CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 23769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25073/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1581/2021 depositata il02/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’INPS ricorre per la cassazione della sentenza n. 1581 - 2021 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 2 marzo 2021, articolando un solo motivo; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6434/2016, dichiarava risolto il contratto di locazione dell’appartamento sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dell’Inps e detenuto in locazione in virtù del contratto stipulato in data 31 dicembre 1995 da [OSCURATO:PERSONA] fissava per l’esecuzione la data del 31 maggio 2017; la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame dall’Inps che denunciava l’erroneità della pronuncia di prime cure per avere ritenuto inefficace la disdetta comunicata in data 6 marzo 1995 e quindi risolto il contratto a far data dal 31 dicembre 1996 anziché dal 31 dicembre 1995, non avendo valutato la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Roma che aveva escluso che il contratto fosse stato rinnovato dall’Inpdap, ha dichiarato risolto il contratto di locazione alla data del 31 dicembre 1995; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: 1) con un solo motivo l’Inps deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ ex art. 360 co. 1, n. 4 cod.proc.civ.». secondo la prospettazione dell’Inps, la Corte territoriale, pur avendo accolto l’appello, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si sarebbe pronunciata solo sulla domanda di risoluzione del contratto, ma non anche sulla domanda di condanna al rilascio dell’immobile; il motivo merita accoglimento, giacché come più volte è stato affermato da questa Corte «nella domanda di risoluzione, o comunque di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella di rilascio dell'immobile»: Cass. n. 848del 12/02/1982; Cass. n. 4439 del 20/08/1985; Cass. n. 20145del 18/10/2005; Cass. n. 23819 del 16/11/2007; 2) la sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Roma che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile,