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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10694/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 6.2.2025 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari in data 20.11.2023 di condanna alla pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato che il ricorso, in primo luogo, contesta la affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base dell'argomento che l'abituale frequentazione di pregiudicati era avvenuta per lo più in luoghi prossimi alla sua abitazione, dal che se ne poteva desumere il carattere meramente occasionale; [OSCURATO:PERSONA], a tal proposito, che la censura non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha dato atto che dai controlli era risultato che l'imputato si intratteneva con i soggetti pregiudicati e che, pertanto, il contesto non lasciava trasparire in alcun modo l'occasionalità dell'incontro; Rilevato che il ricorso, in secondo luogo, lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., laddove invece la sentenza impugnata ha ragionevolmente fondato in modo espresso la propria decisione negativa sul rilievo dell'abitualità della condotta, ripetutasi in quattro occasioni nell'arco di sei mesi e desumibile altresì dai precedenti penali sintomatici della propensione del ricorrente alla trasgressione delle regole; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 6.2.2025 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari in data 20.11.2023 di condanna alla pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato che il ricorso, in primo luogo, contesta la affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base dell'argomento che l'abituale frequentazione di pregiudicati era avvenuta per lo più in luoghi prossimi alla sua abitazione, dal che se ne poteva desumere il carattere meramente occasionale; [OSCURATO:PERSONA], a tal proposito, che la censura non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha dato atto che dai controlli era risultato che l'imputato si intratteneva con i soggetti pregiudicati e che, pertanto, il contesto non lasciava trasparire in alcun modo l'occasionalità dell'incontro; Rilevato che il ricorso, in secondo luogo, lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., laddove invece la sentenza impugnata ha ragionevolmente fondato in modo espresso la propria decisione negativa sul rilievo dell'abitualità della condotta, ripetutasi in quattro occasioni nell'arco di sei mesi e desumibile altresì dai precedenti penali sintomatici della propensione del ricorrente alla trasgressione delle regole; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 10694/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris