dandosi luogo così ad un profilo di illegalità suscettibile di essere dedotto anche in sede di legittimità; denuncia in ogni caso il vizio di motivazione sulle modalità del calcolo della pena per giungere a quella finale; 3.4 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione con riguardo agli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen.: rileva che la carenza della motivazione della sentenza impugnata non avendo i giudici di appello dato conto del giudizio sulla congruità della pena individuata dalle parti e che si sono limitati a recepire; 4. la difesa del Mineo ha trasmesso una memoria con cui eccepisce il difetto di notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza del 21.7.2022 che non risulta pervenuto a conoscenza né dei difensori né tantomeno degli odierni ricorrenti; 5. analoga eccezione è stata sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con nota pervenuta in data 19.7.2022. 5.1 I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, aventi ad oggetto sentenza resa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen. e, perciò, da trattare ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017 n. 103, sono inammissibili. E' pacifico che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione circa le condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Ca massa). E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 4, 21.11.2017 n. 827, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Cass. Pen., 4, 24.11.2016 n. 53.340, Castiglione ed altri, rv 268696; Cass. Pen., 1, 11.4.2012 n. 19.014, Sardelli, rv 252861; Cass. Pen., 6, 15.10.2018 n. 54.431, [OSCURATO:PERSONA], rv 274315 e Cass. Pen., 2, 30.1.2014 n. 11.761, Khribech, rv 259825, concernenti la recidiva). 5.2 II ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 130 cod. proc. pen. sostenendo che la sentenza è stata oggetto di un provvedimento di correzione con cui la pena inflitta al Cusimano è stata precisata in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.900 di multa a fronte di quella, indicata nel dispositivo letto in udienza, di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.340 di multa; fa presente, tuttavia, che la Corte ha proceduto senza fissare l'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. e sottolinea che, in ogni caso, dalla motivazione della sentenza non si ricava quale sarebbe stata la pena corretta in quanto la proposta di concordato indicava una pena pecuniaria di Euro 1.340 e non quella riportata nella ordinanza di correzione pari ad Euro 1.900. L'imputato, tramite il difensore, aveva presentato un progetto di pena, su cui ha ottenuto il consenso del PG, indicando quella finale in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.340 di multa; nel dispositivo, tuttavia, la Corte di Appello aveva indicato la pena finale di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.340 di multa. Con provvedimento del 12.10.2021, la Corte ha disposto la correzione della sentenza stabilendo che, in luogo di "anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.360 di multa" debba leggersi, invece, "anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.900 di multa". In realtà, come accennato, la pena concordata era stata quella di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.340 di multa che, è, dunque, quella su cui si era formato l'accordo processuale di cui la Corte deve prendere atto disponendo la rettifica della sentenza (per il tramite del provvedimento di correzione esso stesso errato) indicando la pena stabilita per [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.340 di multa.L'adeguamento della pena a quella oggetto del concordato comporta la carenza di interesse del ricorrente sul profilo della ritualità del procedimento di correzione (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01, in cui la Corte ha spiegato che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art.178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale; conf., Sez. 5 - , Sentenza n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247 - 01). 4. L'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Visto l'art. 619 cod. proc. pen., rettifica la pena pecuniaria di