CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 05730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13586-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, è elettivamente domiciliata - ricorrente principale e controricorrente al ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" (I.N.P.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura notarile del 18 novembre 2021, recante il numero di repertorio 42134 e il numero di raccolta 25410, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6 - controricorrente e ricorrente incidentale - 7022- Lf3(4-5 per la cassazione della sentenza n. 5232 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 4 novembre 2016 e pubblicata il 2 dicembre 2016 (R.G.N. 4332/2013). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza n. 5232 del 2016, pubblicata il 2 dicembre 2016, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale della medesima sede, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3353 del 2009, ha rigettato la pretesa dell'INPGI con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a corrispondere all'INPGI gl'importi ingiunti, con riguardo ai giornalisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo B). 1.1.- Quanto alle posizioni degli tirocinanti [OSCURATO:PERSONA] (periodo dal febbraio 2002 al marzo 2003) e [OSCURATO:PERSONA] (periodo dal 17 marzo 2003 al 17 marzo 2004), la Corte d'appello di Roma ha confermato le statuizioni del Tribunale, che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e ha respinto il gravame proposto dall'INPGI. 1.2.- Per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] (periodo dal 9 maggio 2003 a fine marzo 2005) e di [OSCURATO:PERSONA] (periodo dal giugno 2001 al 16 febbraio 2005), la Corte d'appello ha accolto le doglianze dell'INPGI e, in riforma della sentenza di primo grado, ha ravvisato gli estremi della subordinazione, avvalorati dalle deposizioni acquisite, e ha ritenuto fondata la pretesa azionata dall'ente previdenziale. 2.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, con ricorso notificato il 10 primo gennaio 2017 e affidato a un motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. con riguardo alla natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.- L'INPGI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale incentrato su due motivi, cui replica [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., notificando controricorso ai sensi dell'art. 371, quarto comma, cod. proc. civ. In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria illustrativa. 4.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha rinunciato al ricorso principale prima dell'adunanza in camera di consiglio (art. 390 cod. proc. civ.), con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato e notificato all'INPGI, che ha accettato la rinuncia. In base all'art. 391 cod. proc civ., si deve dunque pronunciare l'estinzione del processo, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], menzionate nel capo sub b) della sentenza impugnata e oggetto delle censure formulate con il ricorso principale. 5.- Il presente giudizio verte così sulle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ancora controverse in virtù dei due motivi di ricorso incidentale che l'INPGI coltiva anche dopo la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al ricorso principale. 5.1.- Con il primo motivo di ricorso incidentale (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), l'INPGI deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di gravame, in relazione agli artt.112, 132 e 342 e seguenti cod. proc. civ. e agli artt. 3, 24 e 111 Cost. La Corte territoriale si sarebbe limitata a reiterare le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, senza svolgere alcuna disamina sulle puntuali censure dell'Istituto. 5.2.- Con la seconda censura del ricorso incidentale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPGI prospetta falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in punto di onere della prova della regolarità dei due rapporti di tirocinio. Tali rapporti non si sarebbero svolti in modo conforme alle prescrizioni dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, che imporrebbero la presenza di un tutore esterno alla redazione. Nel caso di specie, solo il caporedattore avrebbe fornito supporto ai due tirocinanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inseriti nell'organizzazione aziendale e continuamente impegnati nelle mansioni di redattore. In presenza di tali indici, avrebbe errato, pertanto, la Corte territoriale nel negare la natura subordinata del rapporto di lavoro in questione. 6.- Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato. 6.1.- La sentenza impugnata ha approfondito le argomentazioni dell'INPGI in ordine alla regolarità del rapporto di tirocinio, addotte a fondamento del gravame, e ha ricostruito l'effettivo atteggiarsi del rapporto di lavoro, escludendo, in maniera lineare e intelligibile, la sussistenza dei tratti distintivi della subordinazione. La motivazione passa in rassegna le censure dell'INPGI, che reputa esenti dai vizi d'inammissibilità eccepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e non si esaurisce nel richiamo alla decisione del giudice di primo grado. La decisione è corroborata da un'autonoma valutazione della fattispecie controversa e dalla confutazione degli elementi di segno contrario tratteggiati dall'INPGI (pagina 5 della pronuncia d'appello, punti 18, 19 e 20). I giudici d'appello hanno poi considerato in maniera distinta e con attento vaglio critico le diverse posizioni e, per quelle oramai ininfluenti in virtù dell'estinzione del processo, sono pervenuti a conclusioni difformi da quelle recepite dal Tribunale. 6.2.- Non si ravvisano, dunque, né l'imperscrutabilità del percorso logico che ha condotto alla decisione, né l'insanabile contraddittorietà tra le argomentazioni, che valgono a contraddistinguere la motivazione come apparente e come mero segno grafico (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232). _ 4 - 7.- Inammissibile, invece, è la seconda censura. 8.- Anche nei rapporti di tirocinio che vengono in rilievo nell'odierno giudizio, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, costituisce l'unico oggetto del contratto. La prestazione di attività fisica e intellettuale da parte dell'allievo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo perseguito dal negozio, resta estranea al sinallagma contrattuale e, quindi, non può essere equiparata alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto a un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolarità del corso (Cass., sez. lav., 25 gennaio 2006, n. 1380). 9.- In coerenza con i principi di diritto richiamati, la Corte di merito ha esaminato il materiale probatorio e ha evidenziato che «tutti i testi escussi (vedi in particolare deposizione dei testi Stolfi e Schiepati) hanno giustificato la presenza dei due giornalisti in redazione esclusivamente con lo svolgimento di uno stage di 12 mesi, precisando che gli stessi sono stati seguiti da un supervisore che provvedeva alla correzione dei loro elaborati» (pagina 5, punto 19). A fronte di tali elementi, che avvalorano la genuinità del progetto e l'effettività dell'attività formativa svolta dall'impresa, non assumono rilievo «l'assidua presenza degli stagisti in redazione, l'attribuzione di una postazione fissa, la partecipazione alle riunioni di redazione, tutti elementi necessari allo svolgimento proficuo dello stage» (pagina 5, punto 20). 10.- Il secondo motivo di ricorso incidentale censura la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e assume che l'onere della prova della regolarità dello stage gravi su [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 11.- La critica così prospettata, anzitutto, non incrina la ratio decidendi della pronuncia d'appello, poiché investe una questione che è priva di carattere decisivo nella trama argonnentativa della sentenza. Il punto saliente, nell'economia della decisione della Corte territoriale, non è l'onere della prova della regolarità del rapporto di stage, onere della prova che l'INPGI reputa sia stato erroneamente inteso e applicato. Quel che rileva, nel caso di specie, è la prova di un rapporto di lavoro subordinato. Prova che grava sull'INPGI e che la sentenza impugnata, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto carente, sulla scorta della valutazione delle emergenze probatorie acquisite. 12.- Valutazione che la censura mira a sovvertire, dietro lo schermo della violazione di legge. Il ricorrente incidentale tende, a ben considerare, a ottenere una rivalutazione del merito della controversia e a scardinare un accertamento di fatto compiuto in termini concordi dai giudici di primo e di secondo grado. La censura incorre, pertanto, nei profili d'inammissibilità, eccepiti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel controricorso notificato in replica al ricorso incidentale (pagine 17 e 18) e ribaditi nella memoria illustrativa (pagine 5 e 6). Le doglianze s'imperniano, oltretutto, sulla pedissequa trascrizione delle deposizioni (pagine da 43 a 47 del controricorso contenente ricorso incidentale), senza una puntuale allegazione di aporie che infirmino la tenuta logica della motivazione della sentenza d'appello e che possano essere sindacate in questa sede di legittimità, nei limiti circoscritti oggi sanciti al cospetto di una pronuncia d'appello che confermi per le medesime ragioni di fatto la pronuncia di primo grado (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.). A tali conclusioni i giudici d'appello sono giunti sulla scorta di una complessiva ricognizione del rapporto di lavoro e di tutti gli elementi che ne hanno caratterizzato lo svolgimento, secondo peculiarità compatibili con il tirocinio formativo. Lungi dal trascurare la disamina degli elementi segnalati dall'INPGI, i giudici del gravame, nell'esercizio del prudente apprezzamento che compete nella valutazione delle prove, li hanno ritenuti dotati di minor forza persuasiva. Ad avviso della Corte di merito, la costante presenza in redazione, l'assegnazione di una postazione fissa, le direttive impartite dal caporedattore s'inquadrano nella necessità di consentire un proficuo svolgimento del tirocinio e non rappresentano indici univoci della subordinazione. I giudici del gravame non hanno dunque riscontrato quegli elementi che denotano la natura fittizia del rapporto di tirocinio e che possano indurre a ritenerlo instaurato al solo scopo di dissimulare un rapporto di lavoro subordinato, nei termini indicati da questa Corte (sentenza n. 1380 del 2006, cit.). Dall'unico elemento della mancanza del tutore esterno, sul quale pone l'accento la difesa dell'INPGI, i giudici hanno escluso di poter desumere per ciò stesso la natura subordinata del rapporto, che postula l'analisi del reale atteggiarsi del rapporto intercorso tra le parti alla luce di tutti i dati rilevanti. A tale analisi la sentenza impugnata non si è sottratta e ne ha dato conto con motivazione esente dai vizi denunciati sotto il peculiare profilo della violazione delle norme sulla distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue l'inammissibilità delle censure articolate con il secondo mezzo, in quanto volte a sollecitare una revisione della valutazione delle prove, preclusa in questa sede. 13.- Il ricorso incidentale dell'INPGI, pertanto, dev'essere respinto. 14.- Le spese del presente giudizio possono essere compensate per intero, alla luce dell'esito complessivo della lite, che vede la definizione del processo con una pronuncia di estinzione, quanto al ricorso principale, e con una statuizione di rigetto del contrapposto ricorso incidentale. 15.- Poiché l'impugnazione incidentale è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinta integralmente, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'INPGI, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). Analoga pronuncia non dev'essere adottata con riguardo alla ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giacché il ricorso è definito con una pronuncia di estinzione del processo. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo sub b della sentenza impugnata); rigetta il ricorso incidentale dell'INPGI; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'INPGI, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell