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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 29084/2026

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in data 03/02/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza in data 3 aprile 2025, all’esito di giudizio ex art. 310 cod. proc. pen., ilTribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame ha rigettato l’appello avverso l’ordinanzadel Tribunale di Benevento con cui era stata respinta la richiesta di sostituzione della misuracautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cuiall’art. 629 c.p. commesso in data 11/08/2024.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,articolando tre motivi: con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione in ordine all’utilizzabilità degli esiti delle perquisizioni; con il secondo motivo,violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in merito allasussistenza delle esigenze cautelari.3.

Successivamente, è pervenuta in data 06 maggio 2026 comunicazione di rinunciaall’impugnazione, sottoscritta sia dal difensore sia dall’indagato, per essere venuto menol’interesse a seguito di intervenuta scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA].4.

Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc.pen.; alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, né della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende,trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. per fattispeciein materia de libertate, Sez.

U. n. 10 del 24 marzo 2995, Meli; Sez.

U. n. 7 del 26 giugno 1997,Chiappetta RV 208166 -01; conf.

Sez.

U. n. 315234 del 17 luglio 2004, Litteri, RV 228168).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, in Roma il 19 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 03/02/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza in data 3 aprile 2025, all’esito di giudizio ex art. 310 cod. proc. pen., ilTribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame ha rigettato l’appello avverso l’ordinanzadel Tribunale di Benevento con cui era stata respinta la richiesta di sostituzione della misuracautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cuiall’art. 629 c.p. commesso in data 11/08/2024.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,articolando tre motivi: con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione in ordine all’utilizzabilità degli esiti delle perquisizioni; con il secondo motivo,violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in merito allasussistenza delle esigenze cautelari.3. Successivamente, è pervenuta in data 06 maggio 2026 comunicazione di rinunciaall’impugnazione, sottoscritta sia dal difensore sia dall’indagato, per essere venuto menol’interesse a seguito di intervenuta scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc.pen.; alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, né della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende,trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. per fattispeciein materia de libertate, Sez. U. n. 10 del 24 marzo 2995, Meli; Sez. U. n. 7 del 26 giugno 1997,Chiappetta RV 208166 -01; conf. Sez. U. n. 315234 del 17 luglio 2004, Litteri, RV 228168). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, in Roma il 19 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
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