CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 489-477-482 cod. pen., consistito nell'aver fatto uso di un certificato di revisione falso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 521 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, senza toccare il fatto storico e la pena inflitta, si è limitata a precisare la corretta definizione giuridica del reato di falso "a monte" della condotta di utilizzazione, riconducendo detto reato alla ipotesi del falso in certificazione amministrativa (tale è la natura del certificato di revisione), anziché in quella, non pertinente, di cui all'art. 483 cod. pen. menzionata nel capo di imputazione; Considerato che i residui motivi di ricorso, che si appuntano sulla figura del falso grossolano e lamentano la eccessiva severità della pena, sono generici, poiché si risolvono in affermazioni apodittiche, prive di confronto critico con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osini Stefra o POSI-TATA M CANCELLER