CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];latta la requisitoria Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale FabiolaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 3 febbraio 2026, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma delladecisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordinealla contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché estinta per prescrizione;riconosceva la circostanza attenuante del fatto di lieve entità in relazione al delitto di rapinaimpropria, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; rideterminava, perl’effetto, la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa e revocavala pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto il provvedimentoimpugnato.2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso percassazione, affidato a sei motivi, qui sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., censurando laritenuta esaustività delle ricerche svolte per accertare l'irreperibilità della persona offesa PetriaIulian, presupposto della lettura delle dichiarazioni predibattimentali.2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 512, 192 e 526 cod. proc. pen.,nonché dei principi CEDU, contestando l'affermazione di responsabilità per il delitto di rapinaimpropria in assenza di adeguati riscontri esterni alla minaccia.2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione, lamentando che la corte territorialeabbia respinto le censure sull'inattendibilità della persona offesa, omettendo di valutare elementisintomatici della scarsa affidabilità del narrato, quali la mancata indicazione delle generalità deidue presunti testimoni, la presentazione del denunciante alla polizia giudiziaria insieme al fratello– privo di documenti, estraneo ai fatti e incapace di parlare la lingua italiana –, nonché l'omessaindicazione del connazionale intervenuto come tramite per la restituzione del telefono.2.4. Con il quarto motivo, lamenta il difetto e la manifesta illogicità della motivazione inrelazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art.62, n. 4), cod. pen., deducendo la contraddittorietà della motivazione, che, dopo aver valorizzatola minima offensività della condotta ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entitàdel fatto, ha escluso la speciale tenuità del danno senza adeguata giustificazione.2.5. Con il quinto motivo, lamenta difetto di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6), cod. pen., già sollecitatocon l'atto di appello, deducendo che la corte territoriale, pur avendo valorizzato, ai fini dellariduzione dell'offensività della condotta, la restituzione del telefono avvenuta il giorno successivoai fatti, avrebbe immotivatamente trascurato di applicare la predetta attenuante.2.6. Con il sesto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alriconoscimento della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., assumendoche la corte territoriale l'abbia confermata sulla base di una motivazione apparente, limitata alrichiamo dei precedenti penali dell'imputato, senza verificare in concreto la maggiorecolpevolezza e la più accentuata capacità a delinquere.Lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, che, da un lato, riconoscel'attenuante della lieve entità del fatto e, dall'altro, valorizza il medesimo episodio quale indicedi stabile inclinazione criminale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen.,lamentando che la corte territoriale abbia ritenuto esaustive le ricerche svolte per accertarel'irreperibilità della persona offesa.La censura è manifestamente infondata.È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la sopravvenuta irreperibilitàdel dichiarante integra un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova incontraddittorio, purché accertata con rigore e riconducibile a fatti imprevedibili (Sez. U, n. 36747del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225470-01; conf., Sez. 2, n. 4290 del 25/11/2003, dep. 2004Regina, Rv. 228151-01).È stato altresì precisato che la sopravvenuta irreperibilità del dichiarante costituisce, di persé sola, un dato neutro, che assume rilievo ostativo all'acquisizione delle dichiarazioni solo overisulti connotata dalla volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale, la quale non può esserepresunta, ma deve emergere da elementi specifici (Sez. 3, n. 25327 del 19/02/2019, S., Rv.276040-01; Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Protoduari, Rv. 252005-01; Sez. 1, n.23571 del 20/06/2006, Ogaristi, Rv. 234281-01).Il solo infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen. non èda solo sufficiente a giustificare la lettura delle dichiarazioni predibattimentali, essendo richiestoal giudice di compiere accertamenti congrui rispetto alla situazione concreta ovvero di motivaresulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori indagini (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015,dep. 2016, N., Rv. 266601-01; Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, C., Rv. 260155-01).Con specifico riguardo al dichiarante cittadino straniero, l'obbligo di effettuare ricercheall'estero presuppone precisi elementi di collegamento con il Paese d'origine, in difetto dei qualitali verifiche avrebbero carattere meramente esplorativo e risulterebbero inesigibili secondocanoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129-01).Spetta al giudice di merito valutare, mediante una prognosi postuma sorretta da adeguatamotivazione, se l'irreperibilità sia riconducibile a fatti imprevedibili e se fossero praticabili ulterioriefficaci accertamenti; tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se immune davizi (Sez. 5, n. 11248 del 13/03/2025, P., Rv. 287755-01; Sez. 5, n. 4945 del 20/01/2021, T.,Rv. 280669-02; Sez. 2, n. 1202 del 04/12/2008, dep. 2009, Albano, Rv. 242712-01).La corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi.Ha valorizzato, oltre al verbale di vane ricerche, l'avvenuta cancellazione anagrafica dalComune di Barletta per irreperibilità, a far data dal 15 gennaio 2022, l'accesso all'ultima dimoranota, risultata chiusa e disabitata da anni, nonché le informazioni raccolte dai vicini, i qualiavevano riferito di non avere più notizie del dichiarante.Sulla base di tali elementi, ha ritenuto che non fossero praticabili ulteriori efficaciaccertamenti.Né può ritenersi che abbia omesso di verificare se l'irreperibilità del dichiarante fossericonducibile a una scelta volontaria di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale, avendoevidenziato come lo stabile inserimento di questi nel territorio nazionale dal 2010 – attestato dalrilascio di un permesso di soggiorno permanente e dallo svolgimento di una regolare attivitàlavorativa – rendesse imprevedibile il suo improvviso allontanamento.3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 512, 192 e 526 cod.proc. pen., sostenendo che la responsabilità per il delitto di rapina impropria sia stata affermatain assenza di idonei riscontri esterni alla minaccia, non potendo assolvere tale funzione né leimmagini di videosorveglianza, limitate alla fase dell'impossessamento del telefono cellulare, néla deposizione del teste di polizia giudiziaria Fusaro.Il motivo è manifestamente infondato.È bene rammentare, anzitutto, che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensidell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire – conformemente all'interpretazione espressadalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] eSchatschaschwili c. Germania – la base esclusiva o determinante dell'accertamento dellaresponsabilità, purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali, individuabilinell'accurato vaglio della credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso loscrutinio delle modalità di raccolta e della compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto(Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348-01; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C.,Rv. 279148-01; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531-01).L'assenza del contraddittorio deve, quindi, risultare controbilanciata da solide garanzieprocedurali, tra le quali rientrano elementi di riscontro atti a confermare i contenuti dichiarativi,fermo restando che tali riscontri non devono risolversi in una prova autonoma del fatto dadimostrare né investire ciascun elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, essendosufficiente che consistano in elementi esterni, certi e obiettivi, idonei a corroborare, nel lorocomplesso, l'attendibilità della fonte dichiarativa e la compatibilità del narrato con il quadroprobatorio acquisito (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195-03; cfr., sia pure conriguardo alla chiamata in correità, Sez. 4, n. 9509 del 11/05/1993, Ameglio, Rv. 195319-01;Sez. 2, n. 3902 del 07/02/1991, Vannini, Rv. 187187-01).Alla luce di tali principi, la corte territoriale ha correttamente ritenuto che le dichiarazionidella persona offesa trovassero adeguato riscontro nelle immagini di videosorveglianza, nelladeposizione del teste di polizia giudiziaria Fusaro e nella restituzione del telefono cellulare ilgiorno successivo ai fatti, rilevando altresì che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fratellodella persona offesa non incideva sull'attendibilità del narrato, desumibile dalla sua complessivacompatibilità con i dati oggettivi acquisiti.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, lamentando che la corteterritoriale abbia disatteso le deduzioni difensive sull'inattendibilità della persona offesa, senzaconfrontarsi con gli elementi specificamente indicati come sintomatici della scarsa affidabilità delnarrato.A tal proposito, richiama la mancata indicazione delle generalità dei due presunti testimoni,la circostanza che la persona offesa si fosse presentata alla polizia giudiziaria insieme al fratello– privo di documenti, estraneo ai fatti e incapace di parlare la lingua italiana –, nonché l'omessaindicazione del connazionale intervenuto a fare da tramite per la restituzione del telefono.Il motivo è manifestamente infondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice di appello è tenuto apronunciarsi sui motivi di gravame devoluti alla sua cognizione, ma non anche a confutaresingolarmente ciascun argomento difensivo addotto a sostegno degli stessi, essendo sufficienteche la motivazione, considerata nel suo complesso, dia conto delle ragioni della decisione e rendachiaramente desumibile il rigetto delle singole deduzioni incompatibili con l'impiantoargomentativo della pronuncia (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez.5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01).Ricorre, invece, il vizio di motivazione quando il giudice ometta di prendere in esame ilmotivo devoluto, così sottraendosi all'obbligo di risposta sull'effettivo thema decidendum (Sez.2, n. 2103 del 17/12/2024, Verdicaro, Rv. 287330-01).La corte territoriale ha espressamente esaminato la censura concernente l'attendibilitàdella persona offesa, sviluppando un percorso argomentativo fondato sulla coerenza del narratoe sulla sua convergenza con gli elementi di riscontro acquisiti.Le ulteriori deduzioni difensive relative alla mancata indicazione delle generalità deisoggetti presenti ai fatti, alle modalità di presentazione della persona offesa alla poliziagiudiziaria e all'identità del connazionale intervenuto come tramite per la restituzione del telefonorisultano, pertanto, implicitamente disattese dalla motivazione della sentenza impugnata.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuantedi cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., lamenta la contraddittorietà della motivazione, che, dopo avervalorizzato la minima offensività della condotta ai fini del riconoscimento dell'attenuante dellalieve entità del fatto, ha escluso la speciale tenuità del danno.Il motivo è manifestamente infondato.Ai fini del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., il giudice ètenuto a procedere a una valutazione complessiva del danno arrecato e del disvalore dellacondotta, non assumendo rilievo il solo valore economico del bene sottratto (Sez. 2, n. 684 del14/11/2025, Cestari, Rv. 289193-01).Con specifico riferimento al delitto di rapina, le Sezioni Unite hanno chiarito che talevalutazione deve estendersi anche ai pregiudizi derivanti dalla violenza o dalla minaccia, avutoriguardo alla natura plurioffensiva del reato (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287095-02; Rv. 287095-03).Quanto al dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione, esso sussiste soltanto inpresenza di proposizioni concernenti punti decisivi, assolutamente inconciliabili tra loro, tali chel'affermazione dell'una implichi necessariamente la negazione dell'altra (Sez. 1, n. 53600 del24/11/2016, Sanfilippo, Rv. 271635-01).Tale situazione non ricorre nel caso di specie, poiché la valorizzazione, ai fini delriconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, di elementi quali il modesto valore delbene, la natura repentina dell'azione e la restituzione del telefono non comporta, di per sé, ilnecessario riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., essendonecessario, secondo i principi richiamati, procedere a una distinta valutazione della specialetenuità del danno arrecato, comprensiva dei pregiudizi derivanti dalla violenza o dalla minaccia.Il ricorrente si limita, invece, ad assumere che gli elementi valorizzati dalla corte territorialeai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità imponessero necessariamente ancheil riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., senza dimostrare che le duevalutazioni siano tra loro assolutamente inconciliabili nei termini richiesti ai fini dellaconfigurabilità del denunciato vizio di motivazione.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta difetto di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della diminuente di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., deducendo che la corteterritoriale, pur avendo valorizzato, ai fini della riduzione dell'offensività della condotta, lacircostanza che il giorno successivo al fatto l'imputato avesse restituito alla persona offesa iltelefono sottratto, ha omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta di riconoscimento dellapredetta attenuante, espressamente formulata con l'atto di appello.Il motivo è manifestamente infondato.L'art. 62, n. 6), cod. pen. richiede che la riparazione del danno, mediante restituzioni orisarcimento, sia integrale ed effettiva e intervenga prima del giudizio, non essendo sufficienteuna riparazione soltanto parziale (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, S., Rv. 282321-01; Sez. 5,n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224-01). Trattandosi del delitto di rapina, avente naturaplurioffensiva, l'integrale riparazione deve riguardare anche i pregiudizi arrecati alla personaoffesa e ulteriori rispetto a quello strettamente patrimoniale.Il ricorrente si limita, invece, a richiamare la restituzione del telefono cellulare il giornosuccessivo ai fatti, senza confrontarsi con tali presupposti né spiegare per quale ragione talecondotta fosse idonea a integrare un'integrale riparazione del danno, né dedurre o allegare cheanche i pregiudizi arrecati alla persona offesa fossero stati integralmente eliminati prima delgiudizio.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen.,deducendo che la corte territoriale ha confermato la recidiva sulla base di una motivazionemeramente apparente, limitata al richiamo dei precedenti penali dell'imputato, senza verificarein concreto la maggiore colpevolezza e la più accentuata capacità a delinquere.Sostiene, inoltre, che tale valutazione si porrebbe in contraddizione con il contestualericonoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto.Il motivo è manifestamente infondato.Il riconoscimento della recidiva facoltativa richiede una specifica motivazione in ordine allamaggiore colpevolezza e alla più accentuata capacità a delinquere dell'imputato, desumibili dallanatura e dal significato dei precedenti penali, risultando a tal fine sufficiente ancheun'argomentazione sintetica che dia conto del fatto che la nuova condotta costituisce significativaprosecuzione di un percorso criminoso già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, P.G. c.La corte territoriale ha valorizzato non soltanto la pluralità dei precedenti penalidell'imputato, anche specifici, ma altresì la loro continuità con il fatto per cui si procede, ritenutoespressivo della prosecuzione di un percorso criminoso già avviato e, quindi, sintomatico di unamaggiore colpevolezza e di una più accentuata capacità a delinquere.È privo di fondamento anche il rilievo difensivo secondo cui il riconoscimentodell'attenuante della lieve entità del fatto sarebbe incompatibile con la conferma della recidivareiterata, trattandosi di valutazioni che attengono a profili diversi: la prima concerne lecaratteristiche del fatto, mentre la seconda attiene alla personalità dell'imputato e alla suacapacità a delinquere.La motivazione non può, pertanto, ritenersi apparente né affetta dai denunciati vizi logici.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendoelementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cortecost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), al versamento della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 30 giugno 2026La Cons. est. Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]