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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 23749/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 61 n. 7, 624 e 625 n. 4 cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando tre motivi di censura; - che tutte le doglianze sono inammissibili in quanto le prime due sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; la terza, invece, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza); - che tutti i motivi, comunque, sono privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 Ilsig re estensore Il Presidente &M h- - ì ocl Stefilo P91127, , D E P 1TATA [OSCURATO:PERSONA]!I_LF_RI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 61 n. 7, 624 e 625 n. 4 cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando tre motivi di censura; - che tutte le doglianze sono inammissibili in quanto le prime due sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; la terza, invece, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza); - che tutti i motivi, comunque, sono privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Ilsig re estensore Il Presidente &M h- - ì ocl Stefilo P91127, , D E P 1TATA [OSCURATO:PERSONA]!I_LF_RI
Sentenza Cassazione n. 23749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris