Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:C:1996:397
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CJ0217_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-217/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano nella causa dinanzi ad essa pendente tra
[OSCURATO:SOCIETA]
e
Ufficio IVA di Bolzano,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 22, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dall' art. 28 nonies introdotto con direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, C.N. Kakouris et G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la [OSCURATO:SOCIETA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano;
° per il governo italiano, dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello [OSCURATO:PERSONA];
° per il governo portoghese, dai signori [OSCURATO:PERSONA], direttore dell' ufficio legale della direzione generale degli affari europei, e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], membro del medesimo servizio, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle parti, all' udienza del 14 marzo 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 maggio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 luglio 1994, giunta alla Corte il 27 luglio seguente, la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 22, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), nella versione risultante dall' art. 28 nonies introdotto con direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376, pag. 1).
2 La questione è sorta nell' ambito di ricorsi promossi dalla [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con sede in Laives (Italia), avverso avvisi di irrogazione di sanzioni pecuniarie emessi dall' Ufficio IVA di Bolzano per aver trasportato merci nel territorio italiano senza rispettare talune formalità imposte dalla legge italiana.
3 In Italia, in forza degli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 (in prosieguo: il "DPR"), tutte le merci dovevano essere accompagnate, per agevolare i controlli fiscali, da una bolla di accompagnamento durante il trasporto.
4 In seguito all' abolizione, mediante la direttiva 91/680, delle frontiere fiscali tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, avvenuta il 1 gennaio 1993, il ministero delle Finanze italiano ha precisato, in una circolare del 5 gennaio 1993, che l' obbligo di emettere la bolla di accompagnamento prevista dal DPR era soppresso per le merci oggetto di scambi intracomunitari, ma che era mantenuto per il traffico interno e gli scambi con i paesi terzi.
5 L' art. 1, punto 22, della direttiva 91/680 ha inserito nella sesta direttiva il titolo XVI bis, intitolato "Regime transitorio di tassazione degli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri", contenente gli artt. 28 bis-28 quaterdecies.
6 L' art. 28 nonies, in combinato disposto con l' art. 28 terdecies, dispone che l' art. 22 della sesta direttiva è sostituito da un nuovo testo per il periodo di applicazione del regime transitorio entrato in vigore il 1 gennaio 1993 e applicabile sino all' entrata in vigore del regime definitivo.
7 I nn. 1-7 dell' art. 22, nella versione transitoria, impongono ai soggetti passivi obblighi relativi a talune formalità come quella consistente nel presentare dichiarazioni e resoconti. Il n. 8 aggiunge:
"8. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di stabilire, subordinatamente al rispetto del principio della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra [OSCURATO:PERSONA] membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l' esatta riscossione dell' imposta e ad evitare le frodi, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera".
8 [OSCURATO:PERSONA] esercita l' attività di vendita a domicilio di prodotti alimentari. A tal fine, essa si avvale di incaricati di vendita i quali, caricata sull' automezzo la merce destinata alla vendita, si recano al domicilio dei potenziali consumatori privati.
9 In esito a controlli, l' Ufficio IVA di Bolzano ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di avvisi di irrogazione di pene pecuniarie per non aver emesso bolle di accompagnamento, o per averlo fatto in modo inesatto, relativamente a merci trasportate all' interno del territorio italiano.
10 [OSCURATO:PERSONA] ha allora esperito vari ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano al fine di ottenere l' annullamento delle sanzioni pecuniarie. A sostegno dei ricorsi essa ha dedotto in particolare che l' obbligo di emettere bolle di accompagnamento per merci trasportate nel territorio nazionale era incompatibile con le disposizioni comunitarie relative all' abolizione delle frontiere fiscali tra [OSCURATO:PERSONA] membri, e in particolare con l' art. 22, n. 8, della sesta direttiva, nella versione transitoria.
11 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione di tale disposizione, la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano ha sospeso il procedimento e chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:
"Se, dal 1 gennaio 1993 in avanti, l' applicazione delle disposizioni dettate dal DPR 6 ottobre 1978, n. 627, limitata agli scambi interni e non estesa anche ai traffici intracomunitari urti contro il principio di parità sancito dal novellato testo del comma 8 dell' art. 22 della sesta direttiva CEE del 17 maggio 1977".
L' ammissibilità della questione pregiudiziale
12 Il governo italiano sostiene che la questione pregiudiziale è inammissibile perché manifestamente irrilevante per la soluzione della controversia di cui al processo a quo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto infatti di aver effettuato "vendite al minuto" e non "tentata vendita". Ora, ai sensi dell' art. 4 del DPR, per le merci vendute al minuto non sarebbe richiesta l' emissione di una bolla d' accompagnamento.
13 Questa tesi non può essere condivisa.
14 Infatti, per giurisprudenza consolidata, spetta unicamente ai giudici nazionali aditi e che debbono assumersi la responsabilità della decisione da emanare valutare, con riferimento alle particolarità di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, ai fini della loro sentenza, sia la pertinenza delle questioni da sottoporre alla Corte (v., in particolare, sentenza 14 dicembre 1995, causa C-387/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4663, punto 15). Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il giudice nazionale nonché l' Ufficio IVA di Bolzano hanno concluso che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta in forza del DPR, la cui interpretazione compete al giudice nazionale, ad emettere bolle di accompagnamento. La questione pregiudiziale è pertanto ammissibile.
La questione pregiudiziale
15 Con la questione pregiudiziale il giudice a quo domanda in sostanza se il principio di parità di trattamento di cui all' art. 22, n. 8, della sesta direttiva, nella versione transitoria, vada interpretato nel senso che osta alla norma nazionale che imponga l' emissione di bolle d' accompagnamento per le merci trasportate esclusivamente all' interno dello Stato membro di cui trattasi, mentre un obbligo del genere non esiste per gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri.
16 Secondo la costante giurisprudenza, per interpretare una norma di diritto comunitario si deve tener conto non solo della sua formulazione, ma altresì del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (v. sentenza 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2305, punto 21).
17 Trattandosi del contesto dell' art. 22, n. 8, e dei suoi scopi, si deve rilevare che questa disposizione fa parte del titolo XVI bis della sesta direttiva, inserito dalla direttiva 91/680. Ora, le disposizioni di questo titolo, relativo al regime transitorio di tassazione degli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, riguardano essenzialmente la disciplina degli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e non quella delle operazioni effettuate all' interno di un solo Stato membro.
18 Infatti, come ha sottolineato l' avvocato generale al paragrafo 34 delle conclusioni, dai primi tre 'considerando' della direttiva 91/680 emerge che essa è principalmente volta alla realizzazione del mercato interno, alla soppressione delle frontiere fiscali tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e all' abolizione dei controlli a scopi fiscali alle frontiere interne per qualsiasi operazione effettuata tra [OSCURATO:PERSONA] membri. La detta direttiva non persegue invece lo scopo di armonizzare o semplificare le formalità delle operazioni puramente interne.
19 Si deve pertanto rilevare che sino ad oggi il legislatore comunitario non ha realizzato l' armonizzazione completa ed esauriente delle formalità che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre alle operazioni interne per garantire l' esatta riscossione dell' IVA ed evitare le frodi.
20 Pertanto l' art. 22, n. 8, della sesta direttiva, nella versione transitoria, si applica unicamente alle operazioni effettuate tra [OSCURATO:PERSONA] membri, imponendo di trattarle allo stesso modo delle operazioni interne. Non osta quindi all' imposizione da parte di uno Stato membro di formalità più onerose per le operazioni interne effettuate in tale Stato rispetto a quelle richieste per gli scambi intracomunitari.
21 Questa interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il Trattato non vieta di applicare ai prodotti nazionali tributi superiori a quelli che colpiscono i prodotti importati e le diseguaglianze di questo genere derivano dalle peculiarità delle legislazioni nazionali non armonizzate in settori di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri (v. sentenza 13 marzo 1979, causa 86/78, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 897, punto 32).
22 La questione sollevata dal giudice a quo deve essere pertanto risolta dichiarando che l' art. 22, n. 8, della sesta direttiva, nella versione transitoria, va interpretato nel senso che non osta ad una norma nazionale che imponga l' emissione di bolle di accompagnamento per le merci trasportate esclusivamente all' interno dello Stato membro interessato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dai governi italiano e portoghese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con ordinanza 12 luglio 1994, dichiara:
L' art. 22, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dall' art. 28 nonies introdotto con direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma nazionale che imponga l' emissione di bolle di accompagnamento per le merci trasportate esclusivamente all' interno dello Stato membro interessato.