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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 40900/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 008A3FN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 420-ter, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen. è manifestamente infondato poiché in 'contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa - quando di tale sopravvenuta condizione il giudice non sia stato posto a conoscenza e l'imputato, o il suo difensore, pur potendo, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 2, n. 17810, del 09/04/2015, Milani, Rv. 263532 - 01); osservato che la questione è stata risolta nel medesimo senso dalle Sezioni Unite affermando il principio secondo cui "in assenza della comunicazione o della rilevabilità dagli atti processuali della condizione di restrizione domiciliare, la corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell'attività processuale antecedente a tale conoscenza: all'impossibilità per chi procede di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l'onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolare al proprio giudice l'informazione inerente alla sua condizione di restrizione, onere che, in difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, esclude ogni rilevabilità successiva di causa di nullità, non esposta, né altrimenti nota al giudicante.

Pertanto, in assenza di risultanze o comunicazioni che giustifichino la presenza di impedimenti, l'accertamento di regolare costituzione delle parti, effetto del controllo conclusosi con esito positivo sulla conoscenza da parte dell'interessato sia dell'accusa elevata, che della data e del luogo del processo, rende legittimo il procedimento in assenza." (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021 dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore. della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 008A3FN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 420-ter, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen. è manifestamente infondato poiché in 'contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa - quando di tale sopravvenuta condizione il giudice non sia stato posto a conoscenza e l'imputato, o il suo difensore, pur potendo, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 2, n. 17810, del 09/04/2015, Milani, Rv. 263532 - 01); osservato che la questione è stata risolta nel medesimo senso dalle Sezioni Unite affermando il principio secondo cui "in assenza della comunicazione o della rilevabilità dagli atti processuali della condizione di restrizione domiciliare, la corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell'attività processuale antecedente a tale conoscenza: all'impossibilità per chi procede di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l'onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolare al proprio giudice l'informazione inerente alla sua condizione di restrizione, onere che, in difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, esclude ogni rilevabilità successiva di causa di nullità, non esposta, né altrimenti nota al giudicante. Pertanto, in assenza di risultanze o comunicazioni che giustifichino la presenza di impedimenti, l'accertamento di regolare costituzione delle parti, effetto del controllo conclusosi con esito positivo sulla conoscenza da parte dell'interessato sia dell'accusa elevata, che della data e del luogo del processo, rende legittimo il procedimento in assenza." (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024
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