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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1978

Cassazione n. 15342/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1978 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47076/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il delitto di furto aggravato; Preso atto che, in data 14 febbraio 2024, è stata depositata telematicamente la rinunzia al ricorso a firma dell'imputato, con autentica della sottoscrizione da parte del difensore.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1978 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47076/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il delitto di furto aggravato; Preso atto che, in data 14 febbraio 2024, è stata depositata telematicamente la rinunzia al ricorso a firma dell'imputato, con autentica della sottoscrizione da parte del difensore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 15342/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris