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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22607/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 115.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui, in data 28.9.2021, il Tribunale capitolino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2.kicorre per cassazione l'imputato personalmente dedLcendo violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 603 cod. proc. per. e mancanza, e/o manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione oltre che travisamento della prova.

3. Il ricorso è inammissibile proprio in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01).

Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, C:ost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 115.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui, in data 28.9.2021, il Tribunale capitolino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2.kicorre per cassazione l'imputato personalmente dedLcendo violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 603 cod. proc. per. e mancanza, e/o manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione oltre che travisamento della prova. 3. Il ricorso è inammissibile proprio in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, C:ost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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