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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 1981

Cassazione n. 21755/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/11/1981 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/07/1981 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA LcraT6 avviso arie p_eir2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 28 settembre 2021, decidendo ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Brescia l' 8 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli stessi responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 648, 699 e 81 cpv cod.pen., artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen., condannandoli alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

I ricorsi, affidati ad un unico motivo con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., sono manifestamenti infondati.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la disapplicazione della recidiva per [OSCURATO:PERSONA] e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA] nonchè la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano.

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022.

Il Consi11re estensore Il resi en D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/11/1981 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/07/1981 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA LcraT6 avviso arie p_eir2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 28 settembre 2021, decidendo ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Brescia l' 8 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli stessi responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 648, 699 e 81 cpv cod.pen., artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen., condannandoli alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. I ricorsi, affidati ad un unico motivo con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., sono manifestamenti infondati. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la disapplicazione della recidiva per [OSCURATO:PERSONA] e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA] nonchè la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consi11re estensore Il resi en D
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