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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 14946/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. modif., convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, e la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deliberata il 15/06/2022, il Tribunale del riesame di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, aveva rigettato la richiesta di sequestro avanzata, per quanto è qui di interesse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], disponeva il sequestro prevenivo, finalizzato alla confisca per equivalente di beni per un valore, quanto a Riolfo, di euro 2.087.060,54 ritenuto profitto dei reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5) e 6), e, quanto ad Ardizzone, di euro 1.594.477 ritenuto profitto dei reati di cui ai capi 9) e 13), nonché di euro 139.205,70 provento del delitto di bancarotta di cui al capo 12), lett. f).

2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 310 e 322-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 568 cod. proc. pen., per violazione del principio di autonomia dei mezzi di impugnazione nella parte in cui il P.M., con un unico atto (qualificato come "dichiarazione di appello del Pubblico Ministero art. 310 cod. proc. pen.") ha contestualmente impugnato l'ordinanza del G.I.P. di Venezia che ha rigettato sia la richiesta applicativa di misura cautelare personale che quella applicativa di misura cautelare reale, violando il principio di autonomia dei mezzi di impugnazione, laddove lo stesso Tribunale del riesame a seguito dell'appello aveva iscritto due procedimenti, con due distinte udienze e due distinti provvedimenti decisori.

L'appello ex art. 310 cod. proc. pen. ha mosso non specifiche contestazioni a entrambi i profili, ma argomenti di sistema e integranti generiche violazioni di legge, quali l'omessa motivazione, l'abnormità del provvedimento e la sua manifesta contraddittorietà.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 240, 240-bis, 322-ter e 648-ter cod. pen., nonché dell'art. 12-bis d.

Igs. n. 74 del 2000, e inammissibilità della domanda cautelare proposta dal P.M. e avente a oggetto la sola richiesta di sequestro preventivo per equivalente in quanto non preceduta da domanda di sequestro diretto in relazione ai capi 9, 13, 26 e 28, nonché al capo 12 (rigettato dal Tribunale del riesame), nonché dello stesso appello del P.M., che, nell'impugnazione, non ha richiamato gli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., il che comunque impediva la riqualificazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in sequestro preventivo diretto.

Quanto a [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., inconferente è il riferimento al loro fallimento, posto che la sussistenza delle condizioni applicative del sequestro diretto avrebbe dovuto avere come obiettivo i soggetti giuridici che dai reati avevano ottenuto un beneficio, anche fiscale, laddove la valutazione di non utilità del sequestro diretto è stata operata solo con riguardo a dette società, ma non con riferimento alle altre società direttamente o indirettamente riferibili a Celotto che hanno beneficiato dei proventi dell'attività distrattiva e dei relativi benefici fiscali.

2.3. Il terzo motivo denuncia motivazione apparente e violazione dell'art. 648-ter cod. pen. in ordine al fumus commissi delicti per i delitti di autoriciclaggio di cui ai capi 26 e

28. Erroneamente la sentenza impugnata ha considerato simultaneamente i reati di bancarotta fraudolenta di cui al capo 12 sub d) ed f) e di autoriciclaggio di cui ai capi 26 e 28 in relazione a due operazioni avvenute senza soluzione di continuità temporale.

3. Avverso la medesima ordinanza del 15/06/2022 del il Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali, in relazione all'omessa notifica al codifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'ordinanza impugnata, così integrando una nullità a regime intermedio come si desume applicando analogicamente i princìpi statuiti in tema di fissazione dell'udienza, avviso della conclusione delle indagini e deposito della sentenza di primo grado.

3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali in relazione alla proposizione da parte del P.M. di un unico atto di appello al fine di chiedere la riforma dell'ordinanza di rigetto della misura cautelare sia personale che reale, posto che l'art. 310 cod. proc. pen. richiama gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., laddove l'appello in esame non articola specifiche contestazioni, ma è assolutamente generico. 3.3.

Il terzo motivo denuncia inosservanza delle norme penali in relazione alla mancata richiesta di sequestro diretto da parte del Pubblico Ministero.

E' vero che le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che interessano l'operato di Riolfo sono fallite, ma è anche comprovato che esse non sono incapienti, sicché doveva essere richiesto il sequestro diretto nei confronti delle società.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere rigettati.

2. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di Riolfo è manifestamente infondato.

Nessun vizio affligge il provvedimento impugnato e nessuna invalidità è comminata per la fattispecie dedotta dal ricorrente, che, attenendo alla fase della comunicazione/notificazione del provvedimento non può certo inficiare la sua legittimità.

Peraltro, il Tribunale del riesame si è attenuto al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui nel giudizio di riesame, per effetto del rinvio operato dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., l'avviso di deposito del provvedimento decisorio deve essere notificato al solo difensore destinatario dell'avviso di udienza e non anche a quelli nominati successivamente che, se intendono intervenire nella fase impugnatoria dell'ordinanza di riesame, hanno l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore (Sez. 6, n. 20734 del 20/04/2021, Ippedico, Rv. 281274).

Pertanto, è immune da vizi il mancato avviso di deposito dell'ordinanza all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, da accertamenti della Cancelleria di questa Corte, non risulta iscritto all'Albo dei cassazionisti).

3. Il primo motivo del ricorso Ardizzone e il secondo motivo del ricorso Riolfo sono manifestamente infondati, in quanto l'unicità dell'atto con il quale si impugna la (peraltro anch'essa documentalmente unitaria) decisione di rigetto non è in contrasto con alcuna norma, laddove la specificità dell'atto di impugnazione deve essere apprezzata in rapporto all'analiticità e, più in generale, ai contenuti dell'atto impugnato, raffronto, questo, al quale entrambi i ricorsi si sono, in buona sostanza, sottratti.

4. Il secondo motivo del ricorso Ardizzone e il terzo motivo del ricorso Riolfo non sono fondati.

In premessa, mette conto ribadire che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società (o, può aggiungersi, del suo amministratore di fatto) solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Bennati, Rv. 275687).

L'ordinanza impugnata dà atto che i capi in relazione ai quali è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente si riferiscono a società (ossia [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) che erano già state svuotate del relativo patrimonio e dichiarate fallite.

Il ricorso nell'interesse di Riolfo contesta questo rilievo, osservando che esse (e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. oggetto di complesse vicende di fusione diffusamente ricostruite nel provvedimento impugnato) sono capienti, ma il rilievo - oltre che in toto versato in fatto - è del tutto irrilevante alla luce dello spossessamento dei beni della fallita che consegue alla dichiarazione di fallimento.

Il ricorso nell'interesse di Ardizzone richiama i capi 9) (reato tributario relativo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggetto dell'operazione di fusione che la incorporò in [OSCURATO:SOCIETA].: pag. 7 dell'ordinanza impugnata), 13) (reato tributario relativo a [OSCURATO:SOCIETA].), 26) e 28) (autoriciclaggio di somme provento di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione), ma tutti si riferiscono a società fallite: la critica del ricorrente secondo cui la valutazione di insussistenza delle condizioni per il sequestro diretto doveva essere effettuata nei confronti dei soggetti che avevano ottenuto un beneficio, anche fiscale, non coglie nel segno, perché trascura di considerare che le società convolte nell'autoriciclaggio ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] &Wellness di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) sono tutte qualificate dall'ordinanza impugnata (pagg. 10 s.) come meramente fittizie, il che conferma anche da questo punto di vista l'inutile escussione del rispettivo patrimonio sociale.

5. Anche il terzo motivo del ricorso Ardizzone non merita accoglimento.

Lungi dal risolversi nell'atto distrattivo, i due fatti di autoriciclaggio, nei termini in cui sono stati ricostruiti dal giudice dell'appello cautelare, hanno visto, nel capo 26), l'acquisto del ramo d'azienda dlla società [OSCURATO:SOCIETA]. operato, però, non dalla fallita ma da altra società ([OSCURATO:PERSONA]) cui la somma distratta era stata direttamente consegnata, mentre, con riferimento al capo 28, la somma distratta è stata impiegata in un'asta del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. con il versamento operato, ancora una volta, non dalla fallita, ma da altra società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.).6.

Pertanto, complessivamente valutati, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. modif., convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, e la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 15/06/2022, il Tribunale del riesame di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, aveva rigettato la richiesta di sequestro avanzata, per quanto è qui di interesse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], disponeva il sequestro prevenivo, finalizzato alla confisca per equivalente di beni per un valore, quanto a Riolfo, di euro 2.087.060,54 ritenuto profitto dei reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5) e 6), e, quanto ad Ardizzone, di euro 1.594.477 ritenuto profitto dei reati di cui ai capi 9) e 13), nonché di euro 139.205,70 provento del delitto di bancarotta di cui al capo 12), lett. f). 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 310 e 322-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 568 cod. proc. pen., per violazione del principio di autonomia dei mezzi di impugnazione nella parte in cui il P.M., con un unico atto (qualificato come "dichiarazione di appello del Pubblico Ministero art. 310 cod. proc. pen.") ha contestualmente impugnato l'ordinanza del G.I.P. di Venezia che ha rigettato sia la richiesta applicativa di misura cautelare personale che quella applicativa di misura cautelare reale, violando il principio di autonomia dei mezzi di impugnazione, laddove lo stesso Tribunale del riesame a seguito dell'appello aveva iscritto due procedimenti, con due distinte udienze e due distinti provvedimenti decisori. L'appello ex art. 310 cod. proc. pen. ha mosso non specifiche contestazioni a entrambi i profili, ma argomenti di sistema e integranti generiche violazioni di legge, quali l'omessa motivazione, l'abnormità del provvedimento e la sua manifesta contraddittorietà. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 240, 240-bis, 322-ter e 648-ter cod. pen., nonché dell'art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000, e inammissibilità della domanda cautelare proposta dal P.M. e avente a oggetto la sola richiesta di sequestro preventivo per equivalente in quanto non preceduta da domanda di sequestro diretto in relazione ai capi 9, 13, 26 e 28, nonché al capo 12 (rigettato dal Tribunale del riesame), nonché dello stesso appello del P.M., che, nell'impugnazione, non ha richiamato gli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., il che comunque impediva la riqualificazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in sequestro preventivo diretto. Quanto a [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., inconferente è il riferimento al loro fallimento, posto che la sussistenza delle condizioni applicative del sequestro diretto avrebbe dovuto avere come obiettivo i soggetti giuridici che dai reati avevano ottenuto un beneficio, anche fiscale, laddove la valutazione di non utilità del sequestro diretto è stata operata solo con riguardo a dette società, ma non con riferimento alle altre società direttamente o indirettamente riferibili a Celotto che hanno beneficiato dei proventi dell'attività distrattiva e dei relativi benefici fiscali. 2.3. Il terzo motivo denuncia motivazione apparente e violazione dell'art. 648-ter cod. pen. in ordine al fumus commissi delicti per i delitti di autoriciclaggio di cui ai capi 26 e 28. Erroneamente la sentenza impugnata ha considerato simultaneamente i reati di bancarotta fraudolenta di cui al capo 12 sub d) ed f) e di autoriciclaggio di cui ai capi 26 e 28 in relazione a due operazioni avvenute senza soluzione di continuità temporale. 3. Avverso la medesima ordinanza del 15/06/2022 del il Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali, in relazione all'omessa notifica al codifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'ordinanza impugnata, così integrando una nullità a regime intermedio come si desume applicando analogicamente i princìpi statuiti in tema di fissazione dell'udienza, avviso della conclusione delle indagini e deposito della sentenza di primo grado. 3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali in relazione alla proposizione da parte del P.M. di un unico atto di appello al fine di chiedere la riforma dell'ordinanza di rigetto della misura cautelare sia personale che reale, posto che l'art. 310 cod. proc. pen. richiama gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., laddove l'appello in esame non articola specifiche contestazioni, ma è assolutamente generico. 3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza delle norme penali in relazione alla mancata richiesta di sequestro diretto da parte del Pubblico Ministero. E' vero che le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che interessano l'operato di Riolfo sono fallite, ma è anche comprovato che esse non sono incapienti, sicché doveva essere richiesto il sequestro diretto nei confronti delle società. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di Riolfo è manifestamente infondato. Nessun vizio affligge il provvedimento impugnato e nessuna invalidità è comminata per la fattispecie dedotta dal ricorrente, che, attenendo alla fase della comunicazione/notificazione del provvedimento non può certo inficiare la sua legittimità. Peraltro, il Tribunale del riesame si è attenuto al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui nel giudizio di riesame, per effetto del rinvio operato dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., l'avviso di deposito del provvedimento decisorio deve essere notificato al solo difensore destinatario dell'avviso di udienza e non anche a quelli nominati successivamente che, se intendono intervenire nella fase impugnatoria dell'ordinanza di riesame, hanno l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore (Sez. 6, n. 20734 del 20/04/2021, Ippedico, Rv. 281274). Pertanto, è immune da vizi il mancato avviso di deposito dell'ordinanza all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, da accertamenti della Cancelleria di questa Corte, non risulta iscritto all'Albo dei cassazionisti). 3. Il primo motivo del ricorso Ardizzone e il secondo motivo del ricorso Riolfo sono manifestamente infondati, in quanto l'unicità dell'atto con il quale si impugna la (peraltro anch'essa documentalmente unitaria) decisione di rigetto non è in contrasto con alcuna norma, laddove la specificità dell'atto di impugnazione deve essere apprezzata in rapporto all'analiticità e, più in generale, ai contenuti dell'atto impugnato, raffronto, questo, al quale entrambi i ricorsi si sono, in buona sostanza, sottratti. 4. Il secondo motivo del ricorso Ardizzone e il terzo motivo del ricorso Riolfo non sono fondati. In premessa, mette conto ribadire che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società (o, può aggiungersi, del suo amministratore di fatto) solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Bennati, Rv. 275687). L'ordinanza impugnata dà atto che i capi in relazione ai quali è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente si riferiscono a società (ossia [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) che erano già state svuotate del relativo patrimonio e dichiarate fallite. Il ricorso nell'interesse di Riolfo contesta questo rilievo, osservando che esse (e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. oggetto di complesse vicende di fusione diffusamente ricostruite nel provvedimento impugnato) sono capienti, ma il rilievo - oltre che in toto versato in fatto - è del tutto irrilevante alla luce dello spossessamento dei beni della fallita che consegue alla dichiarazione di fallimento. Il ricorso nell'interesse di Ardizzone richiama i capi 9) (reato tributario relativo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggetto dell'operazione di fusione che la incorporò in [OSCURATO:SOCIETA].: pag. 7 dell'ordinanza impugnata), 13) (reato tributario relativo a [OSCURATO:SOCIETA].), 26) e 28) (autoriciclaggio di somme provento di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione), ma tutti si riferiscono a società fallite: la critica del ricorrente secondo cui la valutazione di insussistenza delle condizioni per il sequestro diretto doveva essere effettuata nei confronti dei soggetti che avevano ottenuto un beneficio, anche fiscale, non coglie nel segno, perché trascura di considerare che le società convolte nell'autoriciclaggio ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] &Wellness di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) sono tutte qualificate dall'ordinanza impugnata (pagg. 10 s.) come meramente fittizie, il che conferma anche da questo punto di vista l'inutile escussione del rispettivo patrimonio sociale. 5. Anche il terzo motivo del ricorso Ardizzone non merita accoglimento. Lungi dal risolversi nell'atto distrattivo, i due fatti di autoriciclaggio, nei termini in cui sono stati ricostruiti dal giudice dell'appello cautelare, hanno visto, nel capo 26), l'acquisto del ramo d'azienda dlla società [OSCURATO:SOCIETA]. operato, però, non dalla fallita ma da altra società ([OSCURATO:PERSONA]) cui la somma distratta era stata direttamente consegnata, mentre, con riferimento al capo 28, la somma distratta è stata impiegata in un'asta del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. con il versamento operato, ancora una volta, non dalla fallita, ma da altra società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.).6. Pertanto, complessivamente valutati, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle
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