CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato. Considerato che il ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della ricorrente, è del tutto generico, limitandosi ad una critica apodittica, senza alcun confronto con la solida motivazione della sentenza impugnata (pagg. 4 e 5). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0