CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]-M) 1. Daniele CICALA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il ottobre 2022 con la quale la Corte di Appello di Salerno, ha confermato la sentenza emessa, in data 12 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Salerno, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 450,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. conseguente alla mancata concessione della causa di non punibilità della tenuità del fatto. La difesa ha segnalato che l'incensuratezza dell'imputato escluderebbe l'abitualità della condotta ed ha fatto riferimento al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui è possibile il riconoscimento della causa di non punibilità anche in caso di reato continuato qualora non sia ritenuto espressivo di una inclinazione al crimine, tendenza non ravvisabile nel caso di specie in considerazione della semplicità ed unicità degli artifici e raggiri posti in essere dal ricorrente. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di giustificazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La motivazione sarebbe scarna e priva di un adeguato percorso argomentativo, essendosi i giudici di appello limitate a fare riferimento per relationem alla sentenza del primo giudice, senza confutare gli specifici motivi di appello con conseguente vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.1. I giudici di appello hanno correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta desumibile dalla significativa entità del profitto conseguito (pari a 3.300,00 euro) e dalla protrazione per un lungo periodo dell'azione decettiva (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. La Corte di merito, peraltro, ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 — 01). Ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della determinazione che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. 1.2. Il ricorso, a fronte della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione di alcuna evidenza, di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3. Ritiene il Collegio che non vadano liquidate le spese a favore delle costituite parti civili di cui alla nota depositata unitamente alle conclusioni scritte. La comparsa conclusionale, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione avanzata dalle costituite parti civili. Così