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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07723/2023

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] :23/CC4/ avverso la sentenza del 120/05'2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è deducibile perché * avente a oggetto censure generiche: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica e coerente in ordine all'applicazione della recidiva contestata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la pericolosa personalità dell'imputato, incline alla inosservanza della legge e la mancanza di elementi favorevoli valutabili.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estens Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] :23/CC4/ avverso la sentenza del 120/05'2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è deducibile perché * avente a oggetto censure generiche: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica e coerente in ordine all'applicazione della recidiva contestata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la pericolosa personalità dell'imputato, incline alla inosservanza della legge e la mancanza di elementi favorevoli valutabili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estens Il
Sentenza Cassazione n. 07723/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris