CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 08568/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30120/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4325/2018 depositata i l 08/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vincenzo N appi impugnava l’avviso di accertamento relativo alla differenza dell’imposta comunale dovuta per l’annualità 2010 avente ad oggetto terreni agricoli di sua proprietà, sul rilievoche, in quanto notificato il 5.01.2016, il credito si era prescritto e l’ente impositore era decaduto dal potere impositivo. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso sul presupposto che l’ente, tardivamente costituito aveva depositato in ritardo la documentazione non esaminabile al fine di valutare la tempestività dell’esercizio del potere impositivo. Proposto appello avverso la sentenza di prime cure, la CTR della Campania adita accoglievail gravame del Comune, sul presupposto dell’ammissibilità della produzione della documentazione in sede di appello e della non intervenuta prescrizione del credito/ decadenza, dovendosi valutare a tal fine non la data di consegna al destinatario, ma quella di consegna all’ufficiale giudiziario per la notificazione dell’atto impositivo. Avverso la sentenza n. 4325/23/18 depositata l’8 maggio 2018, il contribuenteha proposto ricorso per la cassazione, svolgendo cinque motivi che ha illustrato nelle memorie difensive. Il Comune resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.; per avere la Regionale errato nel non valutare l’acquiescenza del Comune che con riferimento alle annualità 2009 e 2011 ha annullato gli atti impositivi, “ riconoscendo la non debenza delle somme ingiunte”, circostanza non contestata dal Comune in sede di appello. 3.Con il secondo strumento di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 115 cod.proc.civ.; per avere i giudici territoriali violato il giudicato esterno caduto sugli avvisi di accertamenti relativi a precedenti annualità ed annullati dalla CTP di Napoli, assumendo che la motivazione della sentenza impugnata non è condivisibile e in contrasto con le risultanze processuali. Obietta al riguardo che il giudicato spiega i suoi effetti sul giudizio in corso dal che discende l’illegittimità della iscrizione a ruolo per l’annualità di imposta 2010. 4. Il terzo motivo reca la deduzione ” dell’errore di diritto e omessa motivazione, decadenza e prescrizione, natura recettizia dell’atto impositivo, violazione dell’art. 1 comma 161 legge 296/2006 ” ; lamentando l’erronea assimilazione da parte del giudice di appello tra atti processuali e atti di natura sostanziale, con la conseguenza che al fine di verificare la prescrizione del credito occorre considerare la data in cui esso perviene al destinatario e non invece la data in cui l’atto è consegnato dal mittente per la notifica. 5. Il quarto motivo denuncia l’omessa pronuncia in merito alla illegittimità della presunta variazione della rendita, assumendo di aver sin dal primo grado contestato l’omessa comunicazione dei parametri della revisione della rendita catastale. 6. L’ultima censura prospetta ” errore di diritto, vizio di motivazione e acquiescenza dell’ente impositore-violazione dell’art. 7 L.n. 212/2000 e dell’art. 3 L. n. 240/1991”, assumendo che la CTR erroneamente ha ritenuto congruamente motivato l’atto impositivo, ancorchè i precedenti avvisi, motivati nella stessa forma di quello impugnato, erano stati annullati per carenza motivazionale. 7. Le censure presentano profili di inammissibilità, per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art.360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse( Cass. n. 26874 del 23/10/2018 ; n. . 26790 del 2018; n.. 11603 del 2018; n. 36881 del 26/11/2021).Si osserva che il ricorrente ha proposto, difatti, all'interno di ciascun motivo, plurime censure diverse, affidando alla Corte il compito di individuare le censure per estrazione dalla confusa illustrazione del motivo. 8.In ogni caso, ognuna delle censure è infondata. 9.La prima censura non può trovare ingresso. Con riferimento al principio di non contestazione, la stessa giurisprudenza di legittimità, in modo condivisibile, ha precisato che: innanzitutto, esso non può essere invocato allorché il convenuto neghi in radice l'esistenza dell'altrui credito; d'altro canto, esso opera sul piano della prova, cosicché, nel processo tributario (nel quale pure è certamente applicabile, come riconosce Cass.24/01/2007, n. 1540), esso non elide l'operatività dell'altro principio -operante sul piano dell'allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario - secondo cui la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive alla domanda avversaria (Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 31619/2018; Cass. del 13.03.2019, n. 7127). Del resto, la mancata contestazione concerne il dedotto annullamento di pregressi avvisi, non riprodotti né allegati, che possono essere stati annullati per motivi non inerenti la differenza di imposta richiesta per l’annualità 2010. 10. Parimenti infondataè la seconda censura. L'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio di motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato , non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se emessa tra le stesse parti e concernente il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributariasicché non si crea contrasto con il giudicato -di merito -già intervenuto tra l'ente impositore e le altre parti (Cass. 30/12/2019, n. 34656; Cass.n. 600/2023).Ed invero, la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto aitributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè, siano coinvolti tratti storici comuni. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'efficacia esterna di ungiudicato di annullamento di un avviso di rettifica, privo di adeguatamotivazione e fondato su elementi inidonei a dimostrare l'inattendibilità della dichiarazione dei redditi, in altra controversia relativa ad unavviso, derivante dal medesimo verbale di constatazione, ma avente ad oggettodiversa annualità dello stesso tributo)( Cass. n. 5766 del 03/03/2021; Cass. n. 1837del 29/01/2014 ; Cass. n. 5478 del 2013 ). Al riguardo va ricordato che le Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 13916 del 2006 hanno affermato il principio secondo il quale “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo ” ( Cass. n. 26133 del 16/10/2019) 10.1 In tale contesto argomentativo, va, quindi, affermato che il giudicato relativo ad un singolo periodo d'imposta non è idoneo a "fare stato" per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì soltanto in relazione a quelle statuizioni che siano relative ad accertamenti di fatto rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo; con la conseguenza che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversianni si fondi sulla interpretazione delle norme giuridiche applicabili alla fattispecie. L'eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi fattuali rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta, onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso. 10.2 Ciò posto, rileva, altresì, il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la carenza motivazionale dell’avviso di accertamento relativo ad altre annualità di imposta annullato con sentenza passata in giudicato, non può fare stato nel giudizio relativo a diverso avviso di accertamento (quello relativo all’anno d’imposta 2010, oggetto del presente giudizio) in quanto non costituisce elemento costitutivo della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, abbia carattere tendenzialmente permanente. 10.3 E' appena il caso di rilevare, infatti, come l'attività interpretativa e valutativa compiuta da un Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del - precedente giurisprudenziale vincolante") che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.; Cass. n. 11329 del 2022 ). Ne consegue che la interpretazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e non è quindi suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. I sez. 29.4.1976 n 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; id. III sez. 20.10.2010 11. 216561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723). 11. Destituito di fondamento è altresì il terzo motivo . Chiamata più volte a pronunciarsi sul tema dell’applicabilità del principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo del servizio postale anche agli atti amministrativi di natura impositiva (oltre a quelli processuali), questa corte di legittimità ha costantemente affermato tale estensione (Cass. nn.22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre). Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente alla scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa e di controllo propria del medesimo, qual è il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, a cui il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restandoche, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito del perfezionamento dell'intero processo notificatorio. In tal senso depone il principio generale affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.477/02 (poi ribadito nella sentenza C.Cost. 28/04) in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 cod.proc.civ. per le notificazioni a mezzo posta; principio quindi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit., e -segnatamente in materia tributaria - nel sesto comma dell'articolo 60 d.P.R. 600/73 (aggiunto dall'art.37, co.27 lett.f) del d.l.223/06, conv.in l.248/06), in base al quale "qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". Il principio è stato da ultimo ribadito, pur a fronte della natura recettizia degli atti di imposizione, anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 40543 del 17/12/2021, secondo cui: “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione”. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”. Le Sezioni Unite hanno ripercorso l’evoluzione espansiva del principio (anche con richiamo ad altre statuizioni delle stesse Sezioni Unite: sent. nn. 12332/17; 24822/15; 8830/10), richiamando l’indirizzo secondo cui “le norme che dispongono decadenze debbono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e la disciplina generale dell'istituto non assolve funzioni di tutela del destinatario dell'atto, rinvenendosi nell'ordinamento una regola generale secondo cui l'impedimento della decadenza non richiede la conoscenza dell'atto. Ciò che conta è che l'atto, impeditivo, sia posto in essere tempestivamente e tempestivamente ne sia stata richiesta la notificazione (o attivata la forma di comunicazione), sicchè la sanzione della decadenza interverrà solo in caso di inerzia”. Ciò perché: “l'esigenza, posta alla base del principio, di evitare pregiudizi per attività in parte sottratte ai poteri di impulso del notificante sottende, infatti, (…) una ratio più ampia, ovvero quella di impedire irragionevolmente un effetto di decadenza la quale ha senso come sanzione, solo se rapportata ad un'effettiva inerziadella parte nel termine fissato per legge e, come chiarito da queste Sezioni Unite con la sentenza n.24288 del 2015, il termine previsto per il notificante per svolgere l'attività posta a suo carico, nella logica del bilanciamento degli interessi, gli deve essere riconosciuto per intero, sino allo scadere, altrimenti dominerebbe la totale incertezza giuridica”. [OSCURATO:PERSONA].SSUU n.24822/15 – cit. – ebbe inoltre ad estendere la regola di scissione degli effetti notificatori anche agli effetti sostanziali degli atti processuali “ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (pronuncia originata da fattispecie di azione ex art.2901 cod.civ.). Va rammentato, inoltre, che la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass.SSUU n.23397/16; S.U. n. 40543 del 17.12.2021, seguite da Cass. n. 16229/2022; n. 21135/2022; n. 21810/2022; n. 352/2021). Come è stato osservato, non si può parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit.); gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.p.r. n. 600 del 1973, 57, d.p.r. n. 633 del 1972, 76, d.p.r. n. 131 del 1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, Legge. n. 296 del 2006, per i tributi locali). La Corte, in tema di ICI, ha avuto modo di affermare "che la realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto” (v. Cass. sez. un. n. 12332/17, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio; Cass. n. 974972018).12. Il quarto strumento di ricorso non supera il vaglio di ammissibilitàe non risulta congruente con la motivazione della sentenza impugnata. Con esso si denuncia l’omesso esame in merito alla dedotta mancata comunicazione della rendita, nonostante la Regionale a pagina otto della sentenza abbia chiaramente affermato che non risultava che l’Ute avesse disposto rettifiche o emesso avvisi di accertamento, avendo il Comune tratto dal sistema informatico la rendita catastale attribuita dall’Ute di competenza. Aggiungendo, peraltro, che l’avviso emesso dal Comune conteneva l’avvisoche “il presente atto costituisce a tutti gli effetti anche notifica della rendita catastale”. 13. Con riferimento all’ultimo mezzo,la confezione incompleta delle censure, ognuna delle quali dovrebbe esser articolata nei tre elementi del titolo (o vizio denunciato), della motivazione (argomentazioni di sostegno), dell’acquiescenza dell’ente impositore, della violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000 rende, come già anticipato,il motivo inammissibile. 13.1.Tuttavia, esso è comunque privo di pregio. Per quanto riguarda la prima denuncia, relativa all'omessa pronuncia in ordine al dedotto vizio motivazionale dell’avviso opposto, esso nonè congruente con la decisione del giudice di appello, che ha preso in esame la questione posta da parte ricorrente all'attenzione del giudice tributario fin dal primo grado. 13.2 La C.T.R. si è, infatti, espressamente pronunciata sul motivo concernente il deficit motivazione dell’atto impositivo impugnato, esplicitando l’iter argomentativo sulla base del quale ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso opposto; rilevando che esso contiene la tipologia di immobile, l’anno di imposta, i dati catastali, l’aliquota deliberata ed applicata, l’imposta calcolata, l’imposta versta, la differenza dovuta, il calcolo delle sanzioni e degli interessi. Parimenti l’altra “ censura” contenuta nella rubrica dell’ultimo mezzo “ acquiescenza dell’ente impositore” è stata correttamente esaminata dalla CTR che alcuna rilevanza ha attribuito, ai fini della decisione in ordine alla motivazione dell’atto opposto, alla circostanza che il Comune di Nola avesse annullato gli avvisi relativi a precedenti annualità, in quanto aveva verificato che il tributo era stato correttamente versato, circostanza che l’ente comunale non aveva constatato perl’annualità di imposta 2010, tanto che detto avviso non era stato oggetto di sgravio da parte dell’ente impositore. Del resto, l’unica circostanza dedotta dal ricorrente per inficiare la statuizione dei giudici di merito con riferimento al prospettato deficit motivazionale dell’avviso opposto è rappresentata dal precedente annullamento disposto dall’ente comunale con riferimento ad altre annualità ed altri avvisi di accertamento. Né, sebbene riprodotta confusamente nell’illustrazione del presente motivo, può assumere rilevanza di giudicato la sentenza ( ovvero le sentenze) che ha affermato la carenza motivazionale di diverso avviso sebbene con identica motivazione, come già esposto con riferimento alla seconda censura. 14.Quanto al denunciato vizio motivazionale,si rammenta che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”( Cass. n.26431 del 08/11/2017 ; Cass. n. 16620/2017). 14.1 E’ sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai qualiè stata determinata la maggiore imposta, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio adottato e/o l’aliquota applicata,è già in condizione di contestare la fondatezza della pretesa tributaria(Cass., sez. 5, n. 11282/2022).E sul punto, la Regionale ha espressamente indicato tutti gli elementi necessari alla difesa del contribuente, contenuti nell’atto opposto. Su tali premesse, quindi, l’avviso di liquidazione in disanima (che è stato allegato al ricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza) soddisfa i criteri enunciati, contenendo una chiara e precisa indicazione dei dati catastali del cespite, della rendita, dell’aliquota, dei criteri per il calcolo dell’ imposta con i riferimenti normativi alle sanzioni. 15.Il ricorso va dunque respinto. Le spese del giudizio di legittimità gravano, per il principio della soccombenza, sulcontribuente. P.Q.M. La Corte -rigetta il ricorso -condanna il contribuent e alla refusione delle spese sostenute d al Comune che liquida in euro 550.00 , oltre 200 ,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Ricorrono i presupposti di cui al