CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 30277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2022 il Magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad essere ammesso all'esecuzione presso il domicilio della porzione residua della pena inflittagli con sentenza del Tribunale di Roma dell'il luglio 2017, divenuta irrevocabile il 23 settembre 2017. Il predetto provvedimento - adottato previa acquisizione del parere, favorevole, del pubblico ministero - è stato giustificato daVessere la richiesta meramente reiterativa di altra, rigettata con precedente ordinanza dell'Il novembre 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un un unico motivo, con cui lamenta violazione della legge sostanziale e processuale per avere il Magistral:o di sorveglianza indebitamente ritenuto l'identità della più recente richiesta rispetto a quella originaria che, invece, era stata disattesa perché indirizzata ad organo da quello competente e non per ragioni di merito ed avere, di conseguenza, omesso il doveroso scrutinio della sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione. , 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è fondata ed è, pertanto, passibile di a ccoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo dell'identità tra la più recente richiesta e quella già respinta con l'ordinanza emessa appena due mesi prima. Tale assunto trova, tuttavia, smentita negli atti trasmessi, che attestano come l'istanza originaria sia stata disattesa perché presentata, diversamente da quella dichiarata inammissibile, innanzi al Tribunale - anziché al Magistrato - di sorveglianza. È del tutto, evidente, dunque, che, a fronte della più recente richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto vagliare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto, dalla misura della pena espianda all'assenza di cause ostative, sino all'idoneità del domicilio indicato.Rebus sic stantibus, l'ordinanza impugnata si connpta, pertanto, per sostanziale mancanza di motivazione, tale da integrare la denunciata violazione di legge. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza per un nuovo giudizio, esente dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di R