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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43496/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CAPUTO Thomas, n. a Torino il 1/10/1982; avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile società cooperativa trasporti piemontesi, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando nota spese. udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l'impugnazione proposta dall'imputato, ha confermato il giudizio di responsabilità, qualificando tuttavia il fatto contestato (uso abusivo di carta carburanti aziendale, oggi avvinto alla codicistica penale all'art. 493 ter) come delitto di appropriazione indebita aggravata dalla relazione di servizio, riducendo conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado.

Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1.1. con il primo motivo la difesa lamenta violazione della legge penale sostanziale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, in relazione agli artt. 521 e 522, cod. proc. pen.cod. proc. pen.), avendo il giudice di appello violato il principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza; l'imputato era stato infatti tratto a giudizio per rispondere del delitto di uso abusivo di carta di pagamento aziendale (oggi p. e p. dyeart. 493 ter cod. pen.), mentre è stato condannato (a sorpresa in grado di appello) per il delitto di appropriazione indebita aggravata dalla relazione di servizio con il danneggiato, fatto ontologicamente diverso da quello contestato, dal quale peraltro non ha potuto difendersi; tale vizio determina la nullità della sentenza;

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per non avere la Corte, che ha riqualificato il fatto, proceduto di ufficio a riconoscere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati (art. 175 cod. pen.);

1.3. vizio esiziale di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, non avendo la Corte offerto adeguato riscontro alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello, con le quali 9i evidenziava l'incoerenza e la assurdità di una condotta commessa dal germano di un dipendente, che era già sotto osservazione aziendale per altri simili episodi, e per aver consumato una condotta facilmente verificabile a posteriori attraverso l'esame dei tabulati delle spese effettuate con le carte aziendalil affidate in uso al dipendente;

1.4. le medesime censure affliggono la motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte offerto adeguato riscontro alla deduzione proposta con i motivi di gravame in ordine alla mancata corrispondenza tra il numero seriale delle carte di credito affidate in uso al dipendente e quelle che avrebbero effettuato gli acquisti non pertinenti e non autorizzati;

1.5. vizio esiziale di motivazione, per avere la Corte illogicamente offerto al silenzio manifestato dall'imputato nel processo un improprio significato indiziante, così frustrando il legittimo diritto dell'imputato a serbare il silenzio sui fatti oggetto di imputazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, tutti ad eccezione del quarto, sono manifestamente infondati.

1.1. La Corte territoriale ha escluso che ricorresse nei fatti contestati l'uso non autorizzato delle carte di credito aziendali, affidate al dipendente per l'acquisto di carburante da utilizzare nei veicoli aziendali e, in discontinuità con il primo giudice, ha qualificato quelle medesime condotte, descritte in fatto, come altrettanti fatti appropriativi dell'altrui cosa mobile affidata all'agente per ragioni di servizio, con una precisa finalità intra aziendale.

1.1.1. Ritiene il Collegio che alcuna violazione del principio invocato (art. 521 cod. proc. pen., sanzionato dalla nullità sancita dall'art. 522 dello stesso codice) si sia realizzata, giacché la contestazione della condotta tenuta in fatto dal ricorrente, benché qualificata in termini di uso non autorizzato di carte di pagamento altrui, era limpidamente stata indicata in imputazione, ove si faceva preciso riferimento all'appropriazione per fini di profitto personale di carburante pagato con la carta aziendale.

Alcuna violazione della legge processuale infirma pertanto la sentenza impugnata.

Sul punto si deve dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., (Sez.

U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Sez.

U. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051: per aversi mutamento de/fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; in senso conforme Sez.

U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; conf. anche Rv. 269666, 269569, 257015, 277277; per il difetto del concreto pregiudizio in caso di qualificazione in fatto più lieve: Sez. 5, n. 36157, del 30/4/2019, Rv. 277403; Sez. 6, n. 38061, del 17/4/2019, Rv. 277365; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Rv. 278093; per la riqualificazione in senso più favorevole all'imputato, che ne aveva fatto richiesta: Sez. 3, n. 25922 del 17/6/2020, Rv. 280078).

L'esigenza sottesa a una tale lettura del principio di correlazione fra accusa e sentenza è quella d'impedire, che attraverso rivendicazioni meramente formalistiche, l'imputato, abusando delle sue garanzie, pur posto in condizione di difendersi dall'ipotesi accusatoria, si trinceri dietro la non esatta corrispondenza letterale dell'espressione descrittiva del fatto.

Discorso diverso va fatto ove la descrizione dell'accadimento, visto in tutte le sue componenti, per il quale il soggetto viene condannato, venga a trovarsi in rapporto d'incompatibilità, eterogeneità (Cass., Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Rv. 256785) o eccentricità, rispetto alla primigenia accusa.

In quanto, pur avendo avuto l'imputato ovvio accesso a tutta la massa del materiale processuale utilizzabile, la sua difesa risulta essersi concentrata sul fatto siccome descritto nel capo d'imputazione, costituente specifica e precipua rappresentazione della vicenda di vita addebitata.

Nel caso oggetto del ricorso in esame, viceversa, il fatto per il quale l'imputato è stato condannato è proprio quello descritto nella imputazione contestata, ancorché diversamente qualificato.

Consegue che non è neppure immaginabile un vulnus difensivo, essendo da escludere che l'affermazione di penale responsabilità abbia trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale.

1.1.2. L'imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni critiche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna intervenuta (Sez.

6. n. 422, del 19/11/2019, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380, del 12/2/2018, Rv. 273204).

1.2. La medesima sorte avvince anche il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente denunzia omessa motivazione in ordine alla mancata concessione -ex officio - del beneficio della non menzione, non oggetto però di enunciazione tra i motivi di gravame.

L'ad 175, cod. pen., dispone che se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516,00, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato casellario, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

Orbene, non può affatto condividersi l'assunto difensivo che vorrebbe trarre dalla mutata qualificazione giuridica del fatto un obbligo per il giudice del gravame di rivalutare i presupposti del secondo beneficio (la sospensione condizionale della pena era stata già riconosciuta in primo grado) anche in assenza di uno specifico motivo di gravame sul punto.

Del resto, anche la precedente qualificazione del fatto offriva spazio al riconoscimento del secondo beneficio, senza che di ciò l'imputato si fosse doluto con i motivi di gravame.

Va comunque ribadito che la concessione del beneficio è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base della valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1, del 15/11/2016, Rv. 268971), soprattutto ove manchi la sollecitazione della parte interessata al riconoscimento del beneficio negato in primo grado (Sez. 3, n. 3431, del 14/7/2012, Rv. 254681).

1.3. Infondatezza manifesta caratterizza altresì il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale valorizzato sui punti dedotti (interesse ad una appropriazione facilmente verificabile e contiguità familiare con altro dipendente già sotto osservazione per analoghe mancanze), la non necessaria logicità dell'agire illecito; in quanto l'anelito di profitto illecito trova sovente sostegno in necessità e determinazioni che non seguono le regole della logica razionale, ciò nonpertanto si realizzano ugualmente.

Un tale argomentare non appare manifestamente illogico, il che rende inammissibile la censura ad esso rivolta.

1.4. Quanto alla non indicata corrispondenza delle carte carburanti in uso all'imputato a quelle utilizzate per gli acquisti abusivi -argomento specificamente prospettato (con idoneo e completo corredo documentale delle fatture emesse dalla DKV, ove si deduce che non compaiono i numeri delle carte delle quali il Caputo aveva il possesso) in grado di appello e riproposto con analogo corredo con i motivi di ricorso- la Corte di merito ha offerto una risposta solo apparente a pag. 6, primo capoverso, della sentenza impugnata (enerica e congetturale è poi l'affermazione difensiva senza punto prendere in considerazione la doglianza ed il suo corredo documentale e senza spiegare perché la deduzione doveva ritenersi generica e congetturale.

L'argomento di rigetto del motivo è dunque meramente assertivo, privo di razionale giustificazione e richiamo agli atti utilizzabili ai fini del decidere.

Orbene, poiché l'argomento proposto alla Corte di merito non poteva ritenersi a priori manifestamente infondato ed era altresì potenzialmente decisivo (ove fondato) ai fini del riconoscimento della responsabilità, la motivazione solo apparente sul punto dedotto costituisce vizio esiziale di motivazione (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Rv. 274719), che conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuova valutazione del motivo pretermesso.

1.5. Quanto -infine- all'ultimo motivo di ricorso, il silenzio serbato nel processo dall'imputato non è stato affatto stimato dalla Corte territoriale quale elemento di prova a carico o al fine di invertire l'onere della prova, ma solo per ribadire che neppure l'imputato ha inteso offrire una lettura dei fatti diversa da quella fatta propria nel corso del giudizio, così rinunziando ad offrire alla Corte una alternativa a quanto emerso dall'esame degli elementi di prova utilizzabili ai fini del decidere (nei termini, Sez. 3, n. 30251, del 15/7/2011, Rv. 251313: Il giudice, per dichiarare colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" l'imputato che sia rimasto contumace o si sia avvalso del diritto al silenzio rinunciando così a prospettare una sua versione dei fatti, non ha l'obbligo di verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti quale emergente dalle risultanze probatorie).

2. All'annullamento della sentenza impugnata consegue che nulla è dovuto per le spese della presente fase, mentre la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile va rinviata al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.

Spese della parte civile al definitivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2021.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CAPUTO Thomas, n. a Torino il 1/10/1982; avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile società cooperativa trasporti piemontesi, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando nota spese. udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l'impugnazione proposta dall'imputato, ha confermato il giudizio di responsabilità, qualificando tuttavia il fatto contestato (uso abusivo di carta carburanti aziendale, oggi avvinto alla codicistica penale all'art. 493 ter) come delitto di appropriazione indebita aggravata dalla relazione di servizio, riducendo conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. con il primo motivo la difesa lamenta violazione della legge penale sostanziale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, in relazione agli artt. 521 e 522, cod. proc. pen.cod. proc. pen.), avendo il giudice di appello violato il principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza; l'imputato era stato infatti tratto a giudizio per rispondere del delitto di uso abusivo di carta di pagamento aziendale (oggi p. e p. dyeart. 493 ter cod. pen.), mentre è stato condannato (a sorpresa in grado di appello) per il delitto di appropriazione indebita aggravata dalla relazione di servizio con il danneggiato, fatto ontologicamente diverso da quello contestato, dal quale peraltro non ha potuto difendersi; tale vizio determina la nullità della sentenza; 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per non avere la Corte, che ha riqualificato il fatto, proceduto di ufficio a riconoscere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati (art. 175 cod. pen.); 1.3. vizio esiziale di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, non avendo la Corte offerto adeguato riscontro alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello, con le quali 9i evidenziava l'incoerenza e la assurdità di una condotta commessa dal germano di un dipendente, che era già sotto osservazione aziendale per altri simili episodi, e per aver consumato una condotta facilmente verificabile a posteriori attraverso l'esame dei tabulati delle spese effettuate con le carte aziendalil affidate in uso al dipendente; 1.4. le medesime censure affliggono la motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte offerto adeguato riscontro alla deduzione proposta con i motivi di gravame in ordine alla mancata corrispondenza tra il numero seriale delle carte di credito affidate in uso al dipendente e quelle che avrebbero effettuato gli acquisti non pertinenti e non autorizzati; 1.5. vizio esiziale di motivazione, per avere la Corte illogicamente offerto al silenzio manifestato dall'imputato nel processo un improprio significato indiziante, così frustrando il legittimo diritto dell'imputato a serbare il silenzio sui fatti oggetto di imputazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, tutti ad eccezione del quarto, sono manifestamente infondati. 1.1. La Corte territoriale ha escluso che ricorresse nei fatti contestati l'uso non autorizzato delle carte di credito aziendali, affidate al dipendente per l'acquisto di carburante da utilizzare nei veicoli aziendali e, in discontinuità con il primo giudice, ha qualificato quelle medesime condotte, descritte in fatto, come altrettanti fatti appropriativi dell'altrui cosa mobile affidata all'agente per ragioni di servizio, con una precisa finalità intra aziendale. 1.1.1. Ritiene il Collegio che alcuna violazione del principio invocato (art. 521 cod. proc. pen., sanzionato dalla nullità sancita dall'art. 522 dello stesso codice) si sia realizzata, giacché la contestazione della condotta tenuta in fatto dal ricorrente, benché qualificata in termini di uso non autorizzato di carte di pagamento altrui, era limpidamente stata indicata in imputazione, ove si faceva preciso riferimento all'appropriazione per fini di profitto personale di carburante pagato con la carta aziendale. Alcuna violazione della legge processuale infirma pertanto la sentenza impugnata. Sul punto si deve dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., (Sez. U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Sez. U. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051: per aversi mutamento de/fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; in senso conforme Sez. U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; conf. anche Rv. 269666, 269569, 257015, 277277; per il difetto del concreto pregiudizio in caso di qualificazione in fatto più lieve: Sez. 5, n. 36157, del 30/4/2019, Rv. 277403; Sez. 6, n. 38061, del 17/4/2019, Rv. 277365; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Rv. 278093; per la riqualificazione in senso più favorevole all'imputato, che ne aveva fatto richiesta: Sez. 3, n. 25922 del 17/6/2020, Rv. 280078). L'esigenza sottesa a una tale lettura del principio di correlazione fra accusa e sentenza è quella d'impedire, che attraverso rivendicazioni meramente formalistiche, l'imputato, abusando delle sue garanzie, pur posto in condizione di difendersi dall'ipotesi accusatoria, si trinceri dietro la non esatta corrispondenza letterale dell'espressione descrittiva del fatto. Discorso diverso va fatto ove la descrizione dell'accadimento, visto in tutte le sue componenti, per il quale il soggetto viene condannato, venga a trovarsi in rapporto d'incompatibilità, eterogeneità (Cass., Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Rv. 256785) o eccentricità, rispetto alla primigenia accusa. In quanto, pur avendo avuto l'imputato ovvio accesso a tutta la massa del materiale processuale utilizzabile, la sua difesa risulta essersi concentrata sul fatto siccome descritto nel capo d'imputazione, costituente specifica e precipua rappresentazione della vicenda di vita addebitata. Nel caso oggetto del ricorso in esame, viceversa, il fatto per il quale l'imputato è stato condannato è proprio quello descritto nella imputazione contestata, ancorché diversamente qualificato. Consegue che non è neppure immaginabile un vulnus difensivo, essendo da escludere che l'affermazione di penale responsabilità abbia trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale. 1.1.2. L'imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni critiche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna intervenuta (Sez. 6. n. 422, del 19/11/2019, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380, del 12/2/2018, Rv. 273204). 1.2. La medesima sorte avvince anche il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente denunzia omessa motivazione in ordine alla mancata concessione -ex officio - del beneficio della non menzione, non oggetto però di enunciazione tra i motivi di gravame. L'ad 175, cod. pen., dispone che se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516,00, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato casellario, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. Orbene, non può affatto condividersi l'assunto difensivo che vorrebbe trarre dalla mutata qualificazione giuridica del fatto un obbligo per il giudice del gravame di rivalutare i presupposti del secondo beneficio (la sospensione condizionale della pena era stata già riconosciuta in primo grado) anche in assenza di uno specifico motivo di gravame sul punto. Del resto, anche la precedente qualificazione del fatto offriva spazio al riconoscimento del secondo beneficio, senza che di ciò l'imputato si fosse doluto con i motivi di gravame. Va comunque ribadito che la concessione del beneficio è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base della valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1, del 15/11/2016, Rv. 268971), soprattutto ove manchi la sollecitazione della parte interessata al riconoscimento del beneficio negato in primo grado (Sez. 3, n. 3431, del 14/7/2012, Rv. 254681). 1.3. Infondatezza manifesta caratterizza altresì il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale valorizzato sui punti dedotti (interesse ad una appropriazione facilmente verificabile e contiguità familiare con altro dipendente già sotto osservazione per analoghe mancanze), la non necessaria logicità dell'agire illecito; in quanto l'anelito di profitto illecito trova sovente sostegno in necessità e determinazioni che non seguono le regole della logica razionale, ciò nonpertanto si realizzano ugualmente. Un tale argomentare non appare manifestamente illogico, il che rende inammissibile la censura ad esso rivolta. 1.4. Quanto alla non indicata corrispondenza delle carte carburanti in uso all'imputato a quelle utilizzate per gli acquisti abusivi -argomento specificamente prospettato (con idoneo e completo corredo documentale delle fatture emesse dalla DKV, ove si deduce che non compaiono i numeri delle carte delle quali il Caputo aveva il possesso) in grado di appello e riproposto con analogo corredo con i motivi di ricorso- la Corte di merito ha offerto una risposta solo apparente a pag. 6, primo capoverso, della sentenza impugnata (enerica e congetturale è poi l'affermazione difensiva senza punto prendere in considerazione la doglianza ed il suo corredo documentale e senza spiegare perché la deduzione doveva ritenersi generica e congetturale. L'argomento di rigetto del motivo è dunque meramente assertivo, privo di razionale giustificazione e richiamo agli atti utilizzabili ai fini del decidere. Orbene, poiché l'argomento proposto alla Corte di merito non poteva ritenersi a priori manifestamente infondato ed era altresì potenzialmente decisivo (ove fondato) ai fini del riconoscimento della responsabilità, la motivazione solo apparente sul punto dedotto costituisce vizio esiziale di motivazione (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Rv. 274719), che conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuova valutazione del motivo pretermesso. 1.5. Quanto -infine- all'ultimo motivo di ricorso, il silenzio serbato nel processo dall'imputato non è stato affatto stimato dalla Corte territoriale quale elemento di prova a carico o al fine di invertire l'onere della prova, ma solo per ribadire che neppure l'imputato ha inteso offrire una lettura dei fatti diversa da quella fatta propria nel corso del giudizio, così rinunziando ad offrire alla Corte una alternativa a quanto emerso dall'esame degli elementi di prova utilizzabili ai fini del decidere (nei termini, Sez. 3, n. 30251, del 15/7/2011, Rv. 251313: Il giudice, per dichiarare colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" l'imputato che sia rimasto contumace o si sia avvalso del diritto al silenzio rinunciando così a prospettare una sua versione dei fatti, non ha l'obbligo di verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti quale emergente dalle risultanze probatorie). 2. All'annullamento della sentenza impugnata consegue che nulla è dovuto per le spese della presente fase, mentre la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile va rinviata al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2021. Il C
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