CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo, per vizio di motivazione in riferimento agli artt.103, 203 e 133 cod. pen., propone, nella sostanza, censure interamente versate in fatto. Il ricorrente sollecita un diverso apprezzamento degli elementi di prova da sovrapporre a quello, non manifestamente illogico ,del Tribunale di sorveglianza che ha desunto il rischio di recidiva specifica, correttamente inteso quale pericolo concreto di riallacciare i rapporti con l'associazione per la quale era intervenuta condanna, da una pluralità di elementi sintomatici ed in particolare: dal ruolo di rilievo svolto dal condannato nel sodalizio mafioso di appartenenza, per un lungo periodo (portavoce del capofamiglia di [OSCURATO:PERSONA]); dall'assenza di rivisitazione critica durante il periodo di carcerazione; dall'epoca recentissima di sottopozione alla misura che non aveva consentito una osservazione duratura, anche attraverso il coinvolgimento in percorsi di educazione alla legalità. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 2