CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 27896/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 09/06/1979 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di XXXXXX Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è saldamente ancorata all’ineccepibile rilievo della ravvisata estemporaneità delle condotte delittuose in pretesa continuazione, rivelata dal consistente intervallo temporale che le separa; che la non rilevante incidenza, sull’ideazione criminosa, dello stato di tossicodipendenza è stata congruamente apprezzata; che l’esclusione di un’anticipata e unitaria deliberazione è frutto di apprezzamento che, all’evidenza dunque, risulta incensurabile in sede di legittimità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]