CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 16977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 12544-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della Farmacia delle Terme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., nonché della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 77E51 F839N, sia quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (BN), via [OSCURATO:PERSONA], n. 118, c.f. e p.i. 01606690624, [OSCURATO:REA]; sia quale socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito; rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. RSC F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 NCL 67M09 F839N), con studio in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 37, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Pm - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata in data 30.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] delle Terme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. presentò in data 30.04.19 presso il Tribunale di Benevento domanda prenotativa ex art. 161, 6 co., l. fall., ed il Tribunale, con decreto del 08.05.19, concesse centoventi giorni per il deposito della proposta, del piano e degli altri documenti prescritti dalla legge, nominando [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] e prescrivendo il termine di trenta giorni per l’assolvimento degli obblighi informativi periodici di cui all’art. 161, 8 co., l.f.. 2. In data 07.06.2019, la Società ottemperava ai primi obblighi informativi periodici, e il Tribunale, con decreto del 26.06.19, concesse proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per il deposito della proposta. In data 05.12.2019 la società debitrice presentò la proposta e il piano di concordato preventivo, corredati della necessaria documentazione. La proposta e il piano di concordato prevedevano la continuità diretta in capo alla società proponente fino alla cessione dell’azienda in esercizio a terzi, da far intervenire a valle dell’omologa e della procedura competitiva secondo modalità fissate dal Tribunale. 3. Il Tribunale, riunita la procedura prefallimentare pendente con quella di concordato preventivo, pronunciava in data 30.09/08.10.20 decreto di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 inammissibilità della proposta di concordato preventivo e sentenza n. 28/2020 di fallimento della società e del socio accomandatario. 4. Il Tribunale, dopo aver qualificato il concordato come liquidatorio (e superando quella fornita dalla società ricorrente come concordato con continuità indiretta), ha recepito i rilievi sollevati dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 173 l. fall., rilevando la commissione di atti in frode dei creditori e la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice. Avverso entrambi i provvedimenti la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], sia quale legale rappresentante della società Farmacia delle Terme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. sia quale socia accomandataria, proponeva tempestivo reclamo ex art. 18 l. fall., al quale si contrapponeva il solo Fallimento. 5. Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Napoli ha accolto il reclamo ex art. 18 l. fall. così presentato dall’odierna controricorrente, revocando la dichiarazione di fallimento della predetta società Farmacia delle Terme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] e disponendo la rimessione degli atti al Tribunale di Benevento per la prosecuzione della procedura di concordato preventivo. La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse – che il concordato presentato dalla società debitrice dovesse essere qualificato come concordato con continuità ex art. 186 bis l. fall., dovendosi dare prevalenza alla volontà negoziale della parte istante che, nella proposta, aveva previsto la soddisfazione dei creditori mediante le risorse finanziarie conseguenti alla cessione dell’azienda in esercizio e contenendo il piano la specifica indicazione dei ricavi e dei costi attesi dalla prosecuzione dell’attività e la previsione del fabbisogno necessario e della relativa copertura per la continuazione gestionale, per la gestione interinale e la salvaguardia dei valori produttivi della farmacia in vista della vendita a terzi con procedura competitiva; ha inoltre osservato che - quanto alla contestazione di atto in frode relativamente alla posta contabile di «crediti verso soci per prelievo utili» (consistenti in prelevamenti effettuati dai soci nel corso degli anni, quale remunerazione per l’attività svolta e per le esigenze di sussistenza del socio) - non si trattava di un fatto ovvero atto “occultato” dal debitore proponente bensì di un fatto che nella sua materialità si assumeva essere stato effettuato, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 anteriormente alla domanda di concordato preventivo, in frode ai creditori essendosi concretato in una sottrazione dell’attivo patrimoniale posto poi a disposizione del ceto creditorio; ha dunque evidenziato che l’analitica indicazione, contenuta nella proposta e nel piano, della genesi dei prelevamenti volti alla remunerazione dell’attività svolta all’interno della farmacia e al sostentamento dei soci nonché delle ragioni dell’appostazione contabile dell’iscrizione del credito assunto dalla società nei confronti dei soci da compensarsi con gli utili, escludeva in radice la fondatezza del rilievo ex art. 173 l. fall. nei termini di difetto di adeguata rappresentazione ai creditori delle predette operazioni; ha inoltre osservato – quanto alla svalutazione del 22% del credito verso la [OSCURATO:PERSONA] – che, oltre alla sua ridotta significatività nell’ambito del concordato (rappresentando, invero, poco meno del 2,8% del totale dell’attivo della società), il deficit di attestazione affermato dal Tribunale era stato comunque colmato, previa verifica incrociata della contabilità di entrambe le società, tramite l’integrazione della relazione attestativa del professionista nominato; quanto ai rilievi sollevati in merito alla voce contabile «disponibilità liquide», ha evidenziato che le movimentazioni di cassa rilevate dal Tribunale, ossia la rilevazione contabile delle movimentazioni finanziarie anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo in bianco (dalle quali sarebbe scaturita una riduzione della cassa ed un incremento delle voci attive relative ai crediti verso i soci) erano quelle verificatesi dal 2018 alla data di proposizione della domanda prenotativa, in parte tardivamente registrate, ma analiticamente riportate nella memoria ex art. 162 l. fall., ammontanti ad euro 127.298,46 ed euro 55.850 per crediti verso la [OSCURATO:PERSONA] di cui la socia accomandataria era socia gerente, e dunque integranti prelievi per il sostentamento di quest’ultima e per far fronte ad esigenze di liquidità della predetta farmacia; quanto infine al contestato pagamento del credito della Farbanca da parte della società proponente senza la preventiva autorizzazione del Tribunale, ha evidenziato che era emerso documentalmente che i pagamenti in questione non erano stati effettuati dalla società reclamante bensì dal debitore ceduto Asl cui era seguita tempestiva richiesta a quest’ultima di effettuare i pagamenti sul conto corrente acceso presso altro istituto di credito indicato F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 dalla proponente e con saldo attivo nonché la cessione dei crediti Asl in favore di Farbanca, a monte, avvenuta con atto pubblico del 6.6.2017, essendosi dunque concretizzata una cessione di credito a scopo di garanzia pro solvendo con immediata efficacia traslativa del credito ceduto dal cliente alla banca; e dovendosi ritenere che, nel caso di anticipazione contro cessione del credito, gli effetti della operazione si esaurivano al momento del perfezionamento dell’accordo e che risultava anche irrilevante la previsione di un patto di compensazione in quanto il diritto della banca di incamerare le somme non derivava da quest’ultimo quanto piuttosto dell’acquisita titolarità, a monte, del credito. 2. La sentenza, pubblicata il 30.3.2021, è stata impugnata da Fallimento della Farmacia delle Terme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., nonché della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante e socia di Farmacia delle Terme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.186 bis l. fall., ovvero, in via subordinata, omesso esame delle sue difese, sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nella qualificazione del concordato come concordato in continuità aziendale. Osserva il fallimento ricorrente che, nella ipotesi in cui il concordato preveda la prosecuzione dell’attività oltre alla liquidazione dei beni, lo stesso non possa definirsi sic et simpliciter in continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall., essendo sempre necessario valutare caso per caso quale componente (liquidatoria ovvero in continuità) incida maggiormente sulla soddisfazione dei creditori, dovendosi far riferimento al cd. criterio della prevalenza in termini quantitativi che consiste nel valutare se il maggior ricavo, destinato alla soddisfazione del ceto creditorio, derivi dalla continuazione dell’attività aziendale ovvero dalla vendita dei beni. Si evidenzia che, sulla scorta dei predetti criteri valutativi, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 il concordato in esame avrebbe dovuto essere qualificato come liquidatorio, derivando la soddisfazione dei creditori esclusivamente dalla vendita del complesso aziendale mentre nessuna risorsa era prevista come proveniente dalla continuità aziendale. Osserva ancora il fallimento ricorrente che nel piano concordatario della Farmacia delle Terme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. non si rinveniva alcun riferimento ai costi e ai ricavi che la detta società avrebbe sostenuto per la prosecuzione dell’attività e del relativo rischio di impresa ricadente sui creditori. 1.1 Il motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. 1.1.1 Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo il quale il concordato preventivo - in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale - rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l.fall., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito; la norma in parola non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 15/01/2020, n. 734). E’ stato infatti affermato che nel contesto normativo attuale non è possibile ipotizzare un novero di possibili forme di concordato (liquidatorio, in continuità, misto con prevalenza dell'una o dell'altra componente) ma individua, più semplicemente, un istituto di carattere generale, regolato dagli artt. 160 e ss. legge fall., e una ipotesi speciale rispetto ad esso, prevista dall'art. 186-bis legge fall.. A ciò va aggiunto che la terminologia di concordato misto è stata utilizzata, in termini descrittivi, per individuare un concordato di contenuto complesso il cui piano preveda, accanto a una continuazione dell'attività d'impresa, una liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio della stessa.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 Ebbene, è stato così precisato nell’arresto da ultimo citato (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa) che l'individuazione del canone regolante il concordato il cui piano abbia un contenuto complesso deve giocoforza trovare soluzione ponendo attenzione all'attuale contesto normativo, che si struttura - come detto - attraverso l'individuazione di una disciplina di carattere generale a cui si accompagna, in termini di specialità con l'introduzione di regole peculiari rispetto alla fattispecie comune, il disposto dell'art. 186-bis legge fall. Questa norma, all'ultimo periodo del suo primo comma, include espressamente nel novero regolato dalla disciplina speciale il caso in cui il piano preveda «anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa» (cfr. Cass. 2020/734, cit. supra). Ne consegue che la compresenza nel piano di attività liquidatorie che si accompagnino alla prosecuzione dell'attività aziendale è espressamente contemplata dal legislatore, all'interno della norma, speciale e derogatoria dei criteri generali, di cui all'art. 186-bis legge fall., non lasciando ciò spazio a equivoci in merito al fatto che tale normativa governi la fattispecie, vale a dire che il concordato tradizionalmente definito come misto sia, nelle intenzioni del legislatore, un concordato in continuità che prevede la dismissione di beni (così sempre Cass. 2020/734, cit. supra). Risulta pertanto evidente che il dato normativo in esame non evoca alcun rapporto di prevalenza di una parte dei beni rispetto all'altra a cui è riservata diversa sorte, ma fa riferimento alla liquidazione dei beni "non funzionali all'esercizio dell'impresa", implicitamente ritenendo che quelli funzionali siano invece destinati alla prosecuzione dell'attività aziendale. Con la conseguenza già sopra evidenziata che la regola prevista dalla norma non riguarda la quantità delle porzioni a cui sia affidato un diverso destino (e la conseguente prevalenza dell'una rispetto all'altra in funzione delle risorse da devolvere alla soddisfazione dei creditori), ma la funzionalità di una porzione dei beni alla continuazione dell'impresa in uno scenario concordatario (cfr. sempre: Cass.2020/734, cit. supra). Si tratta, dunque, di una clausola elastica, fondata su un criterio qualitativo piuttosto che quantitativo, che investe una parte dei beni aziendali, da apprezzarsi non nella loro mera materiale consistenza, ma in funzione, per la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 porzione non destinata alla vendita, della possibilità di poter essere organizzati per l'esercizio dell'impresa o di una sua parte. Ne consegue che il parametro della funzionalità impone all'interprete di indagare l'effettivo persistere di una continuità d'impresa che, sia pur in misura limitata o ridotta a taluni rami o sedi, assuma una sua autonoma rilevanza in termini economici ed a cui i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali (cfr. Cass. 2020/734, cit. supra). 1.1.2 Ciò posto, risulta evidente che la doglianza articolata dal fallimento ricorrente – che vorrebbe rintracciare nella mancata applicazione del cd. criterio quantitativo da parte della corte territoriale l’erronea applicazione alla fattispecie concreta in esame del disposto normativo di cui al sopra ricordato art. 186bis l. fall. – non è condivisibile, e ciò proprio perché, diversamente, la corte partenopea ha invece correttamente applicato il principio di diritto sopra ricordato (e qui di nuovo affermato). Ed invero, il giudice di appello – riscontrando che il tratto distintivo del concordato in continuità è dato proprio dalla previsione di una delle fattispecie tipiche di cui all’art. 186 bis l.f. di prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, ovvero di cessione dell'azienda in esercizio o di conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione - ha rilevato che, nel caso in esame, il piano concordatario prevedeva proprio la continuità diretta da parte dell’imprenditore finalizzato alla successiva cessione dell’azienda in esercizio a terzi, così correttamente qualificando il concordato come in continuità e del pari correttamente applicando il disposto normativo dettato dall’art. 186-bis l. fall. 1.1.3 Da ultimo va aggiunto che l’ulteriore censura incentrata sull’ «omesso esame delle difese della Curatela» - in quanto, secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe deciso «omettendo di esaminare quanto evidenziato dal Fallimento della Farmacia delle Terme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in merito all’assenza di previsioni nel piano concordatario dei costi e dei ricavi relativi al periodo della continuità aziendale» – risulta invece inammissibile perché, da un lato, si fonda su una serie di documenti dei quali non indica neppure la collocazione nel fascicolo processuale (come prescritto dall’art. 366, primo comma, n.6, cod. proc. civ.) F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 e, dall’altro, perché la mancanza di indicazioni nel piano in ordine ai costi e ricavi della prevista continuità aziendale è stata invero negata dalla stessa Corte di merito (che ha fatto, invece, specifico riferimento a tale indicazione) e la censura espressa al riguardo nell’illustrazione del motivo fa riferimento al contenuto di documenti (la cui parziale trascrizione peraltro non sembra affatto confermare gli assunti del ricorrente) senza, anche qui, indicarne la collocazione nel fascicolo processuale. A ciò va aggiunto che il giudice del merito non è tenuto neanche a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., 09/02/2021, n. 3104; Cass. civ. Sent., 29/07/2011, n. 16650; Cass. civ., 09/02/2021, n. 3126; Cass. civ., 02/12/2014, n. 25509). Analogo rilievo di inammissibilità della censura (e per le medesime ragioni qui esposte) deve essere ripetuto in relazione al denunciato vizio di «omesso esame delle difese della curatela», avanzato in via subordinata dal fallimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., anche nel secondo e terzo motivo di ricorso che si vanno qui di seguito ad esaminare. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 173 l. fall., e in subordine omesso esame delle difese della curatela in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Si evidenzia da parte del fallimento ricorrente la violazione da parte della Corte distrettuale dell’art. 173 l fall. in ordine alla erronea individuazione degli atti in frode. Osserva ancora il ricorrente che la consegna da parte del proponente il concordato al commissario giudiziale delle scritture contabili e fiscali obbligatorie ha la funzione di consentire a quest’ultimo di procedere alle necessarie verifiche ed accertamenti di sua competenza, non rappresentando le predette scritture lo strumento con il quale il debitore porta a conoscenza dei creditori tutti gli elementi rilevanti ai fini della espressione del loro consenso sulla proposta di concordato, con la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 conseguenza che la valutazione di meritevolezza del proponente il concordato, quale requisito ormai espunto dai requisiti normativi per l’accesso alla procedura concorsuale, non condividerebbe nulla con l’accertamento da parte del commissario di atti di frode, dovendosi dunque ritenere che il comportamento tenuto prima della presentazione della domanda di concordato da parte del proponente debba comunque essere tenuto in considerazione e potendosi ritenere che lo stesso abbia avuto comunque una incidenza sullo stato di crisi della società. Osserva ancora il fallimento ricorrente che in realtà il deficit informativo posto a sostegno della domanda di revoca del concordato, ai sensi dell’art. 173, primo comma, l. fall., non potrebbe essere rimosso successivamente alla sua scoperta e dunque le informazioni fornite ai creditori dal proponente non potrebbero essere corrette dopo che il commissario giudiziale le ha rilevate come mendaci ovvero inadeguate. Si evidenzia che, non avendo potuto i soci effettuare prelievi dalla cassa sociale né tanto meno compensare tali prelievi con gli eventuali utili della società (essendo la stessa in perdita dall’esercizio 2016), allora le predette condotte dei soci avrebbero rappresentato un palese occultamento dell’attivo, senz’altro idoneo a costituire un atto in frode ai sensi dell’art. 173 l. fall. in quanto tale non rappresentato correttamente ai creditori. Osserva il fallimento che pertanto sarebbe stata erronea la valutazione della corte territoriale laddove aveva ritenuto che la voce «soci/prelevamento utili», pari all’importo di euro 268.478, rappresentasse un prelievo di natura alimentare per il socio. Lo stesso poteva ripetersi – aggiunge sempre il fallimento ricorrente – in relazione alla valutazione della posta «disponibilità liquide» per la quale già il Tribunale aveva evidenziato l’esistenza di movimenti di cassa anomali ed in ordine alla quale la Corte territoriale avrebbe omesso ogni approfondimento, limitandosi solo a rilevare che i predetti prelievi di cassa erano invece giustificati da esigenze di sostentamento e da anticipazioni di liquidità ad una società collegata. Si contesta inoltre l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata nella parte in cui si era evidenziato che l’originario deficit attestativo, riguardante la voce «crediti verso [OSCURATO:PERSONA]», sarebbe stato successivamente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 sanato da una integrazione di attestazione da parte del professionista Data pubblicazione 25/05/2022 nominato. 2.1 Anche il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 2.1.1 Quanto a questi ultimi la sentenza impugnata è conforme ai principi affermati da questa Corte di legittimità in ordine alla più corretta interpretazione degli “atti in frode” di cui all’art. 173, 1 comma, l. fall. e dunque non è rintracciabile il denunciato vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 2.1.2 Invero, rappresentano principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte quelli secondo cui gli atti di frode, presupposto della revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173, primo comma, legge fall., non possono individuarsi solo negli atti in frode ai creditori, di cui agli artt. 64 e segg. legge fall., ma è necessario che siano «accertati» dal commissario giudiziale ed abbiano una valenza potenzialmente decettiva, per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, dovendo il giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che vengano messi a disposizione dei creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta. Peraltro, nell'ambito dei fatti accertati dal commissario giudiziale rientrano, oltre ai fatti «scoperti» perché del tutto ignoti nella loro materialità, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta di concordato e nei suoi allegati, i quali, pertanto, possono dirsi accertati in quanto individuati nella loro completezza e rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori solo successivamente (cfr.Cass.Sez. 1, Sentenza n. 9050 del 18/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 17191 del 29/07/2014; Sez. 1, Ordinanza n. 15013 del 08/06/2018). Occorre cioè che si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo (cfr. anche: Sez. 1, Ordinanza n. 30537 del 26/11/2018). 2.1.3 Orbene, la corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto qui ricordati (e riaffermati), ha ritenuto che non fossero stati integrati gli atti in frode di cui all’art. 173, 1 comma, l. fall. perché le sopra ricordate poste contabili erano state specificatamente illustrate nel piano e nella proposta concordataria, di talchè non era rintracciabile alcun deficit informativo nell’illustrazione dell’attivo patrimoniale della società proponente il concordato. Si trattava, dunque, di eventi, da un lato, anteriori al deposito della domanda in bianco e, pertanto, non rilevanti, stante l’esclusione della valutazione della meritevolezza dell’imprenditore quale requisito di accesso alla procedura di concordato preventivo, e in ogni caso non occultati nella proposta e nel piano ma emergenti già dalle scritture sottoposte con le relazioni periodiche nella fase preconcordataria. Ne consegue l’infondatezza della doglianza articolata come violazione dell’art.173 l. fall. 2.1.4 Da ultimo va evidenziato che le ulteriori doglianze articolate da parte del ricorrente nel motivo di ricorso in esame prospettano, in buona sostanza, una rivalutazione della quaestio facti, come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità posto che la valutazione della natura frodatoria o meno di atti censurati ai sensi dell’art. 173 l.f. costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. I, 08/02/2017, n. 3317). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 161 l. fall. e in via subordinata sempre per vizio di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Osserva il Fallimento F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 ricorrente che il piano concordatario evidenziava, alla voce «debiti verso Data pubblicazione 25/05/2022 banche» del passivo concordatario, debiti nei confronti della Farbanca per euro 44.23,30 e che tale posta era stata improvvisamente azzerata alla data del 31.7.2019, con conseguente riduzione del debito ante concordato della corrispondente somma, così evidenziandosi il pagamento di un debito concordatario dopo la presentazione della proposta di accesso alla procedura non autorizzato dagli organi di quest’ultima. 3.1 La doglianza proposta dal fallimento è infondata. 3.1.1 Sul punto va ricordato che la Corte distrettuale ha osservato, nella motivazione qui impugnata, che «l’incasso delle somme da parte della Farbanca si appalesa del tutto legittimo … e, soprattutto, non integrante un atto che richieda la previa autorizzazione da parte del Tribunale», avendo accertato che «la reclamante ha dimostrato, attraverso la produzione in giudizio degli estratti conto della Farbanca, che i pagamenti in questione non sono stati effettuati dalla società reclamante bensì dal debitore ceduto ASL cui era seguita tempestiva richiesta a quest’ultima di effettuare i pagamenti su c/c acceso presso altro istituto bancario indicato dalla proponente e con saldo attivo, nonché la cessione dei crediti ASL in favore di Farbanca, a monte, avvenuta con atto pubblico del 6/6/2017» (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata). 3.1.2 Anche in tal caso la Corte territoriale ha fatto buon governo della norma di cui si lamenta la violazione (art. 161 l. fall.), applicando correttamente i principi affermati anche da questa Corte di legittimità. È stato infatti statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11524 del 15/06/2020) che occorre distinguere l'ipotesi in cui, all'atto dell'anticipazione bancaria, il debitore proponente avesse ceduto in garanzia pro solvendo un proprio credito verso terzi, da quella in cui avesse conferito alla banca il mandato all'incasso con annesso patto di compensazione, venendo in considerazione due distinti istituti giuridici soggetti ad una diversa disciplina. Più in particolare e per quanto rileva nella fattispecie in esame, è stato affermato nell’arresto da ultimo citato che «la cessione di credito a scopo di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 garanzia (come detto, pro solvendo), ha un'immediata efficacia traslativa del credito ceduto dal cliente della banca, la quale, essendone divenuta già titolare al momento dell'erogazione dell'anticipazione, potrà disporre come meglio crede e quindi trattenersi le somme che incasserà dal terzo. Ove ricorra tale fattispecie, l'eventuale pattuizione di un patto di compensazione … è del tutto irrilevante, atteso che il diritto della Banca di incamerare le somme incassate dal terzo non deriva dal patto di compensazione, ma dalla acquisita titolarità, a monte, del credito» (cfr. sempre Cass. n. 11524/2020, cit. supra). Ne consegue che, in relazione a quanto sopra illustrato, in caso di anticipazione contro cessione di credito, gli effetti dell'operazione si esauriscono al momento del perfezionamento dell'accordo. 3.1.3 Risulta pertanto corretta e condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale con la cessione di credito a scopo di garanzia (avente un’immediata efficacia traslativa) la banca - che ha svolto attività di anticipazione bancaria in favore della società proponente il concordato - era divenuta titolare del credito ceduto già in data 6.6.2017, con la conseguenza che i successivi pagamenti effettuati dal debitore ceduto Asl non erano comunque riconducibili alla società ammessa alla procedura pattizia e dunque non necessitavano di autorizzazione giudiziale, ai sensi dell’art. 161, 7 comma, ovvero, in ipotesi, ai sensi dell’art. 182quinquies, quinto comma, l. fall., e ciò anche al di là ogni ulteriore riflessione sull’autorizzabilità o meno del pagamento di un debito preconcordatario nel caso in esame. 4. Il quarto mezzo deduce vizio di “omesso esame degli esiti delle indagini risultanti dalla relazione ex art. 33 l. fall. della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.”. 4.1 Il motivo – per come articolato – è inammissibile. 4.1.1 Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (vale a dire aventi portata idonea a determinare direttamente un esito diverso della controversia). Trattasi di una nozione da intendersi riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non ricomprendente questioni o argomentazioni o deduzioni difensive. Di conseguenza devono ritenersi inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il predetto schema normativo all’omesso esame di queste ultime (cfr. Cass. ss.uu. 8053/2014; v. anche: Cass. civ., Sez. I, 20/01/2021, n. 976; Cass. civ., Sez. V, 13/04/2021, n. 9637; Cass. civ., Sez. I, 05/03/2014, n. 5133). Ciò premesso, risulta subito evidente che quello che il fallimento ricorrente lamenta potrebbe, al più, costituire un vizio di motivazione insufficiente, vizio che tuttavia è ormai estraneo al paradigma delineato dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. sempre Cass. civ., Sez. Unite, 8053/2014) e comunque attinge non già un «fatto storico» di cui si lamenta l’illegittima pretermissione nel ragionamento decisorio quanto piuttosto la mancata valutazione di una o più argomentazioni difensive dedotte dal ricorrente. 4.1.2 Senza contare che la censura risulta comunque formulata in modo generico e non conforme a quanto disposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo descritto in modo completo gli atti di cui lamenta l’omessa valutazione e senza neanche localizzarli nell’incarto processuale. Così formulata la doglianza è dunque irricevibile. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il fallimento ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 12544/2021 Numero sezionale 1451/2022 Numero di raccolta generale 16977/2022 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, Data pubblicazione 25/05/2022 agli