CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28109-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 119/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28109 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- R. G.28109/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Perugia, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni nella parte in cui aveva accolto l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], all'avviso di addebito con cui l'istituto previdenziale gli richiedeva il pagamento della somma di Euro 18.060,79 a titolo di contributi IVS a percentuale alla gestione commercianti, con riferimento al periodo gennaio 2012 - dicembre 2013, per i redditi percepiti in qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]. e di socio ed amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA].; la Corte territoriale ha dichiarato il Luchetti tenuto al pagamento dei soli contributi per i redditi percepiti in qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al periodo controverso, mentre ha ritenuto non dovuti i contributi per i redditi da capitale percepiti in qualità di socio non lavoratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; ha quindi annullato, l'avviso di addebito opposto, emesso dall'Inps a carico dell'appellante con riferimento alla sua partecipazione alla società di capitali; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis delle legge 14 novembre 1992, n. 438, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della legge 2 agosto 1990, n. 233, dell'art. 53, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"; sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere i redditi percepiti dal Luchetti come socio fondatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. esclusi dalla base imponibile rilevante ai fini della determinazione dei contributi dovuti alla gestione commercianti; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conv.ne con modific.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della legge 2 agosto 1990, n. 233"; valorizza il ruolo di "fondatore" della [OSCURATO:SOCIETA]. del controricorrente, rilevando che il legislatore (art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986) ha espressamente qualificato redditi da lavoro autonomo quelli conseguiti in tale posizione societaria; che in quanto redditi da lavoro autonomo essi rientrerebbero, perciò stesso, nella base imponibile contributiva; i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per logica connessione, sono infondati; la Corte territoriale ha accertato che il Luchetti non svolgeva attività lavorativa all'interno della società di capitali [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ove si recava sporadicamente per visionare e sottoscrivere documenti; che la società si avvaleva di due direttori di produzione e di una decina di dipendenti, e che i proventi che egli riceveva a titolo di partecipazione in qualità di socio erano i tipici redditi di capitale, non assimilabili ai redditi derivanti dallo svolgimento di un'attività d'impresa; ha quindi concluso, attuando il principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza n. 21540 del 2019, che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, è tenuto ad includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa -kt , •±"" così come definita dalla disciplina fiscale; in essa sono sicuramente ricompresi i redditi che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986) ma non anche i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986); il provvedimento impugnato si è confrontato, altresì, con la prospettazione dell'Inps circa la peculiare rilevanza della posizione del Luchetti di "fondatore" della società [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini dell'obbligo contributivo: a tal proposito la Corte d'appello ha rilevato che se è pur vero che la legge (art. 53, co.2 lett. d) TUIR) distingue la natura della partecipazione agli utili del socio fondatore da quella del socio non fondatore, definendo la prima reddito di lavoro autonomo e la seconda reddito di capitale, non di meno, tale distinzione non giova alla posizione dell'Inps nel caso in esame, atteso che oggetto della controversia non consiste nell' "...l'assoggettabilità di tutti i redditi di Luchetti a contribuzione nelle varie gestioni previdenziali, ma (nell') l'inclusione o meno di quota parte degli utili, prodotti dalla s.r.l. di cui l'appellato era socio nell'imponibile contributivo afferente la gestione commercianti" (p.12 sent.); ad avviso del Collegio, la questione di diritto prospettata nella fattispecie in esame coincide esattamente con quella sulla quale la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto a pronunciarsi, ritenendo incluso il reddito per la partecipazione a società di capitali nella base imponibile contributiva, solo qualora tale quota parte rientri tra i redditi d'impresa, nell'accezione contenuta nell'art. 3 bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 conv. in I. n. 438 del 1992; pertanto, correttamente la Corte d'appello ha stabilito l'irrilevanza, in questa sede, della qualità di socio fondatore della [OSCURATO:SOCIETA]. del Luchetti e della qualificazione ab origine dei redditi a lui spettanti come redditi di capitale o di lavoro autonomo; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, con distrazione in favore del difensore anticipatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 novetie 2021 [OSCURATO:PERSONA]