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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 33856/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 giugno 2024, la Corte di appello di Bari dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Trani che l’aveva ritenuto colpevole dei delitti indicati in dispositivo, irrogando la pena di anni sette e mesi dieci di reclusione ed euro 4.400 di multa.

La Corte barese riteneva che i motivi proposti difettassero di specificità.

2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la specificità dei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.

1. La sentenza impugnata, come si è detto, a seguito di celebrazione cartolare dell’udienza di appello, è stata pronunciata il 27 giugno 2024, riservando il deposito della motivazione nei successivi novanta giorni (entro, pertanto, il 25 settembre).

Il deposito della motivazione era avvenuto entro detto termine, il 13 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] comunque che i 45 giorni del termine per proporre impugnazione decorrevano dalla consunzione del termine per il deposito della motivazione (come si è detto: il 25 settembre) il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 9 novembre 2024.

Il ricorso, invece, è stato depositato il 12 dicembre 2024 e, pertanto, tardivamente.

2. Né il descritto quadro muta alla luce della avvenuta comunicazione all’imputato ed al suo difensore della sentenza della Corte di merito, posto che non vi era necessità alcuna di procedere a tale adempimento.

L’imputato ed il suo difensore, nel giudizio cartolare di appello, non hanno diritto alla comunicazione della sentenza depositata nei termini indicati con la lettura del dispositivo (neppure nel caso di giudizio abbreviato, sul quale, unico, si era formato un contrasto oggi risolto dalla sentenza Sez.

U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 13/01/2020, Sinito, Rv. 277470 – 01).

Né può affermarsi che la comunicazione della sentenza abbia creato un “affidamento” circa il diverso decorso del termine, posto che, in tal caso, si abbandonerebbe il rispetto del medesimo, fissato in termini perentori dalla legge, alla casualità del possibile errore umano.

3. La predetta ragione di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. ed alla medesima segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 giugno 2024, la Corte di appello di Bari dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Trani che l’aveva ritenuto colpevole dei delitti indicati in dispositivo, irrogando la pena di anni sette e mesi dieci di reclusione ed euro 4.400 di multa. La Corte barese riteneva che i motivi proposti difettassero di specificità. 2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la specificità dei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. 1. La sentenza impugnata, come si è detto, a seguito di celebrazione cartolare dell’udienza di appello, è stata pronunciata il 27 giugno 2024, riservando il deposito della motivazione nei successivi novanta giorni (entro, pertanto, il 25 settembre). Il deposito della motivazione era avvenuto entro detto termine, il 13 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] comunque che i 45 giorni del termine per proporre impugnazione decorrevano dalla consunzione del termine per il deposito della motivazione (come si è detto: il 25 settembre) il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 9 novembre 2024. Il ricorso, invece, è stato depositato il 12 dicembre 2024 e, pertanto, tardivamente. 2. Né il descritto quadro muta alla luce della avvenuta comunicazione all’imputato ed al suo difensore della sentenza della Corte di merito, posto che non vi era necessità alcuna di procedere a tale adempimento. L’imputato ed il suo difensore, nel giudizio cartolare di appello, non hanno diritto alla comunicazione della sentenza depositata nei termini indicati con la lettura del dispositivo (neppure nel caso di giudizio abbreviato, sul quale, unico, si era formato un contrasto oggi risolto dalla sentenza Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 13/01/2020, Sinito, Rv. 277470 – 01). Né può affermarsi che la comunicazione della sentenza abbia creato un “affidamento” circa il diverso decorso del termine, posto che, in tal caso, si abbandonerebbe il rispetto del medesimo, fissato in termini perentori dalla legge, alla casualità del possibile errore umano. 3. La predetta ragione di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. ed alla medesima segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33856/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris