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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 36380/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31918-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 31918 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 813/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 813 del 28.6.2021, la Corte d'appello di Milano, respingendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'Accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto dei lavoratori all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale ed ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione;

2. I giudici di seconde cure, richiamando dei precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno –in sintesi - precisato che: a) la L. n. 25 del 1955, art. 19 era venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6; b) in senso contrario non rilevava la delega alle parti sociali, prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49,che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto; c) il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3, prevedeva espressamente che, in attesa della Ric. 2021 n. 31918 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -3- regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto continuava ad applicarsi la normativa in materia; d) all'art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa; e) alcuna significativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi (anche alla luce della sentenza di Cass.

S.U.n. 20074 del 2010) nella locuzione "e' considerato utile" inserita nella L. n. 25 del 1955, art. 19 e l'espressione "e' computato" contenuta nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3,avendo entrambe le diciture l'univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) dovesse valere ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro; f) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]nonché 11 dell'art. 18 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità; g) la suddetta interpretazione era coerente con la normativa di livello europeo (direttiva 2000/78).

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la società, affidato a quattro motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società ricorrente deduce:

1.1. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19,del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47,49,57 e più in generale di tutti gli artt. da 47 a 53 del D.Lgs. n. 276 del 2003 in relazione alla L. 25 del 1955, per Ric. 2021 n. 31918 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -4- inapplicabilità ai contratti di apprendistato in questione della L. 25 del 1955 a seguito della stipula dell’Accordo sindacale 1 marzo 2006 nel settore ferroviario, e ciò per l'autonomia della nuova fattispecie di apprendistato professionalizzante, alternativa a quella previgente regolata dalla legge citata, pertanto da ritenere applicabile in via residuale alle sole ipotesi di apprendistato anteriori alla nuova disciplina, incompatibile con la precedente (primo motivo);

1.2. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 5 bis , anche in relazione all’art. 12 preleggi, per evidente travisamento interpretativo della Corte territoriale, che ha ritenuto limitata la delega alle parti sociali a specifici aspetti della materia dell’apprendistato, a fronte di un chiaro tenore del comma5 bis cit. che contiene una delega a tutto campo alla contrattazione collettiva (secondo motivo);

1.3. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19, anche in relazione all’art. 12 preleggi, nonché del d.l.n. 726 del 1984, per la diversa portata, da valorizzare secondo una corretta interpretazione letterale e sistematica (attenta alle significative differenze strutturali tra apprendistato, inserito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e contrattodi formazione e lavoro, invece a termine, con evidenti riflessi sulle conseguenze giuridiche dell'inadempimento datoriale all'obbligo formativo), delle espressioni normative utilizzate, dovendosi intendere l'imperatività dell’art. 19 cit. nei limiti di una considerazione del servizio reso dal lavoratore nell'apprendistato, ai fini dell'anzianità, tale da non obliterarlo completamente e tuttavia da consentire all'autonomia collettiva di poterlo modulare: come appunto in riferimento all'accordo sindacale in questione, che ha ritenuto utile a detti fini solo una parte del periodo formativo (ventotto mesi su quarantasei), operandone una graduazione e non una sterilizzazione integrale, anche alla luce di una Ric. 2021 n. 31918 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -5- più attenta lettura dell'arresto (Cass.

S.U. 20074/2010) richiamato dai giudici di merito (terzo e quarto motivo).

2. La questione dell'equiparazione all'anzianità ordinaria del periodo di apprendistato, con specifico riferimento alla nullità dei punti 11 dell’art.18 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA], è già stata scrutinata da questa Corte sostanzialmente sotto tutti i profili sollevati dal ricorso, pronunce che questo Collegio condivide ed i cui principi di diritto ritiene di confermare (cfr. Cass. nn. 38900, 38901, 38902, 38903 del 2021 con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA]; Cass. nn. 40410, 40411, 40412, 40413 del 2021 con riguardo a Trenitalia; Cass. n. 30935 del 2022 con riguardo a Trenord, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ), non essendo stati proposti nuovi argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento assunto; le suddette pronunce hanno ritenuto infondati i motivi innanzi esposti.

3. Invero, il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla L. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2365, in riferimento ad un'assunzione del 22 marzo 2005, con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi; nel solco di Cass.

Ric. 2021 n. 31918 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -6- 14 agosto 2017, n. 20103, p.ti da

5.1. a

5.3. in motivazione; Cass. 19 settembre 2016, n. 18309); tale modulazione bifasica è stata ritenuta compatibile con il contratto di apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. cit. (Cass. 3 agosto 2020, n. 16595), con quello di formazione e lavoro (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324) e con quello di inserimento (Cass. 25 settembre 2018, n. 22687; Cass. 4 marzo 2020, n. 6094, p.to

12. in motivazione).

4. La "delega" conferita alle parti sociali dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49 è specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (comma 3) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (comma 5 e quinto-bis): la contrattazione collettiva (investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale) non poteva esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, considerato sia il riparto di materie dettato dall’art. 117 Cost., comma 2, (che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del rapporto di lavoro, compresa nelle materie di “ordinamento civile”, e alla potestà concorrente di Stato e Regioni la materia della “istruzione”) sia – a contrario–la diversa ed inequivoca delega (concernente “La disciplina del contratto di apprendistato”) affidata alle parti sociali dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167 del 2011.

Questa Corte aveva già sottolineato (Cass.14 agosto 2017, n. 20103,p.to

5.1. motivazione) “che lo stesso D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla L. n. 25 del 1955 come modificata dalla L. n. 196 del 1997”.

Ric. 2021 n. 31918 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -7-

5. Le locuzioni normative, con le quali il legislatore ha designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio ("computato" in essa: D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 3, commi 5 e 12; "considerato utile": L. n. 25 del 1955, art. 19) sono espressioni assolutamente equivalenti e questa Corte, riferendosi alle plurime norme che hanno fatto salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio (compresa la L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19), ha già chiarito che l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, sicché i contratti collettivi ove prevedano l'istituto degli scatti di anzianità (istituto rimesso interamente alla sua regolamentazione) non possono escludere dal computo dell'anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass.

S.U. n. 20074 del 2010).

Una diversa interpretazione integrerebbe una discriminazione vietata (come può desumersi dalle pronunce della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n.

C-88/08, del 28 gennaio 2015, n.

C-417/13, del 14 marzo 2018, C- 482/16);

6. Il principio in discussione deve ormai ritenersi di sistema, compreso il comparto del lavoro pubblico, posto che la clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ri correnza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314).

Ric. 2021 n. 31918 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -8-

7. In via conclusiva, deve essere affermata, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale, la nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), comma 7 (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, u.c. dell'accordo 1 marzo 2006 ("L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità"), siccome in violazione della L. n. 25 del 1955, art. 19.

8. Il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, tenuto conto del valore della causa dichiarato dal ricorrente e applicate le tariffe forensi di cui al d.m. n. 147 del 2022, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass.

S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31918-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 31918 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 813/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 813 del 28.6.2021, la Corte d'appello di Milano, respingendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'Accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto dei lavoratori all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale ed ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione; 2. I giudici di seconde cure, richiamando dei precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno –in sintesi - precisato che: a) la L. n. 25 del 1955, art. 19 era venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6; b) in senso contrario non rilevava la delega alle parti sociali, prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49,che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto; c) il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3, prevedeva espressamente che, in attesa della Ric. 2021 n. 31918 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto continuava ad applicarsi la normativa in materia; d) all'art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa; e) alcuna significativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi (anche alla luce della sentenza di Cass. S.U.n. 20074 del 2010) nella locuzione "e' considerato utile" inserita nella L. n. 25 del 1955, art. 19 e l'espressione "e' computato" contenuta nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3,avendo entrambe le diciture l'univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) dovesse valere ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro; f) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]nonché 11 dell'art. 18 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità; g) la suddetta interpretazione era coerente con la normativa di livello europeo (direttiva 2000/78). 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la società, affidato a quattro motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente deduce: 1.1. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19,del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47,49,57 e più in generale di tutti gli artt. da 47 a 53 del D.Lgs. n. 276 del 2003 in relazione alla L. 25 del 1955, per Ric. 2021 n. 31918 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- inapplicabilità ai contratti di apprendistato in questione della L. 25 del 1955 a seguito della stipula dell’Accordo sindacale 1 marzo 2006 nel settore ferroviario, e ciò per l'autonomia della nuova fattispecie di apprendistato professionalizzante, alternativa a quella previgente regolata dalla legge citata, pertanto da ritenere applicabile in via residuale alle sole ipotesi di apprendistato anteriori alla nuova disciplina, incompatibile con la precedente (primo motivo); 1.2. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 5 bis , anche in relazione all’art. 12 preleggi, per evidente travisamento interpretativo della Corte territoriale, che ha ritenuto limitata la delega alle parti sociali a specifici aspetti della materia dell’apprendistato, a fronte di un chiaro tenore del comma5 bis cit. che contiene una delega a tutto campo alla contrattazione collettiva (secondo motivo); 1.3. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19, anche in relazione all’art. 12 preleggi, nonché del d.l.n. 726 del 1984, per la diversa portata, da valorizzare secondo una corretta interpretazione letterale e sistematica (attenta alle significative differenze strutturali tra apprendistato, inserito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e contrattodi formazione e lavoro, invece a termine, con evidenti riflessi sulle conseguenze giuridiche dell'inadempimento datoriale all'obbligo formativo), delle espressioni normative utilizzate, dovendosi intendere l'imperatività dell’art. 19 cit. nei limiti di una considerazione del servizio reso dal lavoratore nell'apprendistato, ai fini dell'anzianità, tale da non obliterarlo completamente e tuttavia da consentire all'autonomia collettiva di poterlo modulare: come appunto in riferimento all'accordo sindacale in questione, che ha ritenuto utile a detti fini solo una parte del periodo formativo (ventotto mesi su quarantasei), operandone una graduazione e non una sterilizzazione integrale, anche alla luce di una Ric. 2021 n. 31918 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- più attenta lettura dell'arresto (Cass. S.U. 20074/2010) richiamato dai giudici di merito (terzo e quarto motivo). 2. La questione dell'equiparazione all'anzianità ordinaria del periodo di apprendistato, con specifico riferimento alla nullità dei punti 11 dell’art.18 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA], è già stata scrutinata da questa Corte sostanzialmente sotto tutti i profili sollevati dal ricorso, pronunce che questo Collegio condivide ed i cui principi di diritto ritiene di confermare (cfr. Cass. nn. 38900, 38901, 38902, 38903 del 2021 con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA]; Cass. nn. 40410, 40411, 40412, 40413 del 2021 con riguardo a Trenitalia; Cass. n. 30935 del 2022 con riguardo a Trenord, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ), non essendo stati proposti nuovi argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento assunto; le suddette pronunce hanno ritenuto infondati i motivi innanzi esposti. 3. Invero, il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla L. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2365, in riferimento ad un'assunzione del 22 marzo 2005, con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi; nel solco di Cass. Ric. 2021 n. 31918 sez. ML -ud. 15-11-2022 -6- 14 agosto 2017, n. 20103, p.ti da 5.1. a 5.3. in motivazione; Cass. 19 settembre 2016, n. 18309); tale modulazione bifasica è stata ritenuta compatibile con il contratto di apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. cit. (Cass. 3 agosto 2020, n. 16595), con quello di formazione e lavoro (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324) e con quello di inserimento (Cass. 25 settembre 2018, n. 22687; Cass. 4 marzo 2020, n. 6094, p.to 12. in motivazione). 4. La "delega" conferita alle parti sociali dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49 è specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (comma 3) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (comma 5 e quinto-bis): la contrattazione collettiva (investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale) non poteva esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, considerato sia il riparto di materie dettato dall’art. 117 Cost., comma 2, (che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del rapporto di lavoro, compresa nelle materie di “ordinamento civile”, e alla potestà concorrente di Stato e Regioni la materia della “istruzione”) sia – a contrario–la diversa ed inequivoca delega (concernente “La disciplina del contratto di apprendistato”) affidata alle parti sociali dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167 del 2011. Questa Corte aveva già sottolineato (Cass.14 agosto 2017, n. 20103,p.to 5.1. motivazione) “che lo stesso D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla L. n. 25 del 1955 come modificata dalla L. n. 196 del 1997”. Ric. 2021 n. 31918 sez. ML -ud. 15-11-2022 -7- 5. Le locuzioni normative, con le quali il legislatore ha designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio ("computato" in essa: D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 3, commi 5 e 12; "considerato utile": L. n. 25 del 1955, art. 19) sono espressioni assolutamente equivalenti e questa Corte, riferendosi alle plurime norme che hanno fatto salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio (compresa la L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19), ha già chiarito che l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, sicché i contratti collettivi ove prevedano l'istituto degli scatti di anzianità (istituto rimesso interamente alla sua regolamentazione) non possono escludere dal computo dell'anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass. S.U. n. 20074 del 2010). Una diversa interpretazione integrerebbe una discriminazione vietata (come può desumersi dalle pronunce della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, del 28 gennaio 2015, n. C-417/13, del 14 marzo 2018, C- 482/16); 6. Il principio in discussione deve ormai ritenersi di sistema, compreso il comparto del lavoro pubblico, posto che la clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ri correnza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314). Ric. 2021 n. 31918 sez. ML -ud. 15-11-2022 -8- 7. In via conclusiva, deve essere affermata, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale, la nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), comma 7 (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, u.c. dell'accordo 1 marzo 2006 ("L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità"), siccome in violazione della L. n. 25 del 1955, art. 19. 8. Il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, tenuto conto del valore della causa dichiarato dal ricorrente e applicate le tariffe forensi di cui al d.m. n. 147 del 2022, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. S.U. n. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de
Sentenza Cassazione n. 36380/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris