CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19951/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo Esposito, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 26.2.2025, la Corte d’appello di Lecce ha confermato lasentenza con cui il Tribunale di Lecce in data 5.12.2022, all’esito di giudizio abbreviatocondizionato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di detenzione illecita di arma clandestinaperché il fatto non costituisce reato e lo aveva condannato per il reato di ricettazione dellastessa arma alla pena di due anni di reclusione e 400 euro di multa.1.1 La Corte territoriale ha dato atto che con l’appello era stata chiesta, in viaprincipale, l’assoluzione per difetto dell’elemento materiale e soggettivo del reato e, insubordine, l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ovverola concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione della pena.I giudici di secondo grado hanno dapprima proceduto alla ricostruzione del fatto,rilevando che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la richiesta di tale [OSCURATO:PERSONA] di provvedere allasistemazione di un suo fucile e aveva da questi ricevuto l’arma, confezionata in un involucrodi carta, per poi partire dal suo comune di residenza alla volta di Brindisi per lavoro. Dopodue giorni, aveva subito un controllo amministrativo delle armi da lui regolarmente detenutee dopo una certa esitazione aveva consegnato, su richiesta dei carabinieri, anche l’arma diMartella che deteneva in un luogo diverso: si trattava di un fucile cal. 12 con matricolaabrasa, insieme a cui erano custodite anche quarantanove cartucce dello stesso calibro inuna busta a parte.1.2 Ciò posto, la Corte d’appello, quanto alla richiesta di assoluzione, ha osservato cheAccoto aveva assunto un atteggiamento visibilmente esitante alla richiesta dei carabinieri disapere se detenesse altre armi, oltre a quelle da lui regolarmente denunciate, e che l'armaricevuta da [OSCURATO:PERSONA] era conservata in un luogo diverso e distante da quello in cui l’imputatocustodiva le armi legalmente detenute. Peraltro, il fucile, avvolto nella carta, era nascosto inun mobiletto poco visibile e, soprattutto, inidoneo a contenere delle armi.I giudici hanno considerato che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva nascosto il fucile al di fuoridella propria abitazione in un capanno di attrezzature agricole fosse indicativo della suavolontà di sottrarlo a un eventuale controllo. Tale contegno valeva a provare che egli fossetutt'altro che certo della provenienza lecita dell'arma e che, acconsentendo a ripararla,avesse accettato il rischio di trovarsi in possesso di un bene di origine delittuosa.Tale condotta ha integrato il reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché [OSCURATO:PERSONA] aveva,sotto il profilo oggettivo, ricevuto e occultato un fucile di provenienza illecita per almeno duegiorni, il che esclude si possa ritenere che egli lo avesse ricevuto solo temporaneamente conl'obbligo di restituirlo entro brevissimo tempo. Sussisteva anche il dolo del reato in questione,che per costante giurisprudenza di legittimità può configurarsi anche nella forma eventuale,quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettando il rischio, dellaprovenienza illecita del bene ricevuto.A questo proposito, la Corte d’appello ha escluso che vi fosse contraddizione conl'assoluzione dell'imputato in primo grado dal reato di detenzione dell'arma clandestina permancanza dell'elemento soggettivo. È da ritenersi, infatti, che il Tribunale avessecorrettamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] deteneva l'arma clandestina in modo consapevole evolontario, previa rappresentazione dell'origine dell'arma.Inoltre, il fine di profitto – hanno osservato i giudici di secondo grado - è statoindividuato correttamente dal Tribunale nel risparmio di spesa che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto,affidando il fucile ad [OSCURATO:PERSONA] perché lo riparasse senza chiedere in cambio alcuncorrispettivo.1.3 Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appelloha richiamato le conclusioni del perito per affermare che il fucile non era irrecuperabile e nonera un bene di scarsissimo valore. Questi stessi elementi sono stati ritenuti rilevanti ancheper l’esclusione dell'attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen.Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, i giudici di secondo grado hanno ritenutoche la obiettiva rilevanza del fatto, riguardante un'arma clandestina e in presenza di unAnche la pena, secondo la Corte d'appello, è da ritenersi equa nonché adeguata alla entitàdel fatto e alla personalità del suo autore, detentore di armi regolari e pertanto sicuramenteedotto della impossibilità di ricevere un fucile altrui, quale che fosse la sua provenienza.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando quattro motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen.,mancanza di motivazione.La sentenza impugnata manca di motivazione, che è del tutto tautologica, nella parte incui ha ritenuto che il contegno dell'imputato all'atto del controllo dei carabinieri provasse cheera tutt'altro che certo della provenienza lecita dell'arma. Anche se si volesse ritenere cheAccoto abbia avuto un'esitazione, la circostanza troverebbe una spiegazione assolutamentelogica con il fatto che egli era legittimo possessore di altre armi regolarmente detenute e chel'incertezza conseguiva al fatto che l'altra arma non era tra quelle da lui regolarmentedenunciate.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., la violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all’art. 648cod. pen.La Corte d’appello ha omesso di motivare in ordine alla concreta idoneità della condottadi [OSCURATO:PERSONA] a integrare l'elemento materiale del reato di ricettazione, nonostante le contrarieacquisizioni probatorie.Infatti, è stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto una detenzione soltanto fortuita eoccasionale dell'arma, con l'obbligo di restituirla immediatamente al consegnatario.La motivazione è illogica nella parte in cui valorizza che [OSCURATO:PERSONA] abbia detenuto il fucileper almeno due giorni, perché non considera che egli ricevette l'arma in un involucro di cartae che, una volta ricevutala, parti per recarsi immediatamente da Andronio in provincia diLecce, ove risiede, a Brindisi, dove lavora. Di conseguenza, egli perse ogni relazione conl'arma subito dopo averla ricevuta e, quando tornò due giorni dopo, subì il controllo deicarabinieri.Questo vuol dire che l’imputato non ha mai conseguito il possesso qualificato dellacosa, di cui ebbe solo una precaria detenzione all’esclusivo fine di porre in essere unintervento manutentivo, e che non ha mai avuto una signoria su di essa, anche perché sitrovava in un luogo diverso da quello in cui era custodita.La sentenza è giuridicamente errata anche quando ha ritenuto il dolo della ricettazione,sia pure nella forma eventuale. La motivazione è del tutto apodittica, perché elude leemergenze processuali, da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA] non ebbe alcuna possibilità nemmeno diimmaginare che si trattasse di un bene di provenienza illecita. Di conseguenza, egli nonaveva accettato consapevolmente il rischio della illecita provenienza della cosa, e tutt'al gli sipuò rimproverare una semplice mancanza di diligenza nel verificarne la provenienza, ciò cheintegrerebbe più limitatamente la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.Peraltro, la motivazione è anche contraddittoria, se si considera che la Corte d’appelloha confermato l'assoluzione dalla detenzione di arma clandestina, escludendo che ilricorrente si fosse rappresentato l’origine dell'arma e ritenendo tuttavia che quella stessamancanza di consapevolezza non impedisse di ritenere la sussistenza del dolo del reato diricettazione. Sulla base del medesimo elemento, dunque, è stata esclusa la colpevolezzaper la detenzione dell'arma clandestina, ma è stato affermato il dolo della ricettazione dellastessa arma.La motivazione è viziata anche nella parte in cui la Corte territoriale ha valorizzato, aifini del dolo, il comportamento esitante dell'imputato dinanzi ai carabinieri, così attribuendorilievo ad una mera percezione sensoriale degli operanti di polizia giudiziaria, che nonpoteva essere elevata a rango di prova. Si aggiunga che vi è prova della immediata condottacollaborativa di [OSCURATO:PERSONA] in quel contesto, perché egli subito fornì il nome del soggetto che gliaveva consegnato l'arma, così assumendo un atteggiamento che è normalmente ritenutoidoneo a escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.È ugualmente immotivata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza deldolo specifico di profitto per sé o per altri da parte di [OSCURATO:PERSONA], non tenendo conto che il fatto èavvenuto in un piccolo comune, in una rete di rapporti tra persone che si conoscono e tra lequali vige un sentimento di solidarietà, sicché l'elemento del profitto perseguito ècaratterizzato da mancanza di motivazione.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,inosservanza o erronea applicazione degli artt. 648, comma quarto, 131-bis cod. pen.Gli elementi del fatto avrebbero consentito di ravvisare la minima offensività dellacondotta di [OSCURATO:PERSONA], atteso che: a) il bene è risultato di scarsissimo valore, giacché ilconsulente del p.m. ha attestato che fosse in cattivo stato di conservazione e che ne fossesconsigliabile l’impiego; b) le modalità del fatto sono prive di disvalore; c) [OSCURATO:PERSONA] èappartenente alle forze armate e la sua capacità a delinquere è assente; d) l’imputato èincensurato.La Corte d’appello ha errato anche quando, per escludere l’applicabilità dell’art. 131-biscod. pen., ha richiamato la potenzialità offensiva dell’arma, le modalità dell’occultamento el’atteggiamento dell’imputato al controllo dei Carabinieri, quest’ultimo, viceversa, improntatoad immediata collaborazione.2.4 Con il quarto motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale in relazione agli artt. 133, 62-bis cod. pen.La pena, superiore al minimo edittale, è sproporzionata ed è apoditticamente motivatacon il riferimento alla “dimensione non bagattellare” del fatto e con il diniego delle attenuantigeneriche nonostante l’atteggiamento collaborativo e l’incensuratezza dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nella parte in cui, nell’ambito del secondo motivo, censura ladecisione impugnata in ordine alla valutazione dell’elemento psicologico del delitto diricettazione.1. La Corte d’appello di Lecce, rispondendo al motivo d’impugnazione relativo allainsussistenza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] del dolo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., ha confermatol’impostazione del giudice di primo grado, che, assolvendo l’imputato dal reato di detenzioneillegale di arma clandestina, aveva fondato la sua contestuale condanna per la ricettazionedella medesima arma sul differente atteggiarsi dell’elemento psicologico nei due reati.In particolare, il Tribunale di Lecce aveva considerato che, avendo [OSCURATO:PERSONA] ricevuto ilfucile avvolto in un involucro di carta e avendolo poi immediatamente riposto nel depositoove rimase fino al successivo rinvenimento ad opera dei Carabinieri, non ebbe la possibilitàmateriale di controllarne il contenuto e, quindi, di acquisire la consapevolezza che sitrattasse di un’arma sprovvista dei segni e dei numeri prescritti dalla legge: di qui, la suaassoluzione per il reato di cui all’art. 23, comma terzo, L. n. 110 del 1975 “perché il fatto noncostituisce reato”.Viceversa, le medesime circostanze sono state ritenute dal Tribunale sufficienti adintegrare l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 648 cod. pen., in quanto – si sostiene– «il fatto di ricevere un’arma da fuoco … già avrebbe dovuto allertare l’[OSCURATO:PERSONA] imponendogliun comportamento più accorto al momento della ricezione, volta all’immediato controllo delbene che riceveva in custodia».Tale evenienza, unita al fatto che egli provvide a riporre l’arma in un luogo non visibileall’interno di un capanno per gli attrezzi, era da considerarsi sintomatica «di un’accettazioneconsapevole del rischio che la cosa ricevuta fosse di provenienza illecita, idonea adintegrare il reato in esame sotto il profilo soggettivo, almeno con riguardo al cd. doloeventuale».La Corte d’appello ha fatto espressamente propria questa motivazione, ritenendolacorretta e non contraddittoria e concludendo che l’insussistenza del dolo generico richiestoper la detenzione dell’arma clandestina non impedisse di ravvisare la sussistenza del doloeventuale sufficiente ad integrare la ricettazione dell’arma clandestina.2. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che se il delitto presupposto dellaricettazione di un'arma si identifica nella "clandestinizzazione", a opera di un terzo, dell'armastessa, è certamente ravvisabile il concorso di reati fra il delitto di detenzione di armaclandestina e quello di ricettazione (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Iengo, Rv. 257387 –01; Sez. 5, n 40906 del 19/10/2010, Perre, Rv. 248605 – 01)Non solo, ma si è ritenuto che il possesso di un'arma clandestina integra di per sé laprova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'armamedesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110,essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza dielementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dellaprovenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 2678 del 31/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289303 –01; Sez. 1, n. 37016 del 28/5/2019, Spina, Rv. 276868 – 01; Sez. 1, n. 39223 del 26/2/2014,Bonfiglio, Rv. 260347 – 01).In particolare, si è affermato che «il fatto di ricevere e detenere un'arma, sapendo cheessa è stata privata del numero di matricola, configura in ogni caso il reato di ricettazionepoiché la cancellazione del segno distintivo è sufficiente a provare la consapevolezzanell'agente della provenienza delittuosa dell'arma medesima»(Sez. 2, n. 39648 del23/3/2004, Divano, Rv. 230051 – 01).3. La sentenza impugnata si fonda evidentemente sull’assunto che in questo casoconcreto il dolo eventuale sia compatibile con il solo delitto di ricettazione e non anche conquello di detenzione di arma clandestina.Solo uno schema di questo tipo, infatti, può giustificare che si valuti diversamente unricevere un bene di provenienza delittuosa, sia con riferimento alla condotta di detenerequello stesso bene di provenienza delittuosa.Si intende dire che, se per l‘integrazione della ricettazione si ritiene sufficiente chel‘agente accetti il rischio di conseguire la disponibilità di un’arma clandestina, non si vedecome l’accettazione del rischio non copra anche la immediatamente successiva condotta didetenzione dell’arma stessa, intesa come l‘instaurazione di un rapporto di apprezzabiledurata con il bene appena prima ricevuto, a meno appunto di non ritenere che quello stessomodo di atteggiarsi dell’elemento psicologico non sia sufficiente a integrare il reato di cuiall’art. 23 n. 110 del 1975.Quest’ultima, tuttavia, è una differenziazione che non può essere condivisa.Il fatto che il dolo eventuale sia compatibile con l’elemento soggettivo della ricettazionenon significa che per la detenzione illecita dello stesso bene ricettato sia necessario undiverso coefficiente psicologico.Peraltro, la giurisprudenza che ha ripetutamente affermato la configurabilità del doloeventuale in relazione alla ricettazione, lo ha fatto per una ragione precipua, e cioè perdistinguerla dall’ipotesi dell’incauto acquisto di cui all’art 712 cod. pen., caratterizzato inveceda colpa sub specie di negligenza (motivi di sospetto) piuttosto che da dolo (Sez. 2, n. 25439del 21/4/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 41002 del 20/9/2013, Moscato, Rv. 257237– 01; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01).Gli elementi tipici del dolo (rappresentazione e volontà) debbono essere calati nellafattispecie concreta cui esso deve essere riferito (anche perché, come ricordano le sopracitate SS.UU. Nocera, il dolo eventuale non forma oggetto di un testuale previsionelegislativa, sicché la sua costruzione è rimessa all’interprete ed è ben possibile che perparticolari reati assuma caratteristiche specifiche) e, nel caso di specie, la situazione di fattoin relazione alla quale va valutato l‘atteggiamento psicologico dell’imputato è la stessa.[OSCURATO:PERSONA] non fu nella condizione di acquisire la consapevolezza del carattereclandestino dell’arma, che avrebbe integrato il reato di cui all’art. 23 L. n 110 del 1975, nonfu allora nemmeno nella condizione, ancor prima, di rappresentarsi la probabilità dellaprovenienza dell’arma da clandestinizzazione e di accettare il rischio di ricevere un bene diprovenienza delittuosa, su cui avrebbe appena dopo stabilito un autonomo rapportomateriale per il non insignificante tempo necessario a procedere alla sua riparazione.Peraltro, i due reati di cui rispondeva originariamente [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi reati dipura condotta e non di evento, sicché il carattere illecito del bene costituisce il presuppostodi entrambi. Laddove il dubbio dell’agente cade su un presupposto del reato, larappresentazione della possibilità di commettere un illecito seguita dalla concretacommissione della condotta (da chi non si astiene dall’agire nonostante la rappresentazionedel rischio) rileva allo stesso modo per entrambi i reati.Se i giudici di merito ritengono che non si possa muovere all’imputato un rimproveroper non avere controllato l’origine dell’arma che detenne per alcuni giorni, peraltroaffermando espressamente che [OSCURATO:PERSONA] non ne ebbe “la possibilità”, il rilievo valeevidentemente (e, anzi, a maggior ragione) anche per l’omesso controllo del bene almomento della sua precedente e “istantanea” ricezione.La motivazione liberatoria assunta in ordine al reato di detenzione di arma clandestinaavrebbe dovuto essere estesa, dunque, anche al concorrente reato di ricettazione dell’armaclandestina per il medesimo motivo del difetto del necessario elemento psicologico.4. Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, la sentenza impugnata deve essereannullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]