CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo )) 174.1-034 o cite ih;CO)T40 — [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, D.L.vo 286/1998 per non aver ottemperato all'orine del Questore di Fermo emesso su disposizione del Prefetto della medesima località il 19/7/2018, di lasciare il territorio dello Stato; fatto accertato il 17/2/2019. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Fermo, all'esito del giudizio svolto, infliggeva la pena di 10.000 euro di multa, ritenendo non sussistenti elementi che potessero avere una funzione di esimente rispetto a quanto ascrittogli. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta quanto segue. Con unico e articolato motivo, qui riportato ai soli fini necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si duole della violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. assumendo che al momento di celebrazione del processo egli era detenuto, condizione che era rappresentata al giudice procedente e che, ciò nonostante, si procedeva in regime d'assenza dell'imputato. In particolare la condizione di detenzione risultava dall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atto dal quale si evinceva la restrizione per altra causa presso la struttura penitenziaria di Ancona. Ciò nonostante il Giudice di pace aveva proceduto in regime d'assenza, senza provvedere agli adempimenti doverosi. 3. Il ricorso è inammissibile. Pur trattandosi di motivo di rito che autorizza la Corte di legittimità a un accesso agli atti processuali, si deve rilevare che la deduzione articolata non risulta precisa. Dallo stesso ricorso non è possibile intenderne con certezza il contenuto, menzionandosi la mancata traduzione dell'imputato, per permetterigli la partecipazione all'udienza senza farsi cenno alla notificazione introduttiva dell'atto di citazione. Il ricorrente, in primo luogo, lamenta la nullità oltre che della decisione di appello, anche della decisione di primo grado, elemento che indurrebbe a ritenere la fattispecie invalidante già in primo grado. Essa non sarebbe stata eccepita e, dunque, affrontata in quella sede. Dall'esame degli atti risulta che l'imputato era domiciliato in Fermo alla via XXV aprile, 72/A e aveva nominato un difensore di fiducia, che lo aveva assistito in giudizio con nomina di un sostituto processuale (avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Questi non non aveva eccepito l'omessa traduzione, né fatto riferimento alcuno all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in cui sarebbe stata indicata la condizione detentiva del ricorrente. Né in quella sede si era fatta questione di omessa o irrituale notifica dell'atto di citazione, preliminare alla questione afferente la partecipazione al giudizio di merito, sia in primo che in secondo grado, vizio di cui il ricorrente si duole in questa sede.La nullità verificatasi, dunque, risulterebbe, sanata alla luce del comportamento dell'imputato e del difensore. Il primo non aveva richiesto alcunché e, al pari, il secondo non aveva invocato la traduzione dell'imputato, con conseguente applicazione dell'art. 184 cod. proc. pen. Né l'imputato ha avanzato richiesta di traduzione al Giudice o ha evidenziato la mancata conoscenza dell'atto e del giudizio pendente a suo carico avvalorando l'ipotesi con elementi che la rendessero credibile (Sez. 6, nr 24741, del 4/1/2018, Micci, Rv 273101). Nella specie l'imputato lamenta, al contrario, la sola mancata traduzione per l'udienza, senza operare riferimenti alla citazione, né si duole del fatto che essa era stata eseguita in termini tali da escludere che egli avesse avuto conoscenza del processo e del contenuto dell'atto. Osagie non opera deduzione specifica sul punto, così determinando l'applicazione dell'art. 184 cod. proc. pen. alla luce della condotta tenuta e della relativa sanatoria cui le parti hanno dato causa. (Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). La nullità di tipo assoluto, in ossequio al disposto dell'art.177, opera nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (art.179 cod. proc. pen.). Essa pertanto ricorre solo nei casi in cui la notifica sia stata omessa o quando risulti eseguita in forme diverse da quelle prescritte, in termini tali da risultare inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; non si ravvisa, al contrario, quando vi sia stata la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione cui segue l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U. nr. 119 del 27/10/2004 (dep. 2005), Palumbo, Rv. 229539). Alla luce di quanto premesso, per la sua aspecificità e intrinseca genericità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa per le ammende, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1