CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] G iovanni il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di Milano. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi all’annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Monza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver, nella qualità di amministratore unico della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, dichiarata fallita il 27.11.2019, sottratto i libri e le altre scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 2. Il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del reato di bancarotta documentale, indicata come “generica”, senza tuttavia accertare l’effettiva idoneità della condotta (consistita nella mancata consegna della documentazione contabile)ad impedire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari della società, tanto più tenuto conto del fatto che il curatore, come si dà atto in sentenza, attraverso la consultazione delle banche dati tributarie e della Camera di commercio, era riuscito ad effettuare una ricostruzione quanto meno parziale dell’asse aziendale,e che la documentazione era stata comunque consegnata, anche se tardivamente, dall’imputato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo. La Corte di appello di Milano non avrebbe chiarito se nel caso di specie dovesse ravvisarsi il dolo generico o quello specifico e, dunque, quale tipo di bancarotta fraudolenta documentale fosse stata integrata. A fronte dell’ambiguo riferimento, in contestazione, alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, il giudice di secondo grado avrebbe espressamente ritenuto sussistente la bancarotta documentale “generica”, non svolgendo comunque alcun approfondimento né sulla volontà dell’imputato di arrecare un pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un profitto, né su quella di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società, ritenendo sufficiente ildato dell’assenza di contabilità, di per sé compatibile anche con la meno grave fattispecie di bancarotta documentale semplice, nella quale la condotta poteva eventualmente essereriqualificata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibileperché proposto per motivi che non avevano costituito oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo stati sottoposti alla valutazione della Corte di appello. 2. Nell’atto di appello,infatti, l’odierno ricorrente non aveva proposto alcuna questione né in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo della fattispecie di bancarotta documentale né in relazione al non adeguato accertamento del dolo richiesto ai fini dell’integrazione delreato, limitandosi esclusivamente a contestare il proprio ruolo di reale amministratore della società, deducendo una posizione puramente formale, priva di qualsiasi potere decisionale, rispetto a quella del coimputato. Ebbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 –01;Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 –01). Solo in via incidentale può comunque osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente relativamente alla contestazione dell’elemento oggettivo del reato, l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale non richiede l’impossibilità assoluta di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società: «Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita ‘aliunde’, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. (Fattispecie relativa allafraudolenta esposizione di liquidità in conto cassa, a fronte di una acclarata situazione di dissesto, rilevata attraverso l'esame della documentazione bancaria» ( Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 –01). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma, che si ritiene equa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas