CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24831/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), d), ed e), cod. proc. pen., ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto (che deporrebbero per un giudizio di prevalenza) addotti in maniera assertiva (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e senza confrontarsi effettivamente con l'iter della sentenza impugnata, che ha confermato la prima decisione anche quoad poenam evidenziando, oltre al difetto di elementi ulteriori passibili di favorevole scrutinio, la congruità della pena (irrogata nel minimo edittale) rispetto alla concreta offensività del fatto, ed escludendo l'asserito valore limitato dell'oggetto materiale del reato Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso