CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat°-"1"&g4.ef udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del 19 maggio 2022 della Corte d'appello di Napoli, con la quale gli è stata applicata, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di 10 mesi di reclusione e 600 euro di multa in relazione a due contestazioni del reato di cui all'art. 648 cod. pen., lamentando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a causa della mancata verifica della insussistenza di cause di non punibilità, la cui applicazione è sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Considerato che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza del ricorrente in ordine alla mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. risulta preclusa, nel caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle, peraltro generiche censure alle quali è stato affidato (in quanto consistenti nella mera asserzione di detta omissione, disgiunta dalla illustrazione della doglianza e anche dal confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, tra l'altro, è stato anche dato atto della insussistenza di cause di proscioglimento, alla luce delle risultanze istruttorie). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]