CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 39748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 15 novembre 2019, che aveva condannato il ricorrente per quattro distinti reati di ricettazione di parti di autovetture di provenienza furtiva. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado avuto riguardo alla genericità del capo di imputazione che avrebbe invalidato il decreto di citazione a giudizio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte rilevato l'assenza di prova della riconducibilità alle quattro autovetture oggetto di provenienza delittuosa dei pezzi di ricambio dei quali il ricorrente aveva la disponibilità in ragione della lecita attività lavorativa che esercitava quale venditore di tali beni; 3) violazione di legge quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen., non avendo la Corte congruamente motivato sul punto; 4) vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, l'eccezione processuale relativa alla genericità del capo di imputazione non poteva essere proposta e non può essere ribadita in questa sede, avendo il ricorrente scelto di definire il processo con il rito abbreviato. In questo senso, è la pacifica giurisprudenza di legittimità: tra le tante, Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016 dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880, secondo cui, l'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa). Massime precedenti Conformi: N. 32363 del 2009 Rv. 245191, N. 13133 del 2011 Rv. 249897, N. 21265 del 2012 Rv. 252854. 2. Il secondo motivo inerisce al merito del giudizio, poiché la Corte di appello, a fg. 3 della sentenza impugnata, ha spiegato le ragioni per le quali i pezzi di carrozzeria di automobili posseduti dall'imputato dovessero ritenersi di provenienza illecita e riconducibili alle autovetture oggetto di furto indicate nel capo di imputazione, facendone una puntuale descrizione per singola autovettura e non mancando di evidenziare che il ricorrente non aveva annotato detti beni nella sua contabilità e non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine al loro possesso, così vieppiù dando contezza della sussistenza del reato di ricettazione.3. Il terzo motivo è generico ed anch'esso di merito, avendo la Corte precisato che il valore dei beni non era esiguo e che l'attività illecita non poteva ritenersi di minimo rilievo perché svolta in forma organizzata e professionale in quanto collegata alla rivendita di pezzi di ricambio che l'imputato esercitava. 4. In forza della gravità del fatto e della personalità del ricorrente quale soggetto gravato da precedente penale, non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la motivazione è giuridicamente corretta, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.09.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga _ Vìivvy-y DEPOSITAT