CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 24366/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 15.11-15.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 15.12.2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando così il provvedimento con cui il GIP di Napoli aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 5 e 13bis del D. Lg.vo 74 del 2000, 4 e 13bis del D. Lg.vo 74 del 2000 e, infine, all'art. 648ter.1 in quanto, avendo commesso il delitto da ultimo indicato, costituendo la società M.E.G.A.T. FZE, con sede legale negli [OSCURATO:PERSONA], avrebbe impiegato e/o sostituito e/o trasferito parte dei proventi dell'illecito risparmio di spesa di Euro 446.796, ostacolandone concretamente la possibilità di identificazione della illegittima provenienza; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen., 4 D. Lg.vo 74 del 2000 e 648ter.1 cod. pen.: violazione di legge con riferimento all'art. 292 cod. proc. pen.: violazione di legge ed omessa motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.: ricapitolata la ipotesi accusatoria segnala che, con il ricorso per riesame, erano stati prodotti una serie di documenti relativi a circostanze non note al PM ed al GIP e dei quali si invitava il Tribunale a tener conto ai fini di una intera rilettura della vicenda; rileva che, oltre stigmatizzare il silenzio serbato dal Tribunale su tali profili anche su quanto accaduto poche ore prima della udienza il PM, su sollecitazione della difesa, aveva chiesto di riformulare le imputazioni all'esito della segnalazione della erroneità del calcolo della conversione tra le monete e, preso atto della rinuncia del [OSCURATO:PERSONA] al riesame quanto al profilo della gravità indiziaria relativamente al capo 1, aveva chiesto al Tribunale la revoca della misura in atto da sostituire con altra meno afflittiva; ciò non di meno, il Tribunale ha deciso anche sul capo 1) non dando atto della richiesta del PM di sostituzione della misura limitandosi a confermare quella originaria; violazione di legge con riferimento ai capi 2 e 3: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari e di proporzionalità della misura: quanto al punto 2: rileva che il Tribunale si è limitato a condividere le considerazioni svolte dal GIP nel provvedimento genetico laddove nessuna considerazione è stata data alle argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva con cui era stato dedotto che in favore del [OSCURATO:PERSONA] erano stati accreditate, negli anni 2015, 2016, 2017 e 2017 le somme che, considerate le dichiarazioni reddituali rese in quegli anni e gli importi accreditati, imponevano di escludere il superamento della soglia di rilevanza penale delle dichiarazioni infedeli; segnala che si era anche affermato che nessun elemento era stato acquisito per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] potesse operare su quel conto corrente; che, inoltre, il ruolo della [OSCURATO:SOCIETA] nella gestione della motonave Mores era stato documentato dal contratto e dai corrispettivi versati da [OSCURATO:PERSONA] per 300.000 Euro; segnala che, esclusa la possibilità, in questa sede, di prospettare una alternativa ricostruttiva, è indubbio che il silenzio serbato dal giudice di merito sia invece censurabile non avendo l'ordinanza impugnata accennato alla diversa ricostruzione del fatto proposta dalla difesa, alle fatture prodotte per la [OSCURATO:SOCIETA], ai benefit ottenuti dalla stessa per l'assistenza prestata nella operazione commerciale, ai costi affrontati da Kingstom, di alcuni milioni di dollari, per le riparazioni sulla motonave Mores, (ai fini della corretta "imputazione" degli 804.000 di dollari di corrispettivo per la vendita), alla tematica relativa alla titolarità della somma predetta rispetto alle somme effettivamente elargite al [OSCURATO:PERSONA] e suscettibili di essere considerate come reddito imponibile; alla necessità di tener conto della conversione tra diverse monete al momento della negoziazione e non già al 31 dicembre dell'anno di riferimento, con conseguente ridimensionamento dell'accredito da 857.127,79 a 596.000 Euro; violazione di legge e vizio di motivazione sul capo 3): rileva che nella memoria difensiva erano state proposte una serie di tematiche su cui si era invocato il giudizio critico del Tribunale che aveva ritenuto la gravità indiziaria della provenienza della somma di Euro 24.000 dal risparmio fiscale derivante dalla omessa dichiarazione dei proventi accreditati sul conto di Lugano perché, a suo avviso, non vi era prova della loro provenienza da altre disponibilità riferibili al [OSCURATO:PERSONA] o a suoi familiari; segnala che nella memoria si era fatto presente, in negativo, l'assenza di elementi indiziari e la illogicità della ricostruzione della accusa e, in positivo, era stata fornita la prova della provenienza della provvista utilizzata per la costituzione della Megat; segnala, in punto di logica, la irragionevolezza della ipotesi accusatoria secondo cui un soggetto dalle rilevanti capacità reddituali avrebbe avuto necessità di attingere ad un risparmio fiscale (realizzato tre anni prima) per reperire l'importo di 24.000 Euro finalizzato alla costituzione di una società peraltro regolarmente denunciata in Italia nelle relative dichiarazioni dei redditi depositate in copia dallo stesso PM in udienza; richiama, inoltre, la documentazione allegata sub 5 al ricorso su cui era stata fondata una diversa ricostruzione del fatto rispetto alla quale il Tribunale era tenuto a fornire una risposta e con cui avrebbe dovuto confrontarsi; sottolinea che il conto corrente di Megat era stato aperto soltanto alla fine di novembre del 2018 ed i 24.000 Euro vi confluirono soltanto dopo l'accredito della prima fattura relativa alla consulenza prestata da cui attingere la somma predetta essendo perciò stata offerta la prova positiva della sua provenienza; sulla concretezza ed attualità della misura personale: rileva che al tema delle esigenze cautelari la ordinanza impugnata ha dedicato le ultime cinque righe del provvedimento confermando la diagnosi del GIP e senza considerare la richiesta del PM ed evadere le sollecitazioni articolate sul punto dalla difesa che aveva evidenziato la condizione di incensuratezza dell'indagato, la risalenza nel tempo (2004) delle vicende per le quali egli è ancora in attesa di sentenza definitiva e lo stesso comportamento del [OSCURATO:PERSONA] il quale, avuta notizia della indagine a suo carico, aveva rinunciato alla residenza a Madrid facendo rientro nel Comune di Ercolano; per altro verso, si era rappresentato che il [OSCURATO:PERSONA] non si era privato delle risorse personali che, difatti, venivano attinte dal sequestro e che, ancora, la attività della [OSCURATO:SOCIETA] era ferma dal settembre del 2021 con la restituzione delle motonavi ai proprietari che, all'esito della cessazione del noleggio, le avrebbero anche vendute ad altro soggetto; di qui, secondo la difesa, la necessità di valutare in maniera particolarmente attenta la concretezza e la attualità delle esigenze cautelari che non possono essere collegate alla mera competenza professionale dell'indagato; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: segnala come il ricorso denunzi la mancata risposta alle plurime proposizioni difensive sottolineando come la omessa considerazione di una memoria difensiva non comporta nullità del provvedimento ma può incidere soltanto sulla correttezza logico-giuridica della motivazione; osserva che il quadro indiziario su cui era stata fondata la misura cautelare riposava sul contenuto delle investigazioni e della informativa della Agenzia delle Entrate, sul contenuto delle e-mail scambiate con [OSCURATO:PERSONA], sui contratti di management funzionali a tentare di salvare le motonavi dalle conseguenze del fallimento, sull'acquisto delle imbarcazioni, sulle pratiche di registrazione, sulla vendita della "Mores" e l'accredito del relativo prezzo, sulla mancata dichiarazione dei redditi in ordine alle sopravvenienze; sottolinea come il complesso di tali elementi fosse univoco nel disegnare la figura del [OSCURATO:PERSONA] come amministratore o gestore di fatto delle società di diritto estero e le motonavi non come beni "strumentali" ma come destinate alla dismissione; rileva che il ricorso non si confronta adeguatamente con tali elementi come valorizzati dal Tribunale il cui apprezzamento risulta non censurabile in questa sede dove è preclusa una rivalutazione del fatto e l'utilizzo di criteri diversi per la valutazione degli elementi acquisiti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di cui appresso. 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il GIP, con valutazione condivisa dal Tribunale del Riesame, aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 5 e 13bis D. Lg.vo 74 del 2000, 4 e 13bis D. Lg.vo 74 del 2000 e 648ter.1 cod. pen. dovendosi peraltro precisare che il PM ha riformulato la imputazione per il capo 1) con la rivisitazione dell'importo complessivo della sottrazione.2. Una sia pur breve considerazione preliminare merita la intervenuta rinuncia all'impugnazione che era stata formalizzata a verbale con specifico riferimento al profilo della gravità indiziaria quanto al capo 1) della rubrica; la difesa lamenta, infatti, che il Tribunale non ha tenuto conto della rinuncia al motivo ed ha invece proceduto all'analisi del compendio indiziario concernente anche il capo 1) della rubrica provvisoria. È opportuno, a tal proposito, ribadire che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del Tribunale ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo con una rinunzia ai motivi l'esame dei gravi indizi (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 4294 del 10/12/2012, Straccia, Rv. 254416 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 20530 del 28/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224934 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 21/10/2015, Lomonaco, Rv. 266003 - 01, in cui la Corte ha spiegato che l'interessato non può limitare il potere di cognizione del Tribunale ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con la mancata presentazione di pertinenti censure, l'esame dell'altro presupposto). Si è peraltro correttamente evidenziato che se l'interessato non può limitare il potere di cognizione del tribunale ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con una rinuncia ai motivi pertinenti, l'esame dell'altro ma che tale rinuncia, così come l'articolazione di argomentazioni concernenti in via esclusiva alla sussistenza di uno solo dei presupposti della misura - incide sulla adeguatezza della motivazione che, in caso di conferma, potrà essere articolata, sui punti non oggetto di censura, in modo sintetico e non condizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 27865 del 14/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277016 - 02; conf., Sez. 5 - , Sentenza n. 40061 del 12/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278314 - 03, in cui la Corte, dopo aver ribadito che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e che, pertanto, il Tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare, ha tuttavia precisato che, qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione).3. Passando, perciò, alle questioni "di merito", non è inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame - ritenuto mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; in particolare, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione, coerente con il modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., considerati gli adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). Esula, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato 57'[; l'applicazione della misura). 4. Tenuto conto di quanto precisato in premessa in ordine all'onere di motivazione concernente il motivo "rinunciato", va rilevato che il Tribunale ha comunque operato una ampia ricostruzione della vicenda segnalando che l'indagine era partita da un controllo eseguito presso la [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Napoli, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era titolare al 98% (l'altro 2°/o era del padre del ricorrente) e che operava in forza di quattro contratti di noleggio "a scafo nudo" stipulati con quattro società inglesi: la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte partecipate dalla [OSCURATO:PERSONA] e con la medesima sede sociale nelle [OSCURATO:PERSONA] e riferibili ad un "trust" cipriota. Ha spiegato che le motonavi erano appartenute a società riferibili a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito nel 2011 e sottoposto a procedimento penale per bancarotta fraudolenta unitamente proprio a [OSCURATO:PERSONA] che era il suo consulente finanziario. Il Tribunale ha recepito la ipotesi investigativa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato in modo tale da cercare di "salvare" le motonavi dal fallimento prima attraverso un contratto di "management", stipulato il 10.3.2011 tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], con cui la prima si sarebbe occupata della gestione di due motonavi e la seconda era gestita, con un contratto di "bareboat charter", dalla [OSCURATO:PERSONA] srl.Se non ché, a fine maggio del 2011, il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato le due motonavi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) tramite due società di diritto inglese, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di cui, secondo la provvisoria incolpazione, egli era l'amministratore di fatto; l'operazione era stata finanziata da Bank of Ireland e le due motonavi, a conferma della riconducibilità della gestione al [OSCURATO:PERSONA], erano state ribattezzate con i nomi dei figli del ricorrente, ovvero "Luke" (Luca) e "Matthew" (Matteo). Le motonavi erano state registrate a Madeira a cura del [OSCURATO:PERSONA] e con l'ausilio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risultata in continuo contatto con l'odierno ricorrente. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come "Attorney in Fact" di [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato la motonave [OSCURATO:PERSONA] (poi ribattezzata Mores) e, nella stessa qualità, il 10.1.2014, aveva firmato il contratto di finanziamento con la [OSCURATO:PERSONA] con cui già il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata perfezionata una apertura di credito per rifinanziare i primi tre acquisti e perfezionare il quarto. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato ha dato contezza, in termini in questa sede non censurabili, della ricostruzione operata in sede investigativa (e recepita nel provvedimento del GIP), che aveva disegnato la figura del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto delle società di diritto inglese e, per altro verso, qualificato lo strumento contrattuale utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA] un espediente per consentire alle società di diritto inglese di operare direttamente nel territorio nazionale. Sulla scorta di questa premessa, ha dato atto che proprio il [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sottoscritto i documenti con cui il debito nei confronti di BOI era stato cancellato. Ed in effetti, il 30.11.2015 le società "Bridge" e la [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto un nuovo accordo in cui era stata rimodulata la restituzione del mutuo e cancellata una quota del medesimo e, il 29.10.2018, erano state cancellate le ipoteche sulle navi Luke, Matthew, Ceska e Maddy iscritte a favore della banca con la costituzione di due ipoteche, a favore di una società lussemburghese, sulla Ceska e sulla Maddy. [OSCURATO:PERSONA] of Ireland aveva quindi accettato di rinunciare all'importo di 44.160.000 $ del suo credito il che, secondo la ricostruzione investigativa, aveva comportato, nel 2015 e nel 2018, una sopravvenienza attiva tassabile mai denunciata al fisco italiano ove le società operavano e, perciò, la configurabilità del reato di cui all'art. l'art. 5 del D. Lg.vo 74 del 2000 a carico del [OSCURATO:PERSONA] considerato il vero "dominus" come risulta da tutte le comunicazioni e la documentazione acquisita dalla GdF. In sintesi, la provvisoria incolpazione sintetizzata al capo 1) della rubrica si fonda sulla ricostruzione secondo cui le società di diritto inglese gestite dal [OSCURATO:PERSONA] e, tramite lo "schermo" della [OSCURATO:SOCIETA], operanti ed attive in Italia, avevano acquistato 4 motonavi fruendo di un finanziamento superiore agli 80 milioni di dollari di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva "gestito" la restituzione e che stato in parte oggetto di rinuncia da parte della banca creditrice con la correlativa e conseguente formazione di sopravvenienze attive che, come previsto dall'art. 88 TUIR, avrebbero dovuto essere sottoposte a tassazione in Italia. Si tratta, come premesso, di un aspetto della complessiva imputazione che era stato oggetto di rinuncia quanto al "fumus" e che, correlativamente, non è stato attinto da motivi di ricorso se non, per l'appunto, sotto il profilo della omessa considerazione della condotta processuale dell'indagato che aveva indotto lo stesso PM a sollecitare la sostituzione della misura custodiale in atto con una misura non detentiva. 5. I rilievi difensivi in punto di "fumus" hanno invece attinto il capo 2) della incolpazione provvisoria concernente il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lg.vo 74 del 2000 (aggravato ai sensi dell'art. 13bis D. cit.) che è stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] "... in quanto, a fronte di redditi da lavoro dipendente e/o assimilati per Euro 857.127,79, dichiarava un reddito pari a Euro 208.516 evadendo pertanto l'imposta per un ammontare di Euro 278.903,07" (cfr, dalla provvisoria incolpazione). L'ipotesi accusatoria è stata fondata sulla vicenda relativa alla vendita (operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2014) come rottame della motonave Mores con l'accredito del relativo ricavato su un conto svizzero intestato ad una società panamense (la [OSCURATO:PERSONA]) giudicato nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] in quanto, dalla documentazione allegata alla informativa della GdF, utilizzato dall'indagato per spese personali o della sua famiglia; di qui, pertanto, la conclusione secondo cui l'importo ivi confluito sarebbe il compenso acquisito dal [OSCURATO:PERSONA] per l'attività di gestione del gruppo societario e, pertanto, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c.bis) del DPR 917 del 1986. Il ricorso lamenta la omessa considerazione, da parte del Tribunale, dei rilievi in fatto articolati nella memoria difensiva e nel memoriale depositati dalla difesa dove si era segnalato che dal conto della Glasgow - su cui non vi era alcuna prova potesse operare il [OSCURATO:PERSONA] - erano partiti, negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, una serie di importi (pari, rispettivamente, a 40 mila Euro, 58 mila Euro, 29 mila Euro e 15 mila Euro) che, considerati i redditi dichiarati dal [OSCURATO:PERSONA] in quel periodo, erano di ammontare tale da non superare la soglia di penale rilevanza della dichiarazione infedele. Sotto altro profilo, la difesa rileva che nella memoria depositata si era dato conto delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per la gestione della motonave e del ruolo della [OSCURATO:SOCIETA] in favore della quale risultavano essere stati accreditati 125 mila dollari in forza del contratto intercorso con la società di diritto inglese. Vero che la ordinanza impugnata non ha tenuto conto dei rilievi difensivi sviluppati nella memoria; vero anche che si trattava di rilievi di cui non era, e non è stato in questa sede dimostrata, l'immediata evidenza dell'impatto sulla formulazione della accusa provvisoriamente elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e che atteneva per un verso alla qualificazione della somma ricavata dalla vendita della Mores come "compenso" per la gestione del gruppo societario e, per altro verso, alla riconducibilità del conto svizzero alla persona dell'odierno ricorrente che i giudici della cautela hanno potuto fondare, in termini in questa fase non censurabili, sulla sua utilizzazione per spese di natura prettamente personale e familiare del [OSCURATO:PERSONA]. 6. A diverse conclusioni il collegio ritiene di dover pervenire quanto alle censure articolate sul capo 3) in relazione al quale, anche in tal caso, la difesa lamenta la omessa considerazione di rilievi operati nella memoria e di cui il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto. È largamente prevalente, nella giurisprudenza di questa Corte, e condiviso dal collegio, il principio per cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 26536 del 24/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279578 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276199 - 03; Sez. 4, Sentenza n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro ed altro, Rv. 272739 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5075 del 13/12/2017, Buglisi ed altri, Rv. 272009 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 269 del 05/11/2013, Cattafi, Rv. 258456 - 01).E tuttavia è altrettanto condivisibile l'affermazione, pure ricorrente, secondo cui il giudice del riesame, quand'anche con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo, in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938 - 01, con cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza fissata per il giudizio di riesame; conf., Sez. 4, Sentenza n. 200 del 24/01/1996, Salmi, Rv. 204443 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765 - 01). Non è nemmeno inutile ricordare che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha nel contempo l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (cfr., così, Sez. 5 - , Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276511 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la ipotesi di incolpazione provvisoria sintetizza al capo 3) e relativa al delitto di autoriciclaggio in quanto, secondo l'accusa, il [OSCURATO:PERSONA], "... avendo commesso il delitto di cui al capo 2), costituendo la società M.E.G.A.T. FZE (con sede negli [OSCURATO:PERSONA] ...) impiegava e/o sostituiva e/o trasferiva parte del provento illecito del reato ex art. 4 D. Lg.vo n. 74/2000, costituito dall'illecito risparmio di spesa di Euro 446.796, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa". In particolare, i giudici del riesame hanno concordato con la valutazione del GIP formulata sulla scorta delle risultanze investigative secondo cui "... il reimpiego del denaro proveniente dal delitto di cui all'art. 4 D. Lg.vo 74/2000 sarebbe confermato dal fatto che non risultano movimentazioni dai conti correnti analizzati da questo p.g. ed intestati al [OSCURATO:PERSONA], alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ed alla società [OSCURATO:SOCIETA]" (cfr., pag. 15 della ordinanza). In effetti, la difesa (cfr., pagg. 60 e ssgg. della memoria difensiva depositata di fronte al Tribunale del Riesame) aveva proposto una ricostruzione minuziosa delle modalità di costituzione della MEGAT (avvenuta nel mese di luglio del 2018) e del versamento del capitale (pari ad Euro 24.000) tale da evidenziare la illogicità dell'utilizzo di un risparmio di imposta che sarebbe stato realizzato tre anni prima e, per altro verso, dato contezza della effettiva provenienza di quel capitale (cfr., la documentazione allegata alla memoria) in termini tali da escludere la riconducibilità delle somme dal "risparmio di imposta" realizzato nel 2015 e, in ogni caso, ogni finalità di occultamento della provenienza del denaro all'uopo utilizzato. Il Tribunale, come accennato, non ha in alcun modo preso in esame le allegazioni difensive e la documentazione prodotta dalla difesa limitandosi a ribadire l'assunto riportato dal GIP sulla scorta delle risultanze investigative senza tuttavia considerare la "spiegazione" fornita dalla difesa di per sé certamente idonea ad incidere sulla configurabilità del delitto di riciclaggio oggetto della provvisoria incolpazione. L'ordinanza va dunque sotto questo profilo annullata con rinvio al medesimo Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto. 7. Altrettanto carente, invero, è la motivazione del provvedimento impugnato in punto di esigenze cautelari. E' opportuno richiamare l'orientamento, condiviso dal collegio, secondo cui la motivazione circa il requisito della "attualità" del "periculum", la cui necessità è stata introdotta nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la individuazione di una specifica (e prossima) occasione per delinquere, ma si risolve in una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., Cass. Pen., 14.12.2016 n. 11.511, Verga). Si è chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - ancorché non specificamente individuata né, tanto meno, imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata, aggiungendo che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; conf., Cass. Pen., 2, 19.10.2016 n. 47.619, Esposito; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 13.9.2016 n. 44.946, Draghici e Cass. Pen., 5, 3.5.2017 n. 33.004, Cimieri). Venendo al caso di specie, si deve in primo luogo escludere che la richiesta del PM di sostituzione della misura in atto con una misura non detentiva potesse in qualche modo vincolare il Tribunale: è pacifico, infatti, che il principio della domanda, che vieta l'applicazione di una forma di cautela più grave di quella richiesta, ha come riferimento la misura originariamente disposta, sicché non viola il principio in questione il provvedimento con cui il giudice applica una misura più grave di quella richiesta in sostituzione dal pubblico ministero ma comunque meno grave di quella precedentemente in corso ovvero confermi quella in atto nonostante la richiesta di sostituzione con altra meno grave (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 12202 del 13/01/2015, Baccara, Rv. 262818 - 01; conf., Sez. 6, Sentenza n. 8860 del 06/12/2002, Piazzolla, Rv. 224221 - 01, in cui la Corte ha spiegato che in tema di sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno grave, a seguito di istanza dell'indagato, per attenuazione delle esigenze cautelari o per maggiore proporzionalità della misura all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il parere del pubblico ministero, che sia eventualmente favorevole all'accoglimento dell'istanza, non vincola il giudice, che resta libero di decidere anche "in malam partem", indicandone le ragioni secondo gli ordinari criteri che presiedono all'obbligo della motivazione). Detto questo, non si può non rilevare la estrema laconicità e sostanziale apoditticità della motivazione con cui il Tribunale di Napoli ha confermato l'esistenza di un pericolo "concreto" di reiterazione a carico del [OSCURATO:PERSONA] valorizzando, a tal fine, "... la sua pregressa attività di consulenza nei confronti del Pianura, la capacità di gestire collegamenti internazionali con modalità estremamente articolate di gestione ..." e ritenendo che il rischio di recidivanza potesse essere fronteggiato solo con il ricorso alla misura degli arresti domiciliari (cfr., pag. 15 dell'ordinanza impugnata). Si tratta, come è evidente, di una motivazione sostanzialmente inesistente che non dà conto di alcun profilo di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe oltre che, anche in tal caso, non confrontarsi affatto con le considerazioni che erano state sviluppate dalla difesa anche su questo aspetto; si era infatti sottolineato che il ricorrente, tuttora incensurato, residente a Madrid, era tuttavia rientrato in Italia mentre, per altro verso, la attività della [OSCURATO:SOCIETA] era ormai cessata con la restituzione delle motonavi. Osserva, inoltre, il collegio che le imputazioni provvisoriamente elevate ai capi 1) e 2) sono strettamente legate alla vicenda della operatività delle motonavi in tesi già riconducibili al Pianura e, per altro verso, a condotte di infedeltà fiscale connesse a vicende "puntuali" e specifiche che, anche a prescindere da quella che sarà la loro sorte all'esito del processo, appaiono legate per un verso alla gestione del finanziamen