CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 11 dicembre 2025, la Corte d’appello di ReggioCalabria ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazionedell’equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale soffertadal 28 settembre 2020 al 14 dicembre 2021.2. Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso è utile riferireche [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari conordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110, 512 bis e 416bis.1. cod. pen. Secondo l’ipotesi accusatoria l’odierno ricorrente, amministratoredi fatto della «[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].», proprietaria a [OSCURATO:PERSONA] delristorante denominato “[OSCURATO:PERSONA] del Pirata”», lo aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] eDomenico [OSCURATO:PERSONA] con scrittura privata del 15 marzo 2019 (nell’ordinanzaimpugnata è indicata, per mero errore materiale, la data del 25 marzo 2019),mantenendone «fittiziamente la titolarità», «al fine di eludere le disposizioni dilegge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e per agevolare lacommissione di delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio».L’ordinanza cautelare fu emessa il 21 settembre 2020 e fu eseguita il 28settembre 2020. Il 1° ottobre 2020, nel corso dell’interrogatorio di garanzia,Salerno spiegò: che il ristorante era chiuso al pubblico a far data dal 2 novembre2018 a seguito di un’ordinanza comunale; che, contrariamente a quanto ritenutodal G.i.p., l’attività d’impresa, interrotta in quella data, non era mai più ripresaessendo necessari a tal fine costosi interventi strutturali; che, proprio per questaragione, si era risolto a vendere; che la vendita oggetto della scrittura privata allaquale era stato riferito il trasferimento fittizio era concretamente avvenuta conera passata dalla «[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].» a [OSCURATO:PERSONA].Dalla lettura dell’ordinanza della Corte di appello si apprende che, a sostegnodelle proprie dichiarazioni, Salerno produsse il verbale di sequestro del ristorantee l’atto di vendita del 18 novembre 2019. In tesi difensiva, l’esistenza di un attonotarile che trasferiva la proprietà a [OSCURATO:PERSONA] escludeva in radice una intestazionefittizia funzionale ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure diprevenzione o ad agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio.quadro indiziario ritenuto dal G.i.p.Il 23 ottobre 2020, il Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermòl’ordinanza cautelare e contro questo provvedimento fu proposto ricorso percassazione. Con la sentenza n. 20177 del 4 maggio 2021 la Seconda sezionepenale di questa Corte annullò l’ordinanza del Tribunale per il riesame «con rinvioper nuovo giudizio» al Tribunale medesimo. All’esito del giudizio di rinvio, larichiesta di riesame fu nuovamente respinta. Fu quindi proposto nuovo ricorso percassazione che, in data 14 dicembre 2021, condusse all’annullamento senza rinviodell’ordinanza cautelare e alla remissione in libertà del Salerno.Nella sentenza n. 3681 del 14 dicembre 2021 la Sesta Sezione penale diquesta Corte (pag. 6 e ss.) osservò:- che «secondo l’imputazione accusatoria posta a base dell’ordinanzacautelare, l’acquisto del ristorante, avvenuto tramite la sottoscrizione dellascrittura privata del 15 marzo 2019, avrebbe realizzato una intestazione fittizia incapo al cedente, [OSCURATO:PERSONA], per occultare il subentro nella titolarità del benein capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali unici e reali proprietari dellostesso, con la duplice finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misuredi prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione di delitti di riciclaggioe autoriciclaggio»;- che tale impostazione - seguita nell’ordinanza del Giudice delle indaginipreliminari, in adesione alla richiesta del Pubblico Ministero – era stata «messa incrisi» dalle emergenze evidenziate dalla difesa, «che avevano contraddettol’assunto secondo cui alla scrittura privata di compravendita del predetto eserciziocommerciale non avrebbe fatto seguito la stipula del rogito notarile, nonostante lariapertura del ristorante»;- che, a dispetto di tali nuove emergenze, «considerate in sede diannullamento con rinvio quali indici di incongruenza della ricostruzione fattuale neitermini di una intestazione fittizia schermata dalla simulazione realizzatarinvio aveva «nuovamente confermato l’ordinanza genetica della misura, in partevalorizzando in modo congetturale l’idea di una modifica del piano delittuoso incorso d’opera da parte del [OSCURATO:PERSONA], ed in parte aderendo ad una nuovaimpostazione del diverso ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], non più quale socio occultorispetto all’apparente intestazione del bene in capo alla società gestita dal Salerno,ma quale unico titolare del ristorante, nell’ottica mutata di realizzare uno schermodell’intestazione pro quota del ristorante in capo al [OSCURATO:PERSONA], quale contitolare occultonell’operazione negoziale di acquisto del ristorante»;- che tale opera di «rimodulazione della ipotesi accusatoria», oltre apresentare intrinseche incongruenze, non era consentita perché «non compete alTribunale dell’impugnazione cautelare procedere a modificazioni fattuali dellacontestazione».2.1. Avendo motivato, nei termini sopra riportati, l’annullamento senza rinviodell’ordinanza cautelare e l’immediata liberazione del Salerno, la sentenzan. 3681/22 ebbe cura di precisare (pag. 8 della motivazione) che taleannullamento non era di pregiudizio all’eventuale contestazione di fatti diversi e auna nuova formulazione dell’imputazione «con riferimento alla finalità elusivariferita alla commissione di reati di riciclaggio» accompagnata dalla «precisaindividuazione dei soggetti simulatamente interposti e delle modalitàdell’interposizione». Dalla lettura del provvedimento impugnato, tuttavia, nonrisulta che ciò sia avvenuto. Risulta, invece, che Salerno fu tratto a giudizio difronte al Tribunale di Palmi con l’accusa di aver mantenuto «fittiziamente latitolarità del ristorante […] in capo alla società “[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].”»,«mentre erano invece [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i reali e unici proprietaridello stesso». Anche in sede di rinvio a giudizio, dunque, fu contestato a Salernodi aver mantenuto in capo alla società da lui gestita l’intestazione apparente delbene e di averne occultato così la reale intestazione a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con sentenza del 17 febbraio 2023, divenuta irrevocabile il 24 ottobre2023, Salerno è stato assolto dall’imputazione ascrittagli «perché il fatto nonsussiste».L’istanza di liquidazione di un equo indennizzo proposta da [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. è stata respinta dalla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha rilevato:- che nel caso di specie le condizioni di applicabilità della misura sono statevalutate non sussistenti sulla base di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli cheerano stati trasmessi al Giudice che aveva emesso il provvedimento cautelare;- che, in tale situazione, anche in presenza di una “ingiustizia formale” exart. 314, comma 2, cod. proc. pen., il giudice può valutare se l’interessato abbiadato causa col proprio comportamento doloso o gravemente colposoall’applicazione della misura cautelare;- che [OSCURATO:PERSONA] dette causa alla privazione della libertà personaleperché, come emerge dal contenuto delle conversazioni intercettate, eraconsapevole del fatto che nella compravendita era coinvolto, oltre a DomenicoLaurendi (che formalmente operò l’acquisto), anche [OSCURATO:PERSONA] e sapeva che ilnome di [OSCURATO:PERSONA] non doveva emergere nella stipula dell’affare;- che, pertanto, egli «contribuì ad agevolare, sin dalle trattative preliminari eanche dopo la stipulazione della scrittura privata, la partecipazione occulta delLupoi, soggetto già condannato per mafia, nella piena consapevolezza che costui,con [OSCURATO:PERSONA], cooperasse al versamento delle somme pattuite per l’accontoiniziale, pari ad un importo complessivo di 42.500 euro, come si evince dallecaptazioni del 25 maggio 2019» (pag.11 dell’ordinanza impugnata).3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, SaverioSalerno ha proposto ricorso contro l’ordinanza di rigetto della domanda diriparazione per ingiusta detenzione.Con l’unico articolato motivo, il ricorrente lamenta illogicità e contraddittorietàdella motivazione e violazione degli artt. 314, 315 e 646 cod. proc. pen.Osserva la difesa che, nel caso di specie, il titolo cautelare è stato annullatoper la ritenuta carenza di un grave quadro indiziario e – a differenza di quantosostenuto dalla Corte di appello – tale carenza non è emersa da elementi “nuovi”e “diversi” rispetto a quelli che originariamente il giudice aveva a disposizione, mada una diversa lettura di quegli elementi, resa possibile dalla produzione didocumenti che preesistevano alla ordinanza cautelare e né il PM né il G.i.p. sierano curati di acquisire.In tesi difensiva, poiché la gravità del quadro indiziario è stata inficiata da unrogito notarile stipulato il 18 novembre 2019 e regolarmente registrato, non sipuò sostenere che Salerno abbia dato causa alla privazione della libertà personale.È stato accertato, infatti, con decisione irrevocabile che, quando la misuracautelare fu disposta, un documento non acquisito, ma esistente da quasi un anno,escludeva la gravità del quadro indiziario come delineato dal G.i.p.Oltre a contestare il carattere di “novità” della prova documentale fornitadall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia, la difesa osserva che, come ilprocedimento cautelare ha definitivamente accertato, quand’anche correttamenteritenuta, la gravità del quadro indiziario venne meno a seguito della produzionedocumentale avvenuta il 1° ottobre 2020, ma tale situazione non fu riconosciutae la misura cautelare fu mantenuta fino al 14 dicembre 2021.In altri termini, la difesa sostiene che, pur volendo attribuire carattere dinovità alla documentazione prodotta, tale novità emerse già in fase diinterrogatorio di garanzia. Ne desume che il comportamento tenuto da Salerno,valutato inidoneo a fondare un grave quadro cautelare sulla base di quelladocumentazione, non può aver avuto efficacia sinergica nel mantenimento dellamisura, protrattosi fino al secondo pronunciamento della Corte di cassazione.Secondo la difesa a ciò deve aggiungersi che, quando emise l’ordinanzacautelare, il G.i.p. era informato del sequestro del ristorante (avvenuto il 2novembre 2018) e della conseguente inattività della società. La scrittura privatadel 15 marzo 2019, infatti, specificava che il ristorante era chiuso per inagibilità aseguito della revoca delle licenze amministrative. Il difensore osserva chel’inattività del locale è stata valorizzata dalla Corte di cassazione per escludere lagravità del quadro indiziario (atteso che la tesi accusatoria secondo la quale ilristorante era stato riaperto dai nuovi proprietari occulti rimanendo fittiziamenteintestato al venditore ne risultava smentita) e sostiene che, a ben guardare, anchea prescindere dal trasferimento della proprietà (formalmente avvenuto il 18novembre 2019) e dall’acquisizione del relativo contratto, le decisioni assunte dallaCorte di cassazione portano a concludere che, fin dall’inizio, l’ipotesi accusatorianon era supportata da un quadro indiziario dotato del necessario carattere digravità.Di conseguenza, nel caso di specie, troverebbe applicazione il principio, piùvolte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte: Sez. U, n. 32383 del27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663), secondo il quale la condizione ostativa deldiritto all’indennizzo consistente nell’aver dato o concorso a dare causa per dolo ocolpa grave all’applicazione della misura cautelare non opera quandol’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità dellastessa avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione ilgiudice del provvedimento della cautela e in ragione esclusivamente di una lorodiversa valutazione.Quanto alla condotta dolosa o gravemente colposa attribuita al ricorrente– consistita nell’agevolare, sin dalle trattative preliminari e anche dopo lastipulazione della scrittura privata, la partecipazione occulta del [OSCURATO:PERSONA] all’acquistoe alla gestione del locale – la difesa sostiene che l’ordinanza impugnata nonavrebbe spiegato perché questo comportamento avrebbe avuto efficacia sinergicanell’applicazione della misura cautelare.Ed invero, come chiarito dalla sentenza Sez. 2, n. 20177 del 4 maggio 2021(di annullamento con rinvio) e ulteriormente precisato dalla sentenza Sez. 6n. 3681 del 14 dicembre 2021 (di annullamento senza rinvio) – nell’applicare lamisura cautelare, il G.i.p. aveva ricondotto l’effetto traslativo della proprietà almomento della scrittura privata e aveva ritenuto che la mancata stipula del rogito(atto necessario ai fini del successivo deposito presso la camera di commerciodell’avvenuta cessione) fosse un elemento sintomatico della volontà di occultaretale trasferimento per eludere le disposizioni di legge in materia di misure diprevenzione patrimoniali e agevolare la commissione di delitti di riciclaggio oautoriciclaggio. Aveva ritenuto dunque che, ricominciata l’attività di impresa,[OSCURATO:PERSONA] ne avesse mantenuto la titolarità per occultare il trasferimento delristorante agli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva attribuito a Salerno ladiversa condotta consistita nell’intestare fittiziamente il ristorante a [OSCURATO:PERSONA] alfine di dissimulare il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente e comproprietarioocculto del locale.4. Nei termini di legge il Procuratore generale, in persona del Sostitutol’inammissibilità del ricorso.Con memoria del 13 aprile 2026 l’Avvocatura generale dello Stato ha chiestola dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Si deve premettere che il presente giudizio di riparazione ha ad oggettouna privazione della libertà personale rivelatasi “ingiusta” ex art. 314, comma 2,cod. proc. pen. È stato accertato, infatti, con decisione irrevocabile che, a seguitodi produzioni documentali eseguite dalla difesa, erano venuti a mancare i graviindizi del fatto-reato come ricostruito dal Giudice per le indagini preliminarinell’ordinanza che aveva applicato la misura cautelare e come ricostruito poi dalTribunale per il riesame.Per miglior comprensione è utile ricordare gli sviluppi della vicenda cautelaregià brevemente illustrati nell’esposizione del fatto.Con la sentenza n. 3681 del 14 dicembre 2021, la Sesta sezione penale diquesta Corte ha annullato senza rinvio, oltre all’ordinanza del Tribunale delriesame di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 2021, che aveva confermato l’ordinanzacautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] il 21settembre 2020, anche l’ordinanza del G.i.p. e, per l’effetto, ha dispostol’immediata liberazione dell’odierno ricorrente.Nel farlo ha rilevato (pag. 6 della motivazione) che «il giudice del riesamecautelare, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo dellamisura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla suacognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti afondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integratida ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi,spettando, invece, al Pubblico Ministero il potere di procedere nella fase delleindagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell’udienza per ilriesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione(Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia e altro, Rv. 251015)».Ha precisato poi – richiamando la sentenza di annullamento con rinviopronunciata dalla Corte di cassazione il 4 maggio 2021 (Sez. 2, n. 20177) – chela misura degli arresti domiciliari era stata disposta dal G.i.p. muovendodall’assunto (poi rivelatosi infondato) che, pur essendo stato riaperto il locale nelmese di novembre 2019, alla scrittura privata di cessione del ramo di azienda infavore di [OSCURATO:PERSONA], stipulata il 15 marzo 2019, non era seguita la stipula del rogitonotarile. La mancata stipula del rogito, infatti, era stata considerata sintomaticadella volontà di occultare l’avvenuta cessione e questo dato era stato ritenutogravemente indiziante di una intestazione fittizia finalizzata da eludere ledisposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e agevolarela commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio. Secondo l’ipotesiaccusatoria, tale intestazione fittizia comportava che Salerno mantenesse laformale titolarità del ristorante così da occultarne la titolarità effettiva in capo aLaurendi e [OSCURATO:PERSONA]. Come evidenziato dalla prima sentenza di annullamento (Sez. 2n. 20177/21), questa ricostruzione fu messa in discussione dal contenuto deidocumenti prodotti dall’indagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia dai qualiemergeva che il trasferimento della proprietà era avvenuto il 18 novembre 2019e che, a differenza di quanto ritenuto dal G.i.p., dopo la sottoscrizione dellascrittura privata, l’attività di impresa non era affatto ricominciata, ma il ristoranteera ancora chiuso quando l’atto fu rogato. A seguito dell’annullamento con rinvio,il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] fu chiamato a valutare se quantodocumentato fosse compatibile con l’ipotesi accusatoria o incidesseirreparabilmente sul quadro indiziario. Con ordinanza in data 10 giugno 2021, IlTribunale ritenne che la misura dovesse essere mantenuta perché, dalleconversazioni intercettate nel corso delle indagini, era emerso che, oltre aDomenico [OSCURATO:PERSONA], all’acquisto aveva contribuito anche [OSCURATO:PERSONA] –componente (come [OSCURATO:PERSONA]) del “locale” di ’ndrangheta di Sant’Eufemia – ma erastato concordato che [OSCURATO:PERSONA] non doveva comparire come acquirente. Il Tribunale,dunque, ritenne sussistente un grave quadro indiziario del reato di cui agliartt. 110, 516 bis, 416 bis.1 cod. pen., ma ne fornì una ricostruzione fattualediversa rispetto a quella ritenuta dal G.i.p. In questa ricostruzione, infatti, SaverioSalerno non compariva più quale venditore disposto a mantenere l’intestazionefittizia del ristorante «[OSCURATO:PERSONA] del Pirata» in capo alla «[OSCURATO:PERSONA] ed Enzas.n.c.» (che di fatto amministrava) al fine di evitare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come proprietari, ma invece come concorrente nella intestazionefittizia del bene a [OSCURATO:PERSONA] (che aveva acquistato il ristorante insieme aNatale [OSCURATO:PERSONA]) finalizzata a dissimulare il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] qualecomproprietario occulto del ristorante.A fronte di ciò, con la sentenza n. 3681 del 14 dicembre 2021, la Sesta sezionepenale di questa Corte dispose l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza delTribunale del riesame e dell’ordinanza genetica. Rilevò, infatti, che il Tribunale peril riesame aveva mantenuto la misura cautelare sulla base di una ricostruzionefattuale diversa rispetto a quella ritenuta dal G.i.p. e contestata nell’imputazione,sicché: da un lato, non aveva ritenuto che le contraddizioni emerse nel quadroindiziario con riferimento alla ricostruzione fattuale operata nell’ordinanza geneticapotessero essere colmate; dall’altro, aveva sostituito i fatti posti a fondamentodella misura con una diversa ipotesi accusatoria, autonomamente formulata inbase a dati di fatto diversi.L’annullamento fu disposto senza rinvio «tenuto anche conto del caratterefortemente congetturale delle valutazioni operate dal Tribunale nell’ottica disuperare gli elementi di criticità dell’originaria imputazione formulata dal PubblicoMinistero, e senza pregiudizio rispetto alle diverse rimodulazioni dei fatti chedovessero essere riprese in sede di nuova formulazione dell’imputazione conriferimento alla finalità elusiva riferita alla commissione di reati di riciclaggio edalla precisa individuazione dei soggetti simulatamente interposti e delle modalitàdell’interposizione». Secondo la sentenza rescindente, infatti, sarebbe spettato alPubblico Ministero il potere di procedere alle modificazioni fattuali dellacontestazione, essendo «precluso al Giudice del riesame modificare − comeavvenuto nel caso sottoposto all’esame di questa Corte − la struttura del fatto-reato, posto alla base della misura cautelare adottata, senza che una tale diversaricostruzione dei fatti non sia stata prima vagliata dal Pubblico Ministero e fattapropria in una nuova richiesta di applicazione della misura cautelare, o inalternativa, quanto meno attraverso una modifica dell’imputazione formalizzatanel corso del procedimento per il riesame della misura cautelare» (così,testualmente, pag. 6 della motivazione).3. Così chiariti i termini della vicenda, ci si deve chiedere in primo luogo se,ricorrendo una ipotesi di “ingiustizia formale” ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod.proc. pen., nel caso di specie possa trovare applicazione la causa ostativaespressamente prevista dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per chi abbia datocausa o concorso a dar causa con dolo o colpa grave alla privazione della libertàpersonale.Com’è noto, sul punto sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte,secondo le quali «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodiacautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimentodel diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione allemisure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e280 cod. proc. pen.» e, tuttavia, tale causa ostativa non può operare quandol’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità dellamisura avvenga «(vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento dimerito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudicedel provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversavalutazione» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663, pag. 31della motivazione). Come è stato opportunamente sottolineato, in questo caso lapossibilità di valutare l’incidenza della condotta dolosa o colposa dell’imputato èpreclusa dalla constatazione che il giudice della cautela disponeva, per negare orevocare la misura, degli stessi elementi sulla base dei quali, con decisionedefinitiva, è stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità dellamisura stessa; sicché la condotta dell’interessato, ancorché dolosa o gravementecolposa, non può aver avuto efficacia sinergica rispetto alle determinazioni assuntenella fase cautelare. La rilevanza della condotta ostativa, infatti, non si misura«sull’influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sull’idoneità a indurrein errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso,complessivamente e oggettivamente intesa» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010,D’Ambrosio, Rv. 247663, pag. 31 e 32).A questo orientamento la giurisprudenza di legittimità si è costantementeuniformata affermando che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’averdato causa (o concorso a dare causa) alla custodia cautelare per dolo o colpa grave«non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualoral’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità dellamisura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementitrasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (fra le tante:Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021; Sez. 4, n. 54042 del09/11/2018, Longordo, Rv. 274765).4. Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso si deveosservare che gli elementi sulla base dei quali la Corte di cassazione hadefinitivamente escluso la gravità del quadro indiziario che aveva giustificatol’applicazione della misura non erano a disposizione del giudice che dispose gliarresti domiciliari. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, laCorte di appello non è incorsa in errore di diritto quando ha ritenuto di potervalutare se Salerno avesse contribuito all’applicazione della misura con uncomportamento doloso o gravemente colposo.Non porta a conclusioni diverse la constatazione che gli elementi “nuovi” sianostati desunti da documenti che preesistevano alla decisione del G.i.p. Ai fini dellavalutazione dell’esistenza della colpa ostativa, infatti, non rileva se le indaginieseguite siano complete, ma soltanto se il quadro indiziario posto a disposizionedel giudice della cautela sia tale da giustificare la privazione della libertà personalee se l’indagato abbia contribuito, anche solo a livello concausale, all’emissione delprovvedimento coercitivo.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ravvisato tale contributo (pag. 9e 10 dell’ordinanza impugnata) in alcune conversazioni intercorse, dal mese difebbraio al mese di maggio del 2019, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA] e Salerno etra [OSCURATO:PERSONA] e Salerno dalle quali emergeva con chiarezza: che la sommaconcordata per l’acquisto era stata versata sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA]; che i dueacquirenti erano intenzionati a non comparire quali intestatari; che invitaronoSalerno a non parlare dell’operazione di compravendita con terze persone e anchedi evitare di farlo a telefono; che Salerno condivideva tale esigenza di riservatezzae la necessità di evitare il formale trasferimento della proprietà agli acquirenti,tanto da aver rassicurato [OSCURATO:PERSONA] che il telefono col quale stava comunicando nonera intestato a lui.La motivazione è congrua e scevra da profili di contraddittorietà o manifestaillogicità. Non è controverso, infatti, che le conversazioni di cui si tratta siano statevalorizzate dal G.i.p. in chiave indiziaria ed abbiano avuto efficacia sinergicanell’applicazione della misura, né è controverso che l’atto notarile attestante cheil trasferimento della proprietà del locale vi era stato non fosse nella disponibilitàdegli inquirenti e non fosse a disposizione del Giudice chiamato a decidere sullarichiesta di applicazione della misura. Proprio questo dato documentale, peraltro,fu valorizzato dalla prima sentenza di annullamento (pag. 8 e ss. dellamotivazione) che individuò nella stipulazione del rogito un elemento «di caratteredistonico rispetto all’ipotizzata intestazione fittizia», sottolineando che, secondol’impostazione del G.i.p., la mancata stipula dell’atto costituiva un «evidenteelemento sintomatico della volontà di occultamento» sicché, accertato che lastipula era avvenuta, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare se ciòpotesse interferire «sul piano oggettivo e soggettivo del reato», e spiegare perché,se il rogito era la mera ratifica della scrittura privata in precedenza stipulata, inquell’atto [OSCURATO:PERSONA] era comparso pubblicamente come partecontrattuale e in che modo ciò consentisse di ipotizzare una intestazione fittizia.5. Alla luce delle considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata non meritacensura quando afferma che [OSCURATO:PERSONA] concorse, con un comportamentogravemente colposo, alla privazione della libertà personale disposta dal G.i.p. conl’ordinanza del 21 settembre 2020.A ciò deve aggiungersi che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa,l’ordinanza impugnata ha chiarito con motivazione congrua e coerente, le ragioniper le quali il contenuto delle conversazioni intercettate ebbe efficacia sinergica,non solo sull’applicazione, ma anche sul mantenimento della misura.Secondo la Corte di appello, infatti, proprio sulla base di quelle intercettazioni,il Tribunale per il riesame poté ritenere che [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole cheil prezzo del ristorante era stato pagato anche da [OSCURATO:PERSONA], avesse contribuitoalla fittizia intestazione del bene al solo [OSCURATO:PERSONA], mantenendol’impegno di riservatezza che aveva assunto e scegliendo di non fa comparire Lupoitra gli acquirenti. In altri termini, l’ordinanza impugnata ha ritenuto che, avendoconsentito che il ramo d’azienda fosse intestato al solo [OSCURATO:PERSONA] nellaconsapevolezza che anche [OSCURATO:PERSONA] lo aveva acquistato, ma il suo nome non dovevatrapelare, Salerno tenne un comportamento gravemente colposo che contribuìcausalmente al protrarsi della privazione della libertà personale.La Corte territoriale evidenzia che tale comportamento non è stato esclusodalla sentenza di assoluzione. I giudici della cognizione, infatti, si sono limitati arilevare che, nell’atto notarile del 18 novembre 2019, «figurava esplicitamenteLaurendi [OSCURATO:PERSONA]», il quale, nella prospettiva accusatoria, avrebbe dovutoessere «il dominus occulto dell’intera operazione patrimoniale» risultandone«radicalmente smentito il dato fattuale elevato a presupposto della contestazioneaccusatoria» (pag. 6 dell’ordinanza impugnata che cita la pag. 567 della sentenzadi assoluzione).Devono essere richiamati, dunque, i principi nitidamente affermati dalleSezioni Unite con la già citata sentenza n. 32383/2010, e si deve rilevare che, nelcaso di specie, l’accertamento della insussistenza delle condizioni chegiustificavano l’applicazione e il mantenimento della misura cautelare non èavvenuto «sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione ilgiudice del provvedimento della cautela», bensì sulla base di un materiale«contrassegnato da diversità rispetto ad essi», sicché i giudici della riparazionedovevano valutare se le decisioni assunte dai giudici della cautela fossero statecausate o concausate da un comportamento gravemente colposo dell’interessato(Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663, pag. 32).Quanto al carattere gravemente colposo delle condotte ascritte al ricorrentebasta rilevare che – come l’ordinanza impugnata non manca di sottolineare –Salerno contribuì ad agevolare, sin dalle trattative preliminari e anche dopo lastipulazione della scrittura privata, la partecipazione occulta di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto giàcondannato per mafia) nella piena consapevolezza che costui, con [OSCURATO:PERSONA], avevacontribuito al pagamento dell’acconto pattuito e che, per tutto il corso delletrattative, l’odierno ricorrente ebbe contatti di contenuto ambiguo con gliacquirenti.Nel ritenere tali condotte macroscopicamente imprudenti e causalmenteconnesse alle decisioni adottate dai giudici della cautela, l’ordinanza impugnata hasviluppato argomentazioni che tengono conto del principio di autoresponsabilità,più volte richiamato in materia da questa Corte di legittimità, in ragione del qualela regola solidaristica sottesa al diritto all’equa riparazione, non può essereinvocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento volutoconfliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condottaconsapevole che ‒ valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regoledi esperienza ‒ sia tale da creare una situazione di allarme sociale che impongal’intervento dell'autorità giudiziaria.5. Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata merita conferma. Al rigetto delricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusionedelle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Statoabbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta acontrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spesesostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso il 21 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]