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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00409/2026

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ul ricorso 18536-2020 proposto da C.I.A. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a , in virtù di procura rilasciata a margine de l ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3 – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – R.G.N.18536/2020 Cron.

Rep.

C.C. 10/10/2025 giurisdizione Opposizione contro cartella esattoriale relativa al pagamento di contributi e sanzioni -2 - per la cassazione dell a sentenza n. 22 66 del 20 1 9 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 9 gennaio 20 20 (R.G.N. 593 /20 1 5 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 10 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha condannato C.I.A., società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione (d’ora innanzi, C.I.A.), a pagare all’INPS la somma di Euro 875.275,00, oltre alle sanzioni e alle somme aggiuntive.

La Corte territorialeha ammesso i documenti prodotti in appello dall’INPS, in quanto indispensabili per l’accertamento della verità materiale, e ha riconosciuto la fondat ezza del la pretesa dell’Istituto, sulla base delle seguenti considerazioni.

Dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, più attendibili rispetto a quelle rese in giudizio, emerge che i lavoratori della cooperativa erano addetti all’assistenza agli anziani e non alle attività di pulizia, che la cooperativa ha rappresentato allo scopo di lucrare un più favorevole trattamento sul versante contributivo.

Trattamento che l’INPS ha correttamente rideterminato, in ossequio all’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Inoltre, si rivelano generiche le contestazioni della cooperativa in ordine al conguaglio degli assegni per il nucleo familiare.

Dev’essere disattesa, infine, l’eccezione di prescrizione, in quanto la cooperativa avrebbe dolosamente occultato il proprio debito e tale condotta fraudolenta varrebbe a sospendere il corso della prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.). -3 - 2.– C.I.A. impugna per cassazione la sentenza d’appello , formulando tredici motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale. 3.–L’INPS si difende con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per violazionee falsa dell’art. 111 Cost., degli artt. 115, 116, 414, 416, 421, 437 e 442 e seguenti cod. proc. civ. e dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: la Corte d’appello avrebbe illegittimamente disposto l’acquisizione delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nella fase ispettiva, documenti che l’Istituto, attore in senso sostanziale, non avrebbe prodotto nel giudizio di primo grado, costituendosi tardivamente, e che non avrebbe neppure chiesto di acquisire nel giudizio d’appello. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione d’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dall’Istituto nel corso dell’ispezione, dichiarazioni rese da soggetti titolari di un interesse in causa specifico e attuale. 3.–Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta che i giudici d’appello abbiano viola t o gli artt. 246 e 100 cod. proc. civ., fondando la decisione su dichiarazioni inutilizzabili, in quanto rese da lavoratori in una posizione d’incapacità atestimoniare. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente imputa alla Corte di merito di aver negato -4 - l’attendibilità delle prove testimoniali espletate nel giudizio dinanzi al Tribunale, sulla base di fatti che avrebbe errato nel reputare corrispondenti alnotorio (art. 115 cod. proc. civ.), come lo svolgimento delle attività di pulizia nelle sole ore diurne. 5.–Con la quinta censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente stigmatizza la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.: sarebbe apparente, perplessa e irriducibilmente contraddittoriala motivazione sull’asserita incompatibilità tra le testimonianze acquisite in giudizio e quelle stragiudiziali, chenon avrebbero affatto disconosciuto l’ attività di pulizia, destinata ad affiancarsi a quelladi assistenza agli anziani. 6.–Con la sesta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente imputa alla Corte di merito di aver violato gli artt. 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l’art. 2697 cod. civ., affermando, in contrasto con il dato testuale delle risultanze istruttorie, che la cooperativa non haottemperato all’onere della prova, per contro «pienamente soddisfatto» (pagina 23 della sentenza). 7.–Con la settima doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce l’omessa pronuncia sulle eccezioni difensive formulate in appello e concernenti la mancata dimostrazione dell’asserito svolgimento dell’assistenza agli anziani da parte di trentatré lavoratori: su tali posizioni nessun elemento probatorio sarebbe stato acquisito, anche a voler considerare le risultanze del verbale ispettivo valorizzato nella pronuncia d’appello. 8.–Con l’ottava critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo , oggetto di discussione fra le parti: la mancata dimostrazione, con riferimento a trentatré lavoratori, dello svolgimento di mansioni di assistenza agli anziani. -5 - 9.–Con il nono mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente addebita alla sentenza d’appello di non aver pronunciato sull’eccezione di doppia contribuzione, ritualmente formulata nel giudizio di primo grado e reiterata in quello di gravame: in virtù dell’inquadramento dei lavoratori come addetti all’assistenza agli anziani, l’Istituto avrebbe «ingiunto per due volte il pagamento delle stesse differenze di contribuzione, calcolate sulla maggiore retribuzione asseritamente spettante per le presunte mansioni di assistente agli anziani, riferite sempre agli stessi lavoratori» (pagina 28 del ricorso per cassazione). 10.–Con il decimo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente assume che la Corte di merito abbia omesso l’esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti: la duplicazione di alcune poste di credito dedotte dall’Istituto, alla stregua delle ragioni già esposte nell’illustrazione della nona censura. 11.–Con l’undicesimo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.: l’Istituto non avrebbe confutato i puntuali rilievi della cooperativa sul meccanismo di calcolo degli assegni per il nucleo familiare e la Corte di merito, nel reputare tali rilievi sforniti di prova, non avrebbe tenuto alcun conto di tale “non contestazione”. 12.–Con il dodicesimo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.: la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare un occultamento doloso del debito, in difetto di qualsivoglia dimostrazione di una condotta idonea a determinare una vera e propria impossibilità di agire. 13.–Con la tredicesima critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, l’omessa pronuncia -6 - sull’eccezione d’illegittimità delle somme aggiuntive di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 14.– Occorre muovere dal l ’analisi della questione posta con il dodicesimo motivo. 14.1.–La Corte di merito ha disatteso l’eccezione di prescrizione delle pretese contributive per il periodo dal luglio 1999 al marzo 2000, ravvisando gli estremi di un occultamento doloso del debito: la condotta dell’odierna ricorrente, preordinata alla costituzione di una posizione assicurativa fittizia e all’illegittima fruizione delle agevolazioni contributive previste dal d.P.R. n. 602 del 1970, «ha ingenerato un’obiettiva situazione preclusiva, per l’ente previdenziale, della conoscenza del credito, della conseguente adozione delle relative determinazioni e della possibilità di far valere il proprio diritto» (pagina 11 della sentenza impugnata).

Il contegno della società debitrice, lungi daldeterminare una mera difficoltà di accertamento del credito, implica, per il creditore, «una vera e propria impossibilità di agire» (pagina 12 della sentenza d’appello). 14.2.– Nella prospettiva della ricorrente, un inquadramento dei lavoratori che, a tutto voler concedere, diverg esse dai reali rapporti intercorsi tra le parti non sarebbe comunque foriero di alcuna impossibilità di agire a danno dell’ente previdenziale, che ha facoltà di avvalersi di penetranti poteri ispettivi (pagine 32 e 33 del ricorso per cassazione).

Pertanto, la Corte territoriale avrebbe arbitrariamente sussunto la vicenda concreta nel paradigma dell’occultamento doloso del debito, che la fattispecie astratta delinea con caratteristiche diverse, richiedendo un coefficiente psicologico pregnante e un quid pluris rispetto alla mera difficoltà di accertamento.

14.3. –A tali argomenti l’Istituto replica, nel controricorso (pagina 10), che il motivo sottende una richiesta di rivalutazione del merito e -7 - che la fattispecie concreta è stata correttamente inquadrata sub specie iuris. 14.4.–Nella disciplina dettata dall’art. 2935 cod. civ., l’impossibilità di far valere il dirittoassurge a fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione a condizione che deriv i da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio(di recente, Cass., sez. lav., 29 giugno 2025, n. 17451).

Sono ininfluenti gli ostacoli di mero fatto , come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto, o gl ’ impedimenti soggettivi, che vengono in rilievo soltanto nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione tipizzate dall’art. 2941 cod. civ.

In virtù dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., la prescrizione rimane sospesa «tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto».

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, «La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.

La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito» (Cass., sez. lav., 6 novembre 2024, n. 28594, punto

1.3. delle Ragioni della decisione).

Ilcriterio enucleato dalla legge « non impone di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l ’ effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass., sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5413, pagina 4; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 13 ottobre 2014, n. 21567, e 17 aprile 2007, n. 9113).

Èla stessa legge a sancire come indefettibile un accertamento in concreto, che rifugga da ogni automatismo (Cass., sez.

VI-L, 30 -8 - novembre 2021, n. 37529) e analizzi funditus particolarità ed effetti della condotta ingannatrice e fraudolenta (Cass., sez. lav.,5 dicembre 2005, n. 26355, e 24 ottobre 1998, n. 10592) , riscontrando tutti gli elementi costitutivi della causa di sospensione. 14.5.–Nel caso di specie, l’accertamento ispettivo ha consentito all’Istituto di acquisire ogni elemento utile di valutazione sulla contribuzione dovuta.

La vicenda controversa, che si può riproporre, in termini non dissimili, in una vasta gamma di occasioni,interpella questa Corte sulla latitudine della fattispecie astratta e sui tratti distintivi dell’occultamento doloso e della correlata impossibilità di esercitare il diritto.

Le questioni indicate, per la loro portata sistematica e per le evidenti implicazioni pratiche sulla certezza dei rapporti giuridici, meritano di essere trattate in pubblica udienza, con l’apporto della Procura Generale e della discussione delle parti.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso 18536-2020 proposto da C.I.A. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a , in virtù di procura rilasciata a margine de l ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3 – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – R.G.N.18536/2020 Cron. Rep. C.C. 10/10/2025 giurisdizione Opposizione contro cartella esattoriale relativa al pagamento di contributi e sanzioni -2 - per la cassazione dell a sentenza n. 22 66 del 20 1 9 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 9 gennaio 20 20 (R.G.N. 593 /20 1 5 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 10 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha condannato C.I.A., società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione (d’ora innanzi, C.I.A.), a pagare all’INPS la somma di Euro 875.275,00, oltre alle sanzioni e alle somme aggiuntive. La Corte territorialeha ammesso i documenti prodotti in appello dall’INPS, in quanto indispensabili per l’accertamento della verità materiale, e ha riconosciuto la fondat ezza del la pretesa dell’Istituto, sulla base delle seguenti considerazioni. Dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, più attendibili rispetto a quelle rese in giudizio, emerge che i lavoratori della cooperativa erano addetti all’assistenza agli anziani e non alle attività di pulizia, che la cooperativa ha rappresentato allo scopo di lucrare un più favorevole trattamento sul versante contributivo. Trattamento che l’INPS ha correttamente rideterminato, in ossequio all’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. Inoltre, si rivelano generiche le contestazioni della cooperativa in ordine al conguaglio degli assegni per il nucleo familiare. Dev’essere disattesa, infine, l’eccezione di prescrizione, in quanto la cooperativa avrebbe dolosamente occultato il proprio debito e tale condotta fraudolenta varrebbe a sospendere il corso della prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.). -3 - 2.– C.I.A. impugna per cassazione la sentenza d’appello , formulando tredici motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale. 3.–L’INPS si difende con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per violazionee falsa dell’art. 111 Cost., degli artt. 115, 116, 414, 416, 421, 437 e 442 e seguenti cod. proc. civ. e dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: la Corte d’appello avrebbe illegittimamente disposto l’acquisizione delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nella fase ispettiva, documenti che l’Istituto, attore in senso sostanziale, non avrebbe prodotto nel giudizio di primo grado, costituendosi tardivamente, e che non avrebbe neppure chiesto di acquisire nel giudizio d’appello. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione d’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dall’Istituto nel corso dell’ispezione, dichiarazioni rese da soggetti titolari di un interesse in causa specifico e attuale. 3.–Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta che i giudici d’appello abbiano viola t o gli artt. 246 e 100 cod. proc. civ., fondando la decisione su dichiarazioni inutilizzabili, in quanto rese da lavoratori in una posizione d’incapacità atestimoniare. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente imputa alla Corte di merito di aver negato -4 - l’attendibilità delle prove testimoniali espletate nel giudizio dinanzi al Tribunale, sulla base di fatti che avrebbe errato nel reputare corrispondenti alnotorio (art. 115 cod. proc. civ.), come lo svolgimento delle attività di pulizia nelle sole ore diurne. 5.–Con la quinta censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente stigmatizza la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.: sarebbe apparente, perplessa e irriducibilmente contraddittoriala motivazione sull’asserita incompatibilità tra le testimonianze acquisite in giudizio e quelle stragiudiziali, chenon avrebbero affatto disconosciuto l’ attività di pulizia, destinata ad affiancarsi a quelladi assistenza agli anziani. 6.–Con la sesta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente imputa alla Corte di merito di aver violato gli artt. 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l’art. 2697 cod. civ., affermando, in contrasto con il dato testuale delle risultanze istruttorie, che la cooperativa non haottemperato all’onere della prova, per contro «pienamente soddisfatto» (pagina 23 della sentenza). 7.–Con la settima doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce l’omessa pronuncia sulle eccezioni difensive formulate in appello e concernenti la mancata dimostrazione dell’asserito svolgimento dell’assistenza agli anziani da parte di trentatré lavoratori: su tali posizioni nessun elemento probatorio sarebbe stato acquisito, anche a voler considerare le risultanze del verbale ispettivo valorizzato nella pronuncia d’appello. 8.–Con l’ottava critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo , oggetto di discussione fra le parti: la mancata dimostrazione, con riferimento a trentatré lavoratori, dello svolgimento di mansioni di assistenza agli anziani. -5 - 9.–Con il nono mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente addebita alla sentenza d’appello di non aver pronunciato sull’eccezione di doppia contribuzione, ritualmente formulata nel giudizio di primo grado e reiterata in quello di gravame: in virtù dell’inquadramento dei lavoratori come addetti all’assistenza agli anziani, l’Istituto avrebbe «ingiunto per due volte il pagamento delle stesse differenze di contribuzione, calcolate sulla maggiore retribuzione asseritamente spettante per le presunte mansioni di assistente agli anziani, riferite sempre agli stessi lavoratori» (pagina 28 del ricorso per cassazione). 10.–Con il decimo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente assume che la Corte di merito abbia omesso l’esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti: la duplicazione di alcune poste di credito dedotte dall’Istituto, alla stregua delle ragioni già esposte nell’illustrazione della nona censura. 11.–Con l’undicesimo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.: l’Istituto non avrebbe confutato i puntuali rilievi della cooperativa sul meccanismo di calcolo degli assegni per il nucleo familiare e la Corte di merito, nel reputare tali rilievi sforniti di prova, non avrebbe tenuto alcun conto di tale “non contestazione”. 12.–Con il dodicesimo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.: la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare un occultamento doloso del debito, in difetto di qualsivoglia dimostrazione di una condotta idonea a determinare una vera e propria impossibilità di agire. 13.–Con la tredicesima critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, l’omessa pronuncia -6 - sull’eccezione d’illegittimità delle somme aggiuntive di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 14.– Occorre muovere dal l ’analisi della questione posta con il dodicesimo motivo. 14.1.–La Corte di merito ha disatteso l’eccezione di prescrizione delle pretese contributive per il periodo dal luglio 1999 al marzo 2000, ravvisando gli estremi di un occultamento doloso del debito: la condotta dell’odierna ricorrente, preordinata alla costituzione di una posizione assicurativa fittizia e all’illegittima fruizione delle agevolazioni contributive previste dal d.P.R. n. 602 del 1970, «ha ingenerato un’obiettiva situazione preclusiva, per l’ente previdenziale, della conoscenza del credito, della conseguente adozione delle relative determinazioni e della possibilità di far valere il proprio diritto» (pagina 11 della sentenza impugnata). Il contegno della società debitrice, lungi daldeterminare una mera difficoltà di accertamento del credito, implica, per il creditore, «una vera e propria impossibilità di agire» (pagina 12 della sentenza d’appello). 14.2.– Nella prospettiva della ricorrente, un inquadramento dei lavoratori che, a tutto voler concedere, diverg esse dai reali rapporti intercorsi tra le parti non sarebbe comunque foriero di alcuna impossibilità di agire a danno dell’ente previdenziale, che ha facoltà di avvalersi di penetranti poteri ispettivi (pagine 32 e 33 del ricorso per cassazione). Pertanto, la Corte territoriale avrebbe arbitrariamente sussunto la vicenda concreta nel paradigma dell’occultamento doloso del debito, che la fattispecie astratta delinea con caratteristiche diverse, richiedendo un coefficiente psicologico pregnante e un quid pluris rispetto alla mera difficoltà di accertamento. 14.3. –A tali argomenti l’Istituto replica, nel controricorso (pagina 10), che il motivo sottende una richiesta di rivalutazione del merito e -7 - che la fattispecie concreta è stata correttamente inquadrata sub specie iuris. 14.4.–Nella disciplina dettata dall’art. 2935 cod. civ., l’impossibilità di far valere il dirittoassurge a fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione a condizione che deriv i da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio(di recente, Cass., sez. lav., 29 giugno 2025, n. 17451). Sono ininfluenti gli ostacoli di mero fatto , come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto, o gl ’ impedimenti soggettivi, che vengono in rilievo soltanto nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione tipizzate dall’art. 2941 cod. civ. In virtù dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., la prescrizione rimane sospesa «tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto». Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, «La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito» (Cass., sez. lav., 6 novembre 2024, n. 28594, punto 1.3. delle Ragioni della decisione). Ilcriterio enucleato dalla legge « non impone di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l ’ effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass., sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5413, pagina 4; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 13 ottobre 2014, n. 21567, e 17 aprile 2007, n. 9113). Èla stessa legge a sancire come indefettibile un accertamento in concreto, che rifugga da ogni automatismo (Cass., sez. VI-L, 30 -8 - novembre 2021, n. 37529) e analizzi funditus particolarità ed effetti della condotta ingannatrice e fraudolenta (Cass., sez. lav.,5 dicembre 2005, n. 26355, e 24 ottobre 1998, n. 10592) , riscontrando tutti gli elementi costitutivi della causa di sospensione. 14.5.–Nel caso di specie, l’accertamento ispettivo ha consentito all’Istituto di acquisire ogni elemento utile di valutazione sulla contribuzione dovuta. La vicenda controversa, che si può riproporre, in termini non dissimili, in una vasta gamma di occasioni,interpella questa Corte sulla latitudine della fattispecie astratta e sui tratti distintivi dell’occultamento doloso e della correlata impossibilità di esercitare il diritto. Le questioni indicate, per la loro portata sistematica e per le evidenti implicazioni pratiche sulla certezza dei rapporti giuridici, meritano di essere trattate in pubblica udienza, con l’apporto della Procura Generale e della discussione delle parti. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinv
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