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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 04393/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24127/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoROVEDA ANGELA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 1074/2014 depositata il27/02/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate ricorreva, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento delle impugnazioni riunite, proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA], incorporante della [OSCURATO:PERSONA] spa e del [OSCURATO:SOCIETA], contro quattro avvisi di liquidazione di maggiori imposte di registro relative ad atti (meglio indicati a pagina 2 del ricorso) di cessione di rami di azienda posti in essere dalle predette società incorporate, in qualità di cedenti, con la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], con la [OSCURATO:PERSONA] spa e con la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spa, in qualità di cessionarie.

Le cessionarie avevano impugnato gli avvisi loro notificati con distinti ricorsi.

2. la [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso;

3. In data 10 giugno 2019, la [OSCURATO:SOCIETA] presentava, ai sensi dell'art. 6 del d.l.119/2018, conv. con modif. in l. n. 136 del2018,, istanza di sospensione della causa relativa all'avviso inerente l'atto di cessione tra [OSCURATO:PERSONA] spa e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] deducendo di essersi avvalsa, per la definizione della causa, del pagamento già effettuato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

Con l'istanza dava conto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1306, comma 2, c.c., del passaggio in giudicato, avvenuto dopo la data dell'udienza di trattazione davanti alla CTR, di sentenze favorevoli alle coobbligate solidali Banco di Ragusa, [OSCURATO:PERSONA] e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

4. In data 28 dicembre 2020, la [OSCURATO:SOCIETA] presentava istanza di trattazione ai sensi comma 13 dell'art. 6 del d.l.119/2018, cit. con richiesta di dichiarazione di estinzione della causa per cui aveva fatto istanza di sospensione (v. sopra punto 3.).

Richiamava quanto alle altre tre cause la precedente istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'esame dei motivi è assorbito dai seguenti rilievi.

1.1. La causa relativa all'atto (indicato come rep.34939 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] è stata definita in via agevolata ai sensi del d.l.119/2018, art. 6.

La controricorrente ha infatti documentato che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto istanza di definizione della causa sul medesimo atto impositivo versando il dovuto e che essa controricorrente il 30 maggio 2019 ha fatto analoga istanza dichiarando di volersi avvalere del pagamento già eseguito dalla coobbligata.

1.2. Per le altre tre cause, relative rispettivamente all'atto (indicato come rep.34945 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], all'atto (indicato come rep.34994 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e all'atto (indicato come rep.34940 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra [OSCURATO:SOCIETA] e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spa, la controricorrente legittimamente ha invocato l'art. 1306, comma 2, c.c.

1.2.1. L’art.1306, c.c., dopo avere, al comma 1, disposto che “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”, prevede, al comma 2, che “gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può̀ opporre a ciascuno di essi”.

Questa Corte ha affermato che “Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già̀ formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (per tutte, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.18154 del 05/07/2019; v. altresì, in tema di applicazione dell'art. 1306 c.c. alla solidarietà tributaria, SU 22 giugno 1991, n. 7053).

Nel caso di specie, come documentato dalla ricorrente mediante allegati all'istanza del 10 giugno 2019, le società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] spa e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spa hanno ottenuto sentenze di annullamento degli atti impositivi identici a quelli notificati alle società incorporate dalla ricorrente medesima; le sentenze sono passate in giudicato dopo l'udienza di trattazione davanti alla CTR (7 febbraio 2014); le sentenze non sono basate su ragioni personali delle condebitrici e sono basate invece sulla correttezza dell'imposta autoliquidata al momento della registrazione.

3. Va quindi dichiarata la estinzione del giudizio per quanto riferito all'avviso di accertamento n.08/IT/034939/000/P001 ai sensi dell'art. 6 d.l. 119 cit. con spese a carico di chi le ha anticipate e il ricorso dell'Agenzia delle Entrate deve essere rigettato per il resto a spese compensate attesa la sopravvenienza della assorbente ragione di rigetto.

4. L'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 né a carico dell'Agenzia delle Entrate trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; PQM la Corte dichiara estinto il giudizio per quanto riferito all'avviso di accertamento n.08/IT/034939/000/P001 con spese a carico di chi le ha anticipate; rigetta, per il resto, il ricorso dell'Agenzia delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24127/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoROVEDA ANGELA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1074/2014 depositata il27/02/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate ricorreva, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento delle impugnazioni riunite, proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA], incorporante della [OSCURATO:PERSONA] spa e del [OSCURATO:SOCIETA], contro quattro avvisi di liquidazione di maggiori imposte di registro relative ad atti (meglio indicati a pagina 2 del ricorso) di cessione di rami di azienda posti in essere dalle predette società incorporate, in qualità di cedenti, con la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], con la [OSCURATO:PERSONA] spa e con la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spa, in qualità di cessionarie. Le cessionarie avevano impugnato gli avvisi loro notificati con distinti ricorsi. 2. la [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso; 3. In data 10 giugno 2019, la [OSCURATO:SOCIETA] presentava, ai sensi dell'art. 6 del d.l.119/2018, conv. con modif. in l. n. 136 del2018,, istanza di sospensione della causa relativa all'avviso inerente l'atto di cessione tra [OSCURATO:PERSONA] spa e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] deducendo di essersi avvalsa, per la definizione della causa, del pagamento già effettuato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] di Milano. Con l'istanza dava conto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1306, comma 2, c.c., del passaggio in giudicato, avvenuto dopo la data dell'udienza di trattazione davanti alla CTR, di sentenze favorevoli alle coobbligate solidali Banco di Ragusa, [OSCURATO:PERSONA] e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 4. In data 28 dicembre 2020, la [OSCURATO:SOCIETA] presentava istanza di trattazione ai sensi comma 13 dell'art. 6 del d.l.119/2018, cit. con richiesta di dichiarazione di estinzione della causa per cui aveva fatto istanza di sospensione (v. sopra punto 3.). Richiamava quanto alle altre tre cause la precedente istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame dei motivi è assorbito dai seguenti rilievi. 1.1. La causa relativa all'atto (indicato come rep.34939 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] è stata definita in via agevolata ai sensi del d.l.119/2018, art. 6. La controricorrente ha infatti documentato che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto istanza di definizione della causa sul medesimo atto impositivo versando il dovuto e che essa controricorrente il 30 maggio 2019 ha fatto analoga istanza dichiarando di volersi avvalere del pagamento già eseguito dalla coobbligata. 1.2. Per le altre tre cause, relative rispettivamente all'atto (indicato come rep.34945 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], all'atto (indicato come rep.34994 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e all'atto (indicato come rep.34940 Serie IT) di cessione di ramo di azienda tra [OSCURATO:SOCIETA] e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spa, la controricorrente legittimamente ha invocato l'art. 1306, comma 2, c.c. 1.2.1. L’art.1306, c.c., dopo avere, al comma 1, disposto che “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”, prevede, al comma 2, che “gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può̀ opporre a ciascuno di essi”. Questa Corte ha affermato che “Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già̀ formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (per tutte, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.18154 del 05/07/2019; v. altresì, in tema di applicazione dell'art. 1306 c.c. alla solidarietà tributaria, SU 22 giugno 1991, n. 7053). Nel caso di specie, come documentato dalla ricorrente mediante allegati all'istanza del 10 giugno 2019, le società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] spa e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] spa hanno ottenuto sentenze di annullamento degli atti impositivi identici a quelli notificati alle società incorporate dalla ricorrente medesima; le sentenze sono passate in giudicato dopo l'udienza di trattazione davanti alla CTR (7 febbraio 2014); le sentenze non sono basate su ragioni personali delle condebitrici e sono basate invece sulla correttezza dell'imposta autoliquidata al momento della registrazione. 3. Va quindi dichiarata la estinzione del giudizio per quanto riferito all'avviso di accertamento n.08/IT/034939/000/P001 ai sensi dell'art. 6 d.l. 119 cit. con spese a carico di chi le ha anticipate e il ricorso dell'Agenzia delle Entrate deve essere rigettato per il resto a spese compensate attesa la sopravvenienza della assorbente ragione di rigetto. 4. L'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 né a carico dell'Agenzia delle Entrate trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; PQM la Corte dichiara estinto il giudizio per quanto riferito all'avviso di accertamento n.08/IT/034939/000/P001 con spese a carico di chi le ha anticipate; rigetta, per il resto, il ricorso dell'Agenzia delle
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