Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 38973/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi di entrambi i ricorsi, che contestano violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-9) facendo riferimento alla combinazione di differenti elementi probatori ricavati dalla inattendibilità dei documenti giustificativi il possesso dei numerosi profumi oggetto di precedente contraffazione e dalle dichiarazioni del verbalizzante circa la contraffazione degli oggetti di note case produttrici; Ritenuto poi che, il terzo e quarto motivo appaiono meramente reiterativi di doglianze già dedotte dinanzi al giudice di secondo grado e da questi correttamente respinte in considerazione del rilevante numero di oggetti così che gli stessi si risolvono nella riproposizione di doglianze di puro fatto già respinte in sede di merito e non riproponibili nella fase di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 24 settembre 2024 Il consiglier est. [OSCURATO:PERSONA] li.FRIA 2 l T 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi di entrambi i ricorsi, che contestano violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-9) facendo riferimento alla combinazione di differenti elementi probatori ricavati dalla inattendibilità dei documenti giustificativi il possesso dei numerosi profumi oggetto di precedente contraffazione e dalle dichiarazioni del verbalizzante circa la contraffazione degli oggetti di note case produttrici; Ritenuto poi che, il terzo e quarto motivo appaiono meramente reiterativi di doglianze già dedotte dinanzi al giudice di secondo grado e da questi correttamente respinte in considerazione del rilevante numero di oggetti così che gli stessi si risolvono nella riproposizione di doglianze di puro fatto già respinte in sede di merito e non riproponibili nella fase di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 24 settembre 2024 Il consiglier est. [OSCURATO:PERSONA] li.FRIA 2 l T 20
Sentenza Cassazione n. 38973/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris