CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 20569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 12512/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl,elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],e [OSCURATO:PERSONA] spa, in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliati in Roma,Lungotevere A. da Brescia nr. 9, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura in atti ; controricorrenti avverso il decreto di cui al procedimento nr . 4016/2016 del Tribunale di Arezzo depositato in data 11/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio, quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] spa (cui nel corso del giudizio subentrava [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], di seguito denominata per brevità [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] (cui subentrava [OSCURATO:SOCIETA] , che conferiva mandato a [OSCURATO:PERSONA] spa; breviter [OSCURATO:PERSONA] ) proposero domanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl, in collocazione privilegiata ipotecaria,la prima del credito complessivo di € 2.229.003 per capitale ed € 44.740,63 per interessi, la seconda del credito complessivo di € 631.175 per capitale ed € 12.731,97 per interessi; tali importi erano dovuti in relazione a due contratti di mutuo stipulati tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e un pool di Banche in esecuzione di convenzioni interbancarie e sulla sorta di un piano di risanamento della società debitrice. 2. Il G.D. ammise i crediti in via chirografaria ma, dando seguito all’eccezione di revocatoria ordinaria sollevata dal curatore, ai sensi degli artt. 2901 c.c., in relazione all’art 66 l.fall, escluse il privilegio ipotecario. 3. Sulle distinte opposizioni proposte da entrambi gli istituti bancari, il Tribunale di Arezzo, riuniti i procedimenti, in parziale accoglimento dei ricorsi, ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] il privilegio ipotecario sino alla concorrenza della somma di € 1.715.043,61 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] la medesima prelazione, limitatamente alla somma di € 485.560,82 , confermando nel resto per entrambi i creditori l’ammissione al chirografo. 3.1 Il Tribunale, dopo aver premesso che non vi erano i presupposti temporali della revocatoria fallimentare ma poteva ipotizzarsi la revocatoria ordinaria ex artt. 2901 e segg. c.c. e 66 l .fall., fatta valere ai sensi dell’art 95 l.fall. dalla curatela, rilevava, per quanto di interesse in questa sede, che la prima operazione di finanziamento bancario tradottasi con la stipula del contratto di mutuo ipotecario era stata conclusa in esecuzione in un piano di risanamento attestato che, sulla scorta dell’accertamento del CTU , non si presentava manifestamente inidoneo al raggiungimento delle finalità prefissatesi; tanto era sufficiente per ritenere, con riferimento al primo finanziamento, non raggiunta la prova del presupposto soggettivo della scientia decotionis della revocatoria ordinaria. 3.2 [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia notificato alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; vi è dichiarazione di accettazione della rinuncia, a spese compensate, con atto del 30/9/2020 munito di sottoscrizione autenticata del legale procuratore specialedi [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione, con riferimento al rapporto processuale tra il [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.); non occorre adottare alcun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite, che le parti, peraltro , hanno espressamente dichiarato di voler compensare tra loro. 5. Venendo al ricorso proposto dalla curatela nei confronti [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal mancato aumento di capitale per € 810.000, giudicato dall’attestatore indispensabile per la realizzazione del piano e la cui conoscenza da parte delle banche in occasione del secondo finanziamento era stata considerat a dal Tribunale come un elemento decisivo per l’integrazione del requisito della scientia decotionis; questo fatto, in realtà, era già sussistente e noto al ceto bancario sovventore sin dall’epoca del primo finanziamento. 5.1Il motivo è fondato per quanto di ragione. 5.2 Il convincimento dei giudici aretini circa la mancata consapevolezza degli istituti bancari di pregiudicare le ragioni del ceto creditorio nell’ottenere l’iscrizione ipotecaria a garanzia del primo contratto di mutuo riposa sul ragionevole affidamento riposto dal pool di banche sul piano attestato; uno dei capisaldi per la sua riuscita era costituito dalla ricapitalizzazione della società attraverso un conferimento di denaro di € 810.000 da parte dei soci. 5.3 Questa iniezione di liquidità, secondo quanto testualmente riportato in pagina 10 del decreto, veniva, infatti, giudicata dall’ attestatrice prof.ssa Cecchini «indispensabile alla realizzazione del piano stesso». 5.4 Ora, sempre muovendo dall’ordito motivazionale del provvedimento impugnato, già con il secondo piano di risanamento l’operazione di aumento di capitale, che rivestiva decisiva importanza nell’economia del piano di risanamento, era stata sostituita dall’operazione di « riduzione dell’esposizione debitoria nei confronti dei soci finanziatori (risolvendosi, quindi, in un’operazione contabile, non apportante risorse nuove per la società)». 5.5 In buona sostanza il versamento di liquidità è stato surrogato dalla compensazione con i crediti vantati dai soci, senza alcun sostanzialeapporto di finanza. 5.6 Si tratta di una circostanza che il Tribunale ha valorizzato, in concorso con altri elementi indiziari, al fine di fondare il giudizio della conoscenza o almeno dell’effettiva conoscibilità da parte del ceto bancario al momento della stipula del secondo contratto di mutuodel pregiudizio che si arrecava alle ragioni dei creditori dalla costituzionedi prelazioni ipotecarie. 5.7Il ricorrente, tuttavia , ha dedotto ( debitamente trascrivendo, in ossequio al principio di autosufficienza, nel corpo del motivo, per estratto, il contenuto degli atti difensivi relativi al giudizio di opposizione allo stato passivo) di aver evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta e nelle note scritte autorizzate che il mancato assolvimento degli impegni patrimoniali assunti dai soci costituiva una situazione già evidente e percepibile dalle banche erogatrici di liquidità al momento del primo finanziamento, atteso che con il secondo aggiornamento del piano datato 24/4/2012, e, quindi, in epoca anteriore al primo mutuo ipotecario stipulato in data 17/5/2012, l’attestatrice aveva dato atto della sostituzione delle modalità esecutive del piano che prevedevano la ricapitalizzazione con apporti di denaro con l’operazione contabile di rinuncia da parte dei soci dei crediti per finanziamento; circostanza questa riportata nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.8Si è quindi al cospetto di un fatto storico, ritualmente introdotto e discusso nel corso del giudizio, di potenziale decisività per le sorti del giudizio, in quanto la circostanza della conoscenza da parte del ceto bancario della mancata effettiva erogazione di nuova finanza da parte dei soci è astrattamente idonea ad incidere sulla valutazione dell’elemento soggettivo dell’eccepita inefficacia ex art.2901 c.c. dell’ipoteca iscritta in occasione del primo contratto di mutuo. 6.Il secondo motivo ( che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c. e 67, comma 3, lett d) , l.fall. rispetto alla valutazione del presupposto soggettivo e, comunque, dei caratteri individuanti tale presupposto su un piano presuntivo, ex art 360 nr 3 c.p.c.) rimane assorbito , secondo quanto indicato dallo stesso ricorrente. 7. In accoglimento del primo motivo del ricorso, l’impugnato decreto deve essere cassato con rinvio della causa al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte dichiara estinto il processo con riferimento al rapporto processuale tra il [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], quale mandatariadi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo del ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA], dichiara assorbito il secondo motivo, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la cau