CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 febbraio 1956
Cassazione n. 44214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 04/02/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 13/05/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 20/08/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scntite le conclusioni del PG .J ‘ e,te.t Leo_ c.,c1.).-*..c-c0 ect P-k. 21--r-em -e-t-knJ tuf2,'Ve. ot,k i ›t i COM,/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in procedura di prevenzione, con decreto emesso in data 13 dicembre 2021 ha applicato la misura patrimoniale della confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto proposto) e di alcuni soggetti terzi. 1.1 In particolare sono state oggetto di confisca: - numerose unità immobiliari formalmente intestate alla società [OSCURATO:PERSONA] 1, indicate nel dispositivo della decisione di primo grado da pag. 66 a pag. 68; - numerose unità immobiliari formalmente intestate alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, indicate nel dispositivo della decisione di primo grado da pag. 68 a pag. 70; - alcune unità immobiliari formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], site in Milano (via Nervesa 30), in Sauze di Cesana e in Moneglia, indicate nel dispositivo della decisione di primo grado da pag. 70 a pag. 71; - un terreno formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], in Cormano; - una polizza assicurativa intesta a [OSCURATO:PERSONA] e alcuni saldi attivi di conto corrente bancario. 1.2 Quanto alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto sussistente l'ipotesi tipica di cui all'art.1 comma 1 lett. B del d.lgs. n.159 del 2011, sia pure non all'attualità (si è applicata la confisca in via disgiunta). Secondo il Tribunale il Bolondi, sulla base degli esiti dei procedimenti penali che lo hanno visto coinvolto (in particolare presso l'autorità giudiziaria di Pavia e quella di Velletri), è un soggetto abitualmente dedito ad evasioni fiscali, realizzate attraverso un sofisticato sistema di intrecci societari nel settore della intermediazione di manodopera per servizi di logistica. La pericolosità è ritenuta sussistente dal 2004 al 2019, con elevati profitti illeciti riciclati nel settore immobiliare tramite le società di cui sopra. Va evidenziato, quanto alle modalità di svolgimento del procedimento di primo grado, che alla prima udienza del 15 febbraio 2021 il Tribunale ha respinto talune istanze istruttorie avanzate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA].1.3 Quanto al tema della correlazione temporale e della individuazione dei beni passibili di confisca viene evidenziato che: a) la residenza all'estero del Bolondi è un dato meramente formale, posto che dagli atti emerge che il proposto vive stabilmente in Italia, ove ha il centro dei propri interessi; b) la [OSCURATO:PERSONA] 1, costituita nel 2009 e pacificamente riferibile al proposto, è il principale strumento di reimpiego dei profitti illeciti realizzati nel corso del tempo ed ha acquisito immobili per un valore complessivo superiore agli 11 milioni di euro (gli acquisti si sono verificati tra il 2010 e il 2017) . Si afferma che le risorse finanziarie per i singoli acquisti provenivano o da conti riferibili al Bolondi (che all'epoca non disponeva di redditi leciti congrui) o da società riferibili alla 'galassia' controllata dal Bolondi, senza giustificazione commerciale (il che determina l'affermazione per cui doveva trattarsi dei profitti delle evasioni tributarie); c) la [OSCURATO:PERSONA] srl , anch'essa pacificamente riferibile al proposto, è stata costituita nel 2010 ed ha parimenti acquistato unità immobiliari negli anni 2015 per un milione di euro (acquisto all'asta fallimentare del 2015 con risorse finanziarie provenienti da cooperative riferibili al medesimo Bolondi) e nel 2017 per 360.000 euro (in parte con mutuo bancario ed in parte con rimesse provenienti da cooperative riconducibili al Bolondi); d) i beni immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] sono stati acquistati tra il 2012 e il 2017, con risorse provenienti da [OSCURATO:PERSONA], così come quelli intestati a Bolond i Alessandra; e) la polizza Vita accesa in favore di [OSCURATO:PERSONA] è stata sottoscritta nel 2014 ed alimentata con risorse finanziarie provenienti da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale (v. pag. 62 del decreto di primo grado), gli accertamenti giudiziari relativi alle condotte di evasione fiscale per le annualità 2015 e 2016 (pari a 1,8 milioni di euro) consentono di ritenere che tutti gli impieghi realizzati dal Bolondi siano confiscabili, in ragione di una totale confusione tra utilità lecite e utilità illecite che viene riferita anche agli anni precedenti. 2. La Corte di Appello di Roma con decreto emesso in data 15 settembre 2022 ha confermato la prima decisione.2.1 D primo punto oggetto di valutazione in secondo grado è quello relativo al tema della residenza anagrafica in Svizzera di [OSCURATO:PERSONA] e delle ricadute di detta condizione sulla confiscabilità dei beni. La Corte di Appello ritiene, in premessa, che in ipotesi di residenza o dimora all'estero possa essere sottoposto a confisca, in ragione del contenuto letterale I dell'art.18 comma 4 del d.lgs. n.159 del 2011, il compendio patrimoniale relativamente ai (soli) beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecita o ne costituiscono il reimpiego (con esclusione dei beni che risultino sproporzionati rispetto alla redditività lecita). Ciò posto, la Corte di merito esclude che [OSCURATO:PERSONA] vada ritenuto destinatario di simile disposizione di legge, posto che: a) gli affari illeciti del Bolondi sono stati pacificamente realizzati in Italia, luogo in cui si è manifestata in concreto la pericolosità sociale (secondo la nozione di 'dimora', rilevante a fini di prevenzione); b) solo dal gennaio 2016 la residenza anagrafica è stata trasferita in Svizzera, il che in ogni caso / i avrebbe al più comportato la esclusione delle acquisizioni confiscate 'per sproporzione' in epoca posteriore a tale data; c) peraltro, come già dimostrato dal Tribunale, la residenza in Svizzera è se non meramente formale quantomeno discontinua, posto che la presenza, anche dopo il 2016, del Bolondi in Italia è attestata in numerose occasioni, evidenziate in modo specifico dalla Corte di Appello alle pagine 14 e 15 del decreto impugnato. 2.2 II secondo punto oggetto di valutazione è rappresentato dalla questione relativa al diritto alla prova, di cui al novellato (con legge n.161 del 2017) art. 7 comma 4 bis del d.lgs. n.159 del 2011. In fatto, [OSCURATO:PERSONA] ha formulato in primo grado richieste istruttorie di escussione testi (in un primo momento in numero di 13, poi ridotte a 4 soggetti tra cui i due verbalizzanti di polizia giudiziaria), non ammessi dal Tribunale, che concedeva termine per il deposito di documentazione. Sul tema la Corte di Appello, nel respingere l'eccezione di nullità della decisione di primo grado afferma, in sintesi, che: a) il procedimento probatorio in riferimento alla trattazione della domanda di confisca è autonomo rispetto a quello relativo alla applicazione della misura personale ed è regolamentato, dunque, non già dall'art.7 ma dall'art. 23 del d.lgs. n.159 del 2011 (in particolare al comma 3) ; b) in ogni caso, trattandosi di violazione - quella del diritto alla prova - da cui non deriva la nullità della decisione di primo grado, la parte avrebbe dovuto chiedere la assunzione della prova denegata in secondo grado, cosa che non è avvenuta. Si reputa, peraltro, congruamente motivata la decisione del Tribunale nella parte in cui concedeva un termine per la produzione di documenti o di investigazioni difensive. 2.3 II terzo punto oggetto di valutazione riguarda il tema della condizione soggettiva di pericolosità. Circa tale aspetto la Corte di Appello evidenzia che : a) per gli anni 2004-2006 vi è decisione irrevocabile (GIP Tribunale di Milano) di applicazione della pena per condotte di dichiarazione fraudolenta e uso di false fatture per operazioni inesistenti con evasione IVA ; b) per agli anni 2012 - 2019 vi è sentenza irrevocabile per ulteriore applicazione della pena (GIP Tribunale Velletri) in riferimento ai reati di autoriciclaggio, corruzione, collusione con militari della GdF ed ancora sentenza del Tribunale di Pavia per il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. ed ulteriori reati tributari; c) per il periodo intercorso tra il 2006 e il 2012 vi è la considerazione per cui la 'professionalità delittuosa' mostrata e il livello organizzativo riscontrato nel 2012 portano a ritenere sussistente il modus operandi anche in un periodo antecedente, considerazione supportata dalle numerose segnalazioni di operazioni sospette avvenute sin dal 2009; si compie riferimento ad ulteriore procedimento pendente presso il Tribunale di Milano per condotte di dichiarazioni fraudolente avvenute tea il 2013 e il 2019. Non vi è pertanto, secondo la Corte di Appello, alcuna interruzione della attività delittuosa lucrogenetica a partire dal 2004 e sino al 2019, come ritenuto dal giudice di primo grado, data l'omogeneità tra le condotte delittuose risalenti al 2004 con quelle accertate successivamente e gli altri indicatori suindicati. La confisca, in tale dimensione, rispetta il criterio della correlazione temporale tra condizione soggettiva di pericolosità ed incremento patrimoniale, essendo stati confiscati beni acquistati dall'anno 2010 in avanti.2.4 Il quarto punto preso in esame dalla Corte di Appello riguarda la confiscabilità dei beni sotto il profilo del giudizio di sproporzione o comunque di di derivazione dalla attività illecita. Circa tale aspetto, la Corte di Appello evidenzia (a pag. 25) che se da un lato - per alcuni degli anni ricadenti nel periodo di pericolosità - il Bolondi ha dichiarato redditi significativi a fini fiscali/ ciò non toglie che gli impieghi (investimenti immobiliari) siano stati di gran lunga superiori, in ciò formulando un giudizio complessivo di sproporzione. Si ritengono dunque confiscabili anche gli acquisti realizzati, tramite la [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2010 e 2011 (dal valore superiore ad un milione di euro), data l'assenza di provvista lecita riferibile in detto periodo al Bolondi (periodo in cui risultano censite ben 9 segnalazioni di operazioni bancarie sospette). Quanto alla deduzione difensiva tesa alla riduzione quantitativa della confisca (per redditività lecita pari a circa trecentomila euro per anno, dal 19980(2017) la Corte di Appello rileva che la provenienza lecita di tali redditi non è stata dimostrata e che in ogni caso le acquisizioni patrimoniali sono state 'schermate' dalla società [OSCURATO:PERSONA] e non è stata indicata la riferibilità di ciascuna provvista ai singoli beni confiscati. 3. Quanto alla posizione dei terzi appellanti viene evidenziato che: a) gli acquisti sono stati realizzati da [OSCURATO:PERSONA] e durante il periodo di accertata pericolosità; b) la asserita riconducibilità alla volontà del [OSCURATO:PERSONA] di realizzare, in tal modo, una riparazione pecuniaria ai pregressi obblighi di mantenimento non onorati viene ritenuta incongrua, dato che al momento degli acquisti i soggetti destinatari avevano una età ricompresa tra i 23 e 28 anni (Giacomo) e 37/41 anni (Alessandra), dunque persone maggiorenni e fuori dai doveri di mantenimento, né risulta che i destinatari abbiano mai formulato azioni o richieste per il recupero di siffatto credito; c) quanto alla polizza vita intestata alla Vacchini/ si ritiene del tutto carente il presupposto della buona fede, trattandosi di soggetto coinvolto nelle attività illecite del [OSCURATO:PERSONA]. E' stata dimostrata, inoltre, in primo grado la provenienza da parte del Bolondi delle somme investite.4. Gli atti di ricorso. 4.1 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, articolato in cinque motivi. 4.1.1 Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge in riferimento ai contenuti dell'art.18 comma 4 d.lgs. n.159 del 2011. La difesa del ricorrente muove dal presupposto secondo cui la disposizione in parola esclude la confiscabilità di beni 'per sproporzione' e la ammette, in caso di soggetto residente all'estero, solo per accertata 'derivazione o reimpiego'. Nel caso in esame la confisca ha un valore maggiore rispetto a quella disposta in sede penale (per 4 milioni di euro) e riferita ai profitti dei reati tributari accertati, dunque è stata realizzata - si afferma - per ritenuta sproporzione. Ciò risulta contrario al dato normativo, né sarebbe stata dimostrata la natura meramente formale della residenza in Svizzera del Bolondi. La permanenza di interessi economici in Italia non si pone in contraddizione con la effettività della residenza in Svizzera. Si ritiene, peraltro, non calzante il riferimento operato dalla Corte di Appello al caso deciso con sentenza Cass. n. 51640 del 2016. Ciò che la Corte dì Appello avrebbe dovuto dimostrare era la fittizietà della residenza in Svizzera, aspetto su cui si registra assenza di motivazione. 4.1.2 Al secondo motivo il ricorrente deduce violazione di principi costituzionali (utili cost.) e convenzionali (art.6 CEDU) in riferimento al diritto al contraddittorio e alla prova. Il tema posto dal ricorrente è quello della effettività del diritto alla prova, espressamente previsto dall'art. 7 comma 4bis del d.lgs. n.159 del 2011, come novellato dalla legge n.161 del 2017. Si rappresenta che in sede di «ammissione delle prove» era stata depositata lista testi con indicazione di 14 soggetti. A fronte del diniego opposto dal Tribunale, la difesa limitava a due soli testi (il Mar.11o [OSCURATO:PERSONA], redattore della principale informativa e l'amministratore giudiziario dott. [OSCURATO:PERSONA]) la richiesta istruttoria, che veniva nuovamente disattesa. Sul piano della rilevanza, la stessa era in re ipsa, trattandosi dei principali portatori di conoscenze anche in chiave di accusa.Si ritiene dunque violato il diritto alla prova, quale componente del 'giusto processo', da assicurarsi anche al soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione. Si ritiene, sul punto, inconferente la motivazione del diniego del motivo di appello, posto che la denunzia di violazione della norma processuale, espressione di un più ampio principio, era stata comunque operata e spettava - casomai - alla Corte di secondo grado attivarsi mediante l'esercizio del potere ex officio, posto che il Tribunale aveva del tutto impedito lo svolgimento della istruttoria in contraddittorio. Si deduce anche la erroneità - in diritto - della affermazione per cui nel procedimento di prevenzione patrimoniale non troverebbe applicazione la disposizione di legge di cui all'art. 7 comma 4bis del d.lgs. n.159 del 2011 e si citano approdi giurisprudenziali in tema di applicazione dei principi del giusto processo in sede di prevenzione. 4.1.3 Al terzo motivo il ricorrente deduce violazione del diritto di difesa e del giusto processo in riferimento al difetto di correlazione tra contenuto della proposta e confisca. Si riprende, in particolare, il tema della 'estensione temporale' della ritenuta 1(2'17 pericolosità ad un periodo (dal 2004 in avanti) diverso da quello indicato in sede di proposta ed in sede di sequestro iniziale (dal 2009 in avanti), per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, dimensionato sulla prospettiva introdotta dal proponente. Si contesta la motivazione espressa, sul punto, dalla Corte di Appello. 4.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della condizione soggettiva di pericolosità tra l'anno 2004 e l'anno 2012. Si ripropone la tesi secondo cui/in riferimento al periodo intercorso tra il 2004 e il 2012(non vi era possibilità alcuna di ritenere sussistente - secondo i parametri dettati da Corte cost. n.24 del 2019 - la condizione di pericolosità soggettiva del Bolondi. La motivazione offerta sarebbe meramente apparente e ciò rifluisce sulla confisca dei beni acquistati nel 2010 e nel 2011. 4.1.5 Al quinto motivo si deduce apparenza di motivazione in riferimento alla pretesa illegittimità di tutti i redditi personali riferibili a [OSCURATO:PERSONA].La difesa del ricorrente evidenzia che la 'redditività lecita' del Bolondi è stata attestata dalla stessa Guardia di Finanza in sede di ricostruzione patrimoniale. In modo apodittico la Corte di secondo grado ne avrebbe omesso la - anche parziale - incidenza sul giudizio di sproporzione, sostenendo la genericità della allegazione o comunque una riconducibilità (indimostrata) alla attività illecita oggetto dei correlati accertamenti penali. 4.2 n ricorso proposto - nelle forme di legge - da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. Si rappresenta che è pacifica la circostanza di fatto per cui gli immobili sono stati acquistati con risorse finanziarie provenienti da [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, i terzi hanno rivendicato: a) la buona fede, in ragione del fatto che si trattava di una elargizione economica dovuta alla necessità di rimediare al mancato mantenimento post separazione del [OSCURATO:PERSONA] dalla moglie; b) quanto all'immobile sito in Moneglia, in ogni caso, si deduce la non confiscabilità in ragione della totale assenza di correlazione temporale con la pretesa attività delittuosa svolta da [OSCURATO:PERSONA]. L'acquisto originario, come riconosciuto dalla stessa Corte di Appello, è avvenuto nell'anno 2000 e nel 2013 si è soltanto verificata la ulteriore cessione da uno dei figli all'altra. 4.3 II ricorso proposto - nelle forme di legge - da [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. Anche in tal caso si ripropone il tema della buona fede, fermo restando che è incontestata la provenienza delle risorse - con una causale di donazione - da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è, nei limiti che si diranno, fondato. 2. Il primo motivo del ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato, per le ragioni che seguono. 2.1 Ad avviso del Collegio è erronea in diritto la tesi, peraltro seguita dai giudici del merito, per cui la disposizione di cui all'art.18 comma 4 del d.lgs. n.159 del 2011 sia norma «limitativa» del potere di disporre la confisca dei beni riferibili al soggetto portatore di pericolosità (in presenza di correlazione temporale) in ipotesi di accertata sproporzione tra valore degli investimenti e redditività lecita. La disposizione che regolamenta la proponibilità dell'azione patrimoniale in caso di residenza all'estero del soggetto portatore di (antecedente) pericolosità è stata introdotta - nel tessuto della legge n.575 del 1965 - dall'articolo 2 della legge n.55 del 1990, in un contesto «sistematico» profondamente diverso rispetto a quello attuale e va pertanto re-interpretata alla luce delle profonde innovazioni intervenute medio tempore. 2.2 In particolare, occorre considerare come l'intera disciplina della confisca di prevenzione abbia assunto - con l'arresto SU 2014 Spinelli - un carattere di strumento ‘recuperatorio' delle utilità patrimoniali riferibili al soggetto inquadrato in una delle fattispecie tipiche di pericolosità e «derivanti» dalla attività illecita posta in essere nel periodo temporale caratterizzato dalla particolare condizione soggettiva. A differenza del passato, il presupposto della necessaria correlazione temporale (tra condizione soggettiva di pericolosità ed acquisizione dei beni) consente di identificare in modo diverso il parametro della sproporzione, che va ritenuto - come precisato dalla stessa Corte costituzionale nella nota decisione n.24 del 2019 - un mero parametro probatorio di accertamento indiziario della 'provenienza' dei beni dalla attività delittuosa commessa dal soggetto, e non un presupposto di diritto sostanziale . In altre parole, la confisca di prevenzione resta una confisca non strettamente pertinenziale ma nel cui ambito il parametro della sproporzione, unitamente alla constatazione delle reiterate attività illecite consente - sul piano logico - di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite).Ciò perché la «sproporzione» di valori, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. I n. 15617 del 2020, n.m.) ( altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita e impiego delle risorse in tal modo prodotte, come precisato da Corte cost. n.24 del 2019 : « [..] la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica, da mero indicatore dell'origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell'origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e - in sede di valutazione dei presupposti della confisca - non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..]»« Da ciò deriva che, ove sia rispettato il parametro della correlazione temporale, i beni oggetto di confisca di prevenzione vanno sempre ritenuti (anche quando sul piano probatorio si è fatto ricorso alla verifica di sproporzione) derivanti dalla attività illecita del soggetto, trattandosi - come si è detto - di uno strumento ablativo con natura recuperatoria della ricchezza intrinsecamente correlata alla attività illecita (sia essa quella accertata in sede penale o ragionevolmente accertata in sede di prevenzione, all'interno del periodo ricostruito in fase cd. constatativa). La attualizzazione della interpretazione della disposizione di legge, con le precisazioni sin qui operate, porta dunque a superare l'orientamento precedente (v. Sez. VI n. 51640 del 8.11.2016, rv 268824) ed a ritenere che: - la residenza all'estero del soggetto proposto (lì dove vi siano manifestazioni di pericolosità sul territorio nazionale) è una condizione presa in esame dal legislatore allo scopo di evidenziare come non risulti possibile la sottoposizione del soggetto alla misura personale; - in presenza di regolare instaurazione del contraddittorio risulta possibile,- l'applicazione/ nei confronti del soggetto residente all'estero, della misura patrimoniale della confisca in riferimento ai beni che siano ritenuti - nel rispetto del parametro della correlazione temporale - derivanti dall'attività illecita, anche ove il criterio di accertamento della derivazione risulti essere quello della sproporzione tra valore dei beni e redditività lecita del periodo. 2.3 Quanto sinora affermato conduce al rigetto del motivo di ricorso, senza necessità di vaglio sulla fittizietà o meno della residenza all'estero di [OSCURATO:PERSONA] e fermo restando ciò che si esporrà in seguito in rapporto agli ulteriori motivi di ricorso. 3. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Sul tema della effettività del diritto alla prova del soggetto proposto nel procedimento di prevenzione, anche alla luce dell'intervento legislativo adottato con legge n.161 del 2017, non risultano precedenti in sede di legittimità oggetto di massimazione. Come è noto, il legislatore del 2017 ha introdotto una previsione espressa (art. 7 comma 4bis) che testualmente recita : Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue. Pur mancando il riferimento ad una espressa richiesta di parte e pur in un contesto legislativo che continua a fare riferimento, per la fase della cognizione e con riserva di compatibilità sui punti non espressamente regolamentati, al modello legale del procedimento di esecuzione (v. art. 7 comma 9), è innegabile che con tale innesto normativo sia stato introdotto il «diritto alla prova» nel procedimento di prevenzione. Il potere di ammissione delle prove (sia documentali che orali, non essendovi limitazione alcuna nella disposizione di legge) è infatti costruito come 'potere/dovere' del giudice procedente con il solo filtro della rilevanza e con esclusione delle prove vietate o di quelle superflue. Ciò del resto è pienamente in linea con gli assetti giurisprudenziali sia interni che sovranazionali ches~ ultimi anni (v. Corte cost. n.24 del 2°19)ihann° promosso e realizzato un innalzamento dei profili di garanzia di un procedimento che indubbiamente tende ad incidere (pur senza avere natura strettamente penale) su diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà personale o il diritto di proprietà. Va menzionato, sotto tale profilo, il recente arresto S.U. in tema di imparzialità del giudice della procedura di prevenzione (sent. n. 25951 del 2022, Lapelosa).In tale decisione, che afferma l'applicabilità al procedimento di prevenzione della ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37 comma 1 cod.proc.pen. come risultante a seguito dell'intervento additivo Corte cost. n.283 del 2000, si è detto, in motivazione : [..] L'adeguamento del sistema della prevenzione ai principi costituzionali e convenzionali, inciso sia da novelle legislative che da pronunce giurisprudenziali, ha così ridefinito non solo il perimetro sostanziale della materia ma anche quello procedimentale, determinando la progressiva giurisdiziona- lizzazione del procedimento, accompagnata da un graduale allineamento dapprima ai principi generali del giudizio ordinario .. e poi a quelli propri del giusto processo [..]. Pertanto, l'estensione dell'area della ricusabilità del giudice è stata ritenuta necessaria - dalle Sezioni Unite di questa Corte - proprio in ragione della avvertita necessità di estendere i principi del «giusto processo» al settore della prevenzione, in virtù della considerazione della incidenza di simili misure su diritti di rilievo costituzionale. 3.2 Ora, tornando al diritto alla prova, riconosciuto sul piano legislativo, occorre precisare - anche in riferimento al caso concreto - l'ambito di applicazione della previsione di legge e il suo modus applicativo. 3.2.1 Un primo aspetto è quello evidenziato dalla Corte di Appello nella decisione impugnata, secondo cui la disposizione dell'art.7 comma 4bis si applicherebbe alle sole procedure tese ad applicare la misura personale e non anche alle procedure di prevenzione patrimoniali, governate esclusivamente dalla norma di cui all'art.23 del d.lgs. n.159 del 2011. L'assunto non può essere condiviso. In primo luogo va osservato che tutte le misure di prevenzione (sia personali che patrimoniali) presuppongono la ricognizione, da parte del giudice, della condizione tipica di pericolosità del soggetto proposto (cd. fase constatativa del giudizio). Anche nelle ipotesi di confisca cd. disgiunta (per assenza di domanda in tema personale o per la ritenuta cessazione della pericolosità soggettiva) il primo compito del giudice della prevenzione è quello di accertare l'esistenza o meno della pericolosità - anche storica - del proposto e tale accertamento non può che essere governato dalla disposizione di legge di cui all'art. 7 del d.lgs. n.159 del 2011 (che include, come si è detto, il diritto alla prova).In secondo luogo va rilevato che l'art.23 del citato d.lgs. - in tema di procedimento teso alla applicazione delle misure patrimoniali - al primo comma espressamente richiama le disposizioni di cui al titolo I, capo II, sezione I, tra cui rientra il citato articolo 7, salvo che sia diversamente disposto. I commi successivi dell'art.23 regolamentano, in particolare, la posizione dei terzi proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, soggetti cui - già prima dell'intervento normativo del 2017 - era espressamente concessa la facoltà di chiedere l'acquisizione' di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca'. In altre parole, la specialità dell'articolo 23 (su cui, per tutte, v. Sez. I n. 49180 del 6.7.2016, rv 268652, decisione che verrà ripresa in seguito), sino all'intervento di novellazione adottato sul testo dell'art.7 con la legge del 2017, era proprio quella di disegnare un embrionale 'diritto alla prova' in capo ai terzi chiamati ad intervenire nel procedimento, lì dove il diritto alla prova, con la legge n.161 del 2017, è stato esteso e generalizzato, con la conseguenza che anche il soggetto proposto ne è oggi titolare. 3.2 Il secondo aspetto che va investigato è quello dello statuto di impugnabilità del diniego di ammissione della prova, ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 7 comma4 bis da una delle parti. Ciò perché, in particolare, la disposizione in parola non è presidiata dalla sanzione di nullità, testualmente prevista solo per altre disposizioni in rito (v. art. 7 comma 7 del citato d.lgs.). Non opera, pertanto, il meccanismo tipico della querela nullitatis con eventuale regressione per vizio del procedimento, anche perché trattasi di vizio che riguarda l'assunzione delle prove e non le modalità di instaurazione del contraddittorio. Secondo la Corte di Appello, nella decisione impugnata, da ciò deriva che l'unico rimedio alla violazione sarebbe quello di formulare, contestualmente alla deduzione, istanza di ri-assunzione della prova denegata in secondo grado, adempimento non realizzato nel caso di specie dalla parte. Anche tale assunto non può essere condiviso. Le violazioni del procedimento di ammissione della prova, anche se non presidiate dalla sanzione di nullità, sono da ritenersi «violazioni della legge processuale» (come stabilito, proprio in ipotesi di violazione del diritto alla prova del terzo, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n.159 del 2011, dal citato arresto Sez. I n. 49180 del 2016, che il Collegio condivide) in quanto tali deducibili sia nel giudizio di primo grado che in sede di legittimità. Peraltro, in sede di legittimità il ricorso, in materia di prevenzione, è ammesso per ogni 'violazione di legge' e non soltanto per le violazioni presidiate da sanzione di nullità . Il giudice di grado superiore che riceve la denunzia di violazione di legge è, dunque, tenuto ad esaminarla e, se fondata, opera in funzione dei poteri a lui riconosciuti dalla legge processuale. Ove si tratti di giudice di secondo grado può esercitare - in funzione di rimedio alla violazione accertata - i poteri di completamento istruttorio tipici della fase di merito (dunque assumere le prove erroneamente denegate) ove si tratti di giudice di legittimità dovrà valutare l'effettività della violazione e, se del caso, annullare con rinvio al giudice di appello. Non vi è pertanto alcuna preclusione o decadenza per essersi la parte privata limitata a dedurre l'esistenza della violazione, senza contestualmente chiedere la ri-assunzione della prova in secondo grado. 3.3 II terzo profilo da esaminare riguarda il modo di esercizio del potere/dovere del giudice e, di riflesso, la fondatezza o meno della denunzia di violazione della norma in parola. La scarna regolamentazione legislativa impone di rintracciare le coordinate applicative nei principi generali, nel modo che segue. E' evidente che la introduzione del diritto alla prova nel procedimento di prevenzione non comporta la 'necessaria assunzione in contraddittorio' di ogni elemento di prova, restando utilizzabili (salvo il caso di prove vietate o illecite) gli atti depositati dall'autorità proponente in sede di instaurazione del procedimento. Anche sul piano dei principi costituzionalya natura 'non penale' del procedimento di prevenzione esclude che possano trovare piena applicazione i commi 3, 4 e 5 dell'art.111 Cost., dovendosi ritenere applicabile la sola parte 'non penalistica' in tema di giusto processo. Ed è in rapporto alla perdurante utilizzabilità degli atti depositati in sede di proposta che va orientato - a parere del Collegio - il potere del Tribunale, a fronte della richiesta di ammissione della prova orale, di apprezzare la rilevanza e la eventuale superfluità della richiesta. In via di esemplificazione, al di là del parametro intuitivo della rilevanza (pertinenza con l'oggetto del procedimento), la richiesta di ammissione della prova orale non potrà essere ritenuta superflua tutte le volte in cui la escussione in contraddittorio - anche di una fonte di prova ricompresa nel materiale cartaceo oggetto di deposito - possa risultare utile a verificare i profili di attendibilità del dichiarante o ad incrementare la conoscenza su punti controversi dell'inquadramento soggettivo di pericolosità o del giudizio di riferibilità (o di sproporzione) dei beni al soggetto proposto. In tal senso, non necessariamente la prova di cui si chiede l'ammissione deve essere inquadrata - in via prospettica - come elemento a discarico, essendo ricompresa nel diritto alla prova - in via generale - la possibilità di rivolgere domande o sollecitazioni anche alle fonti di prova tendenzialmente a carico. Per tale ragione, venendo al caso di specie, va rilevato che la richiesta introdotta nel procedimento di primo grado dalla difesa del Bolondi, quantomeno come ridimensionata dopo il primo diniego (nei limiti indicati nell'atto di ricorso), era da ritenersi prima facie ammissibile in rapporto alla previsione di legge di cui all'art. 7 comma 4 bis ed alla complessità - anche nei suoi aspetti patrimoniali - del presente procedimento, né poteva essere diversamente regolamentato dal giudice procedente (attraverso la produzione di documenti o memorie) il diritto alla escussione delle fonti in contraddittorio. La violazione di legge - in detti profili - va pertanto ritenuta sussistente, il che comporta l'annullamento della decisione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte di Appello di Roma, allo scopo di realizzare la raccolta in contraddittorio delle prove non ammesse dal Tribunale. La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (v. SU Gattuso). 4. La decisione di annullamento con rinvio non preclude la valutazione - ove non assorbiti - degli ulteriori motivi di ricorso. 4.1 In particolare va rilevato che il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è - in ogni caso - infondato. La decisione del Tribunale della prevenzione, in particolare, se fondata su atti del procedimento su cui si è realizzato il contraddittorio, non è vincolata né alla tipologìa di pericolosità prospettata dall'organo proponente né alle valutazioni operate (anche in sede di sequestro) sulla estensione temporale del periodo di pericolosità. La particolare natura del giudizio di prevenzione, che resta parametrato sulla ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità tipica e alla esistenza o meno delle condizioni per procedere alla ablazione patrimoniale, se da un lato richiede - per conformazione legale della terzietà - l'impulso di parte, dall'altro tollera conformazioni giudiziali (derivanti da valutazione della comune provvista cognitiva) sia della categoria tipica di pericolosità che degli altri parametri incidenti sulla decisione (v. in tema di variazione della categoria soggettiva, tra le molte, Sez. I n. 32032 del 10.6.2013, rv 256450). Le doglianze difensive, in dette ipotesi, vanno rivolte al giudice di appello e vanno direzionate non già alla 'variazione' in quanto tale, quanto alla 'fondatezza' del percorso decisionale che è stato posto a base della decisione di primo grado, in ciò risultando rispettato - nei suoi tratti essenziali - il principio del contraddittorio. 4.2 II quarto motivo è, in tutta evidenza, assorbito dalla decisione di accoglimento del secondo motivo di ricorso, trattandosi di punto della decisione da rivalutare all'esito dell'attività istruttoria. 4.3 Analoga sorte di assorbimento va riservata al quinto motivo di ricorso, in tema di redditività lecita e incidenza sul giudizio di sproporzione. 5. Quanto ai ricorsi proposti dai terzi, gli stessi possono essere definiti, fermo restando il rinvio del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risultato essere il titolare 'effettivo' dei beni oggetto di confisca. 5.1 Per quanto riguarda il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è fondato limitatamente all'immobile sito in Moneglia, per l'assorbente ragione che l'impiego delle risorse da parte di [OSCURATO:PERSONA] risulta avvenuto nell'anno 2000, ben lontano dalla insorgenza del periodo di pericolosità (qualunque sia l'esito del giudizio di rinvio) . La variazione di intestazione avvenuta nel 2013 non ha comportato altro impiego di risorse e, pertanto, viene a mancare il presupposto 'fondante' la confisca di prevenzione, rappresentato dalla necessaria correlazione temporale. Per il resto, il ricorso è infondato. Va qui ribadito, in proposito, che questa Corte di legittimità ha più volte chiarito che la condizione di 'buona fede' (nel senso di non coinvolgimento e ignoranza della attività illecita svolta dal soggetto pericoloso) rileva a fini di tutela della eventuale posizione creditoria, ma non rileva a fini di mantenimento del diritto di proprietà, posto che in tale secondo caso ciò che rileva è che il bene di cui si parla sia stato acquistato dall'attuale titolare a titolo oneroso. E' soltanto l'acquisto con impiego di risorse 'proprie' (nel caso in esame nemmeno allegato) che spezza il nesso di ‘riferibilità' del bene al soggetto portatore di pericolosità. Appare utile, sul punto, riproporre la motivazione già espressa nella decisione, condivisa dal Collegio, Sez. I n. 42238 del 2017 : [..] va precisato, in premessa, che la questione in diritto riguarda la interpretazione della disposizione di cui all'art. 24 co.1 del d.lgs. n.159 del 2011, nella parte in cui detto articolo di legge prevede la confisca dei beni «riferibili» al soggetto pericoloso, anche se formalmente intestati a terzi. La condizione del titolare, in tesi di accusa solo 'formale', del bene, è oggetto di particolare protezione da parte dell'ordinamento, nel senso che al fine di pervenire alla ablazione patrimoniale (con sacrificio del diritto di proprietà, qualificato come apparente) è necessario che l'accusa fornisca (al di là delle ipotesi di presunzione relativa di cui all'art. 26 co.2 dell'attuale testo di legge) la prova concreta della fittizietà dell'intestazione ( tra le molte, per la particolare chiarezza, v. già Sez. 1 n. 6279 del 10.11.1997, rv 208941 sul testo previgente: in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare). In altre parole, ed arrivando ad oggi, la attuale caratterizzazione delle misure di prevenzione patrimoniale (v. Sez. U. 2015 Spinelli) come strumento di inibizione della pericolosità «trasferita» al bene in forza della ragionevole constatazione di una sua 'genesi illecita' (il bene entra nel patrimonio occulto del soggetto pericoloso e rappresenta una proiezione della attività illecita, correlate alle attività contra legem del proposto) impone di riempire di ulteriore significato la espressione legislativa «disponibilità», nel senso che impone di dimostrare, in chiave di confisca, che 'quel bene' rappresenta un impiego di risorse provenienti dal soggetto pericoloso e non dall'intestatario formale. Dunque, a fronte del dato rappresentato dalla formale intestazione del bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessario comprendere - quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternative sostenibili - se l'impiego delle risorse economiche, per l'acquisto, la realizzazione, le migliorìe, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, della confisca) o meno (con dovere di restituzione). Il titolare formale, peraltro, non è soggetto su cui gravi un dovere di dimostrare la buona fede al momento dell'acquisto, non essendo un soggetto che invochi la tutela di un diritto di credito, ma può limitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tra l'intestazione formale e l'impiego di risorse proprie o comunque 'diverse' da quelle provenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell'acquisto). Il titolare formale, che impieghi risorse «proprie» per l'acquisto del bene è dunque immune da provvedimento di confisca (anche se, in ipotesi, fosse consapevole del fatto che il venditore è soggetto pericoloso) perchè tale condizione (l'acquisto reale a titolo oneroso) spezza il nesso di riferibilità del bene alla persona pericolosa, con le conseguenze prima evidenziate. [..]. Quanto ai beni residui il ricorso dei terzi va, pertanto, repinto. 5.2 Per le ragioni appena esposte al par. 5.1 è, altresì, infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi pacificamente di bene derivante da risorse provenienti da [OSCURATO:PERSONA], in periodo di incontestata pericolosità. / P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Bol