CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16219/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;Lette la memoria e la replica alle conclusioni del PG, depositati dal difensore delricorrente, il quale ha concluso per l’annullamento, con o senza rinvio,dell’impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 25 novembre 2025, haconfermato la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diAlessandria del 31 maggio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabiledel reato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina– del peso netto di grammi 2.073,2, corrispondente a grammi 1.961 di principioCon applicazione della recidiva reiterata specifica e con diniego delleanni sei e mesi otto di reclusione ed euro 36.000 di multa, oltre alle peneaccessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale perla durata della pena.I fatti sono stati ricostruiti nel seguente modo.In data 16 maggio 2019, i militari della Guardia di Finanza, procedendo allaperquisizione dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], rinvenivano complessivamente circa2.400 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri occultati in diversi puntidell’appartamento. [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in flagranza, iniziava a collaborare conl’autorità giudiziaria.Nell’interrogatorio di garanzia del 20 maggio 2019, riferiva di aver ricevuto lostupefacente, verso le ore 13:00 di quel giorno, da un soggetto di nazionalitàmarocchina proveniente da Torino – identificato come "Younes" – con il compitodi recapitarlo entro le ore 17:00 a un certo Simohamed di [OSCURATO:PERSONA], il quale nonpoteva ritirare la droga direttamente dal fornitore; il compenso pattuito era di 50grammi di cocaina.Nel successivo interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 19 giugno 2019,[OSCURATO:PERSONA] arricchiva il racconto di numerosi dettagli. In particolare, identificava ilfornitore con maggiore precisione, descrivendone le fattezze fisiche, indicandonel’utenza telefonica e il veicolo utilizzato (una [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco);precisava di aver ricevuto un ulteriore quantitativo di circa 85 grammi – rinvenutonel cassetto del comodino – e ammetteva acquisti di stupefacente dal medesimofornitore in almeno tre precedenti occasioni.Le successive indagini della Guardia di Finanza accertavano che l’utenzaindicata da [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente intestata a [OSCURATO:PERSONA], il quale risultavaanche utilizzatore della [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], suocollaboratore nei locali denominati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambiubicati a Torino.Il dato più significativo emergeva dall’analisi dei tabulati telefonici: alle ore13:17 del 16 maggio 2019, risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato una telefonataalla moglie agganciando la cella telefonica situata in [OSCURATO:PERSONA], viale PinanCichero – la stessa via in cui abitava [OSCURATO:PERSONA] – nell’orario e nel luogo indicati dalcollaborante per la consegna dello stupefacente.La sentenza d’appello ha confermato il giudizio di attendibilità delledichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], disattendendo tutte le censure difensive.Quanto alla credibilità soggettiva del dichiarante, ha rilevato come la suapregressa esperienza nel traffico di stupefacenti rendesse verosimile la suaconoscenza dei canali di approvvigionamento, sì da essere considerato soggettoaffidabile dai fornitori. Sul piano della coerenza intrinseca, ha osservato come ilracconto, pur progressivamente ampliato tra il primo e il secondo interrogatorio,si connotasse per linearità, essenzialità e plausibilità, senza contraddizionidecisive.I riscontri estrinseci sono stati individuati nei contatti telefonici intercorsi trai due la notte precedente e il giorno stesso della consegna, nella presenzaaccertata di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nell’orario indicato da [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, nella falsitàdell’alibi offerto dall’imputato.In proposito, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di essersi recato a [OSCURATO:PERSONA] perriscuotere un credito di euro 3.000, derivante dalla compravendita di unaVolkswagen [OSCURATO:PERSONA] ceduta a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 4.500 e rivenduta a terzi pereuro 1.500; la documentazione prodotta dallo stesso imputato aveva tuttaviarivelato che i prezzi effettivi delle due transazioni erano di euro 300 ed euro 500.I tabulati telefonici avevano poi smentito l’affermazione di aver chiamato Ryadal cellulare, una volta giunto sotto la sua abitazione, non risultando alcunatelefonata in uscita verso costui.[OSCURATO:PERSONA], escusso come teste dalla difesa, aveva resodichiarazioni contraddittorie e incompatibili con quelle dell’imputato su più punticruciali, tanto che la Corte aveva trasmesso gli atti alla Procura della [OSCURATO:PERSONA] per la valutazione del reato di falsa testimonianza.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, affida il ricorso percassazione ai seguenti motivi.2.1. Con un’unica, articolata censura – proposta per violazione di legge inrelazione all’art.192, comma 3, cod. proc. pen. e per manifesta illogicità dellamotivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova – si contesta laritenuta attendibilità della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], assumendosi cheentrambi i giudici di merito abbiano disatteso i criteri ermeneutici consolidati inmateria di valutazione della prova dichiarativa.Premessa la correttezza formale dei principi enunciati nella sentenza d ’appello– secondo cui il giudice deve compiere un percorso valutativo unitario che investacontestualmente la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettivadel racconto, senza rigide separazioni cronologiche tra i due momenti – il ricorsosostiene che simile impostazione sia rimasta sul piano dell’enunciazione astratta,senza tradursi in una concreta applicazione ai dati di causa.Sul piano della credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], si censura anzitutto l’argomentoper cui la pregressa militanza nel narcotraffico ne avvalorerebbe l’attendibilità.Si stigmatizza inoltre che la chiamata in correità sia stata ritenuta attendibileanche per il fatto che, in un diverso procedimento, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avevanoconsentito l’individuazione di altro spacciatore ([OSCURATO:PERSONA]), valendogli ilriconoscimento dell’attenuante della collaborazione di cui all’art. 73, comma 7,d.P.R. n. 309/90; il giudice, infatti, non può validare la credibilità di un dichiarantein re ipsa per effetto di una valutazione positiva espressa in un procedimentodistinto, essendo necessaria una verifica autonoma e contestualizzata allaspecifica vicenda processuale in esame.Sul piano dell’attendibilità intrinseca, il ricorso addita una serie dicontraddizioni e inverosimiglianze che la sentenza impugnata avrebbe eluso ofrainteso. Il racconto di [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe costellato di ritrattazioni: i 50 grammidi sostanza stupefacente previsti come compenso, inizialmente dichiarati destinatial consumo personale, erano diventati – su contestazione del Pubblico Ministero –destinati alla rivendita; il credito verso tale Belmekki emergente da intercettazioniera stato dapprima ricondotto a una compravendita immobiliare, per poi esserericondotto, sempre su contestazione, a un’operazione di spaccio.Si censura altresì come illogica la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto 85grammi di cocaina supplementari senza corrispettivo immediato, condizionato allaverifica qualitativa rispetto agli altri 50 grammi, quando entrambi i quantitativierano stati ricevuti contestualmente dallo stesso fornitoreSi rileva poi l’inverosimiglianza della collocazione dello stupefacente destinatoa Simohamed nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 15:50, mentre la consegnaavrebbe dovuto avvenire ad [OSCURATO:PERSONA] entro le ore 17:00.La suddivisione della droga in involucri diversamente confezionati, dislocati inpunti distinti dell’appartamento, sarebbe infine sintomatica di provenienza da piùfornitori e di un’attività di spaccio consolidata e autonoma, non di un’unica partitaricevuta quella mattina.Si contesta altresì la razionalità della ricostruzione accusatoria nella suacomponente logistica. Risulterebbe incomprensibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia trasportatopersonalmente oltre due chilogrammi di cocaina fino a [OSCURATO:PERSONA] — assumendosiil rischio del viaggio — per affidarli a un intermediario, in un luogo distante appenauna dozzina di chilometri dalla destinazione finale: sarebbe stato più semplice, eassai meno rischioso, consegnare lo stupefacente direttamente ad [OSCURATO:PERSONA], addirittura, a Torino la notte precedente, quando [OSCURATO:PERSONA] si era recato nei localigestiti dall’imputato.Il compenso di 50 grammi – dal valore commerciale di circa euro 4.000 –sarebbe sproporzionato rispetto all’esiguità del servizio richiesto.Quanto ai riscontri esterni, il ricorso ne contesta la valenza individualizzante.L’utenza telefonica intestata a [OSCURATO:PERSONA], il veicolo da lui utilizzato, i locali da luifrequentati e la sua descrizione fisica sarebbero elementi meramente generici,inidonei a collegare specificamente l’imputato al fatto di reato.L’unico riscontro significativo – la presenza accertata di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 2019 – non sarebbe incompatibile con la versione alternativaprospettata, ossia l’esazione di un credito preesistente, la cui eventuale naturaillecita sarebbe irrilevante ai fini della valutazione.Si sostiene che la falsità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], anche ove accertataquanto alle specifiche ragioni dichiarate dell’incontro, non escluderebbe lapossibilità che la visita a [OSCURATO:PERSONA] avesse una diversa motivazione rispetto allaconsegna di droga.Si critica, infine, l’utilizzo dell’alibi falso quale riscontro individualizzante.Invero, per quanto la giurisprudenza di legittimità lo qualifichi come indizio acarico, sintomatico del tentativo di sottrarsi all’accertamento della verità, esso nonpuò trasformarsi nell’unico puntello di una chiamata in correità già intrinsecamentefragile e contraddittoria, pena la violazione del canone epistemologico che imponela preventiva verifica dell’attendibilità della fonte dichiarativa rispetto alla ricercadei riscontri estrinseci.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni delP.G., insistendo per l’annullamento, con o senza rinvio, dell’impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.Occorre premettere che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronunciadi merito possono essere dedotti in sede di legittimità purché ricompresi entro unorizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l’esistenza di un logicoapparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersiinadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell’impiantomotivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità. Esula, pertanto, dai poteridella Corte di cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece ed in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella,Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2,n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482.; Sez. 5, n. 39048del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina,Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n.13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).Nondimeno, neppure l’emersione di una criticità su una delle molteplicivalutazioni contenute nella sentenza impugnata, può comportare l’annullamentodella decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampiarassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del21/02/2017, M, Rv. 271227), poiché dà luogo a vizio della motivazione nonqualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto,ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenzialinuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione, quale risultantedall’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento siacontestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n.18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/1.1/1998, Maniscalco,Rv. 212053).2. Alla luce di tali coordinate va scrutinato il ricorso proposto nell ’interesse diKhaliki [OSCURATO:PERSONA].La prima delle censure articolate nel ricorso investe il metodo seguito nellavalutazione della chiamata in correità resa da [OSCURATO:PERSONA], assumendosi che igiudici di merito abbiano invertito l’ordine logico prescritto dall’art. 192, comma 3,cod. proc. pen., ricavando la credibilità del dichiarante dall’inattendibilitàdell’imputato anziché esaminarla in modo del tutto autonomo, secondo lascansione trifasica elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte: verifica dellacredibilità soggettiva del dichiarante, esame dell’attendibilità intrinseca delracconto, ricerca dei riscontri estrinseci di natura individualizzante.2.1. La censura non coglie nel segno.Il procedimento valutativo scandito dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.non costituisce una sequenza di compartimenti ermeticamente separati, ciascunoda esaurire prima di accedere al successivo, bensì l’articolazione di un giudiziounitario e non frazionabile, nel quale i tre momenti si influenzano reciprocamentesecondo una dinamica di osmosi continua.La credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suoracconto, influenzandosi a vicenda – come accade per ogni altra fonte di provadichiarativa – debbono essere vagliate unitariamente, senza che l’art. 192,comma 3, cod. proc. pen. imponga al riguardo alcuna specifica e tassativasequenza logico-temporale.Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora primadi accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettivadel dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorsovalutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quantola credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo raccontodevono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod.proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale(Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013 , Rv. 255145 – 01; Sez. 4 , n.34413 del 18/06/2019, Rv. 276676 – 01).Ne discende che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello diTorino, lungi dal tradire una violazione di legge, si pone in piena consonanza conl’insegnamento di questa Corte.Il ricorrente lamenta altresì che il giudizio positivo di attendibilità reso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] sia stato mutuato, in modo meccanico e acritico, dal diversoprocedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA], nel quale le dichiarazioni del medesimoavevano consentito l’identificazione e il perseguimento di altro spacciatore,valendogli il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione di cui all’art. 73,comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.L’obiezione, in astratto non priva di consistenza – atteso che la valutazione didichiarazioni rese, non potendosi meccanicamente trasferire giudizi positiviformulati aliunde – si rivela tuttavia, in concreto, del tutto infondata.Una lettura attenta della motivazione impugnata rivela un’analisi autonoma,specifica e articolata. La Corte di appello ha esaminato la linearità del racconto, lasua coerenza interna, la progressiva precisazione dei dettagli senza contraddizionisul nucleo essenziale dell’accusa, la plausibilità del contesto narrativo e l’assenzadi affermazioni sintomatiche di fantasiosità. Il riferimento alla collaborazioneprestata in altro procedimento ha svolto una funzione meramente confermativa diun giudizio già autonomamente fondato.Venendo alle presunte contraddizioni interne del narrato di [OSCURATO:PERSONA] – esegnatamente alle difformità tra le dichiarazioni rese nell’interrogatorio di garanziadel 20 maggio 2019 e quelle rese al Pubblico Ministero il 19 giugno 2019 – deverilevarsi come la sentenza impugnata abbia offerto una spiegazione razionale egiuridicamente corretta. La diversa ampiezza dei due atti trova fondamento nellaloro distinta funzione processuale.L’interrogatorio di garanzia non ha vocazione investigativa, ma assolveall’esclusiva funzione di garantire l’immediato contatto tra il soggetto privato dellalibertà e il giudice della cautela; è nell’interrogatorio condotto dall’organoinquirente che si dispiega, fisiologicamente, l’approfondimento del narrato.Le integrazioni e le precisazioni intervenute nella sede propria – sulleprecedenti forniture di stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA], sulla destinazione deicinquanta grammi di compenso, sui rapporti con Belmekki – non integranoritrattazioni, ma esprimono la progressione informativa che connotastrutturalmente la collaborazione investigativa.Il nucleo accusatorio centrale – [OSCURATO:PERSONA] come fornitore della cocainaconsegnata il pomeriggio del 16 maggio 2019 – è rimasto immutato e coerentedall’inizio alla fine, sicché la doglianza sul punto non raggiunge la soglia dellamanifesta illogicità richiesta dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.2.2. Le presunte illogicità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli orari e ai luoghidella vicenda – la collocazione della sostanza nell’abitazione di viale [OSCURATO:PERSONA] nel capannone di [OSCURATO:PERSONA], il compenso asseritamentesproporzionato, il rischio irragionevolmente assunto dal fornitore nel trasportarepersonalmente il carico fino a [OSCURATO:PERSONA] – sono state puntualmente erazionalmente confutate dalla sentenza impugnata.Si è chiarito che la distanza tra l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e il luogo di consegnaconcordato presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era di circa dodicichilometri, percorribili in automobile in meno di venti minuti, con ampio marginerispetto all’orario stabilito per la consegna; che il coinvolgimento di unintermediario rispondeva all’esigenza di [OSCURATO:PERSONA] di evitare il contatto diretto conSimohamed, già nel mirino delle forze dell’ordine a seguito di arresti di persone alui vicine; che il compenso di cinquanta grammi di cocaina – dal valorecommerciale di circa quattromila euro – era proporzionato al rischio assuntodall’intermediario nell’ultimo segmento dell’operazione di spaccio.Si tratta di valutazioni di merito non implausibili, sorrette da massime diesperienza non irrazionali, come tali insindacabili da questa Corte. Il travisamentodella prova invocato nel ricorso, per altro verso, presuppone che il giudice abbiafondato la decisione su un’evidenza probatoria inesistente ovvero abbia ignoratoun’evidenza esistente e decisiva, in misura obiettivamente rilevabile dagli atti.Nulla di tutto ciò emerge nel caso in esame, ove il ricorrente si limita a proporreuna diversa interpretazione complessiva del materiale istruttorio.2.3. Ulteriore profilo del motivo di ricorso investe la valenza probatoriariconosciuta dalla Corte di appello all’alibi deliberatamente mendace comeriscontro individualizzante alla chiamata in correità.La difesa sostiene che la falsità della versione alternativa offerta da Khalikinon possa surrogare le asserite carenze intrinseche della chiamata, operandocome suo fondamento esclusivo.L’argomento deve essere disatteso alla luce di principi ormai solidamenteradicati nella giurisprudenza di questa Corte.La distinzione tra l’alibi semplicemente non provato e l’alibi mendace èconcettualmente e giuridicamente decisiva. L’alibi non provato è processualmenteneutro; non integra elemento di prova a favore o contro il dichiarante, il qualepotrebbe non essere in grado di provare la propria estraneità al fatto per ragionidel tutto indipendenti da qualsiasi intento fraudolento.L’alibi mendace, di contro, rivela la consapevole determinazione dell’imputatodi sviare l’accertamento della verità, sì da costituire – una volta dimostrata la suafalsità – un indizio a carico dotato di significativa valenza dimostrativa.Inserito nel quadro probatorio complessivo, esso assurge a riscontroindividualizzante delle dichiarazioni del chiamante in correità ai sensi dell ’art. 192,comma 3, cod. proc. pen., in quanto espressione del tentativo dell’imputato diopporre alla chiamata una spiegazione alternativa della propria presenza sul luogodel fatto.Invero, in tale ottica deve richiamarsi l’orientamento secondo cui in tema divalutazione della prova, l’alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quellonon provato, del tentativo dell’imputato di sottrarsi all’accertamento della verità,deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo,in applicazione della regola dell’art. 192 cod. proc. pen., a fondare il giudizio dicolpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenzadimostrativa dell’attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensidel terzo comma dell’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022Rv. 283392 – 02, in motivazione a pag. 30; Sez. 2, n. 5060 del 15/12/2005, dep.2006, Rv. 233230 – 01).È stato logicamente rilevato che, nel caso di specie, la falsità dell ’alibi non èinferita da indizi o presunzioni, ma è documentalmente provata attraverso icontratti di compravendita prodotti dallo stesso imputato in sede di interrogatorioche attestavano un prezzo di acquisto della [OSCURATO:PERSONA] di euro 300 e unprezzo di rivendita di euro 500, laddove [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato rispettivamenteeuro 4.500 ed euro 1.500, escludendo in radice l’esistenza del credito posto afondamento della versione alternativa.La decisione impugnata ha altresì evidenziato che i tabulati telefonicidell’utenza a lui intestata smentivano l’affermazione – ribadita sianell’interrogatorio del 12 maggio 2023 sia nell’esame reso all’udienza del 10maggio 2024 – di aver tentato di chiamare [OSCURATO:PERSONA] al cellulare, una volta giunto sottola sua abitazione, non risultando alcuna telefonata in uscita verso di lui nell’arcotemporale rilevante.Entro tale prospettiva, la sentenza impugnata ha correttamente qualificato lacondotta processuale di [OSCURATO:PERSONA] come costruzione deliberata di un mosaico dimenzogne e di testimonianza compiacente.Al riguardo è stato sottolineato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],escusso come teste dalla difesa, presentavano poi plurime e inconciliabilidivergenze rispetto a quelle dell’imputato sui punti cruciali della vicenda – ladinamica della consegna del denaro, le ragioni della propria presenza a NoviLigure, i prezzi della compravendita – al punto da indurre la Corte di appello allatrasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per lavalutazione del reato di falsa testimonianza ai sensi dell’art. 372 cod. pen.Ne discende che logica appare l’argomentazione secondo cui la valenzaindividualizzante del riscontro è, nel caso in esame, di particolare pregnanzaprobatoria. Invero, corretta appare la conclusione secondo cui la dimostrazionedella dolosa falsità degli elementi di sostegno alla tesi difensiva fa emergere, perlogica conseguenza, l’indice di conferma dell’unica ragione della presenza di [OSCURATO:PERSONA] che le prove concretamente attestano.L’ulteriore censura, relativa all’asserita carenza di natura individualizzante deiriscontri estrinseci alla chiamata – ridotti, nella prospettiva del ricorrente, aelementi generici quali l’utenza telefonica, il veicolo utilizzato e i localifrequentati – trascura di considerare che il principale riscontro individualizzanteindividuato dalla Corte di appello è di natura ben diversa e assai più specifica.La decisione impugnata ha correttamente attribuito valenza di riscontro allalocalizzazione del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] attraverso la cella telefonica sita inNovi [OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA] – la stessa via in cui abitava [OSCURATO:PERSONA] – alle ore 13:17del 16 maggio 2019, vale a dire nell’esatto luogo e nell’esatto orario indicati daldichiarante per la consegna della cocaina; si tratta di un dato obiettivo, noninterpretativo, che nessuna argomentazione difensiva ha potuto scalfire.Inserito nel contesto degli altri elementi – i contatti telefonici della notteprecedente, i messaggi WhatsApp di conferma dell’appuntamento, la telefonata diritardo inviata alle ore 13:08 – questo dato compone un quadro di riscontri chesoddisfa pienamente il requisito elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte.Invero, il riscontro individualizzante non deve costituire prova autosufficientedella responsabilità – altrimenti la chiamata in correità sarebbe processualmentesuperflua – ma deve fornire elementi specifici che colleghino il fatto alla personadel chiamato, contribuendo a dimostrarne la partecipazione al reato nei terminiche fondano la relativa contestazione (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019,Rv. 276744 - 01).Non vale a scalfire la valutazione complessiva e congruente, in quanto privodi carattere decisivo, il fatto che lo stupefacente rinvenuto risultasse diversamenteconfezionato, poiché la Corte territoriale ha logicamente escluso che tale datoimplichi la provenienza da fornitori differenti e ha rilevato che i diversi quantitativireperiti nelle scatole di scarpe non risultavano, peraltro, confezionati in mododiverso gli uni dagli altri.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende– che il Collegio determina in euro tremila, tenuto conto della natura dellequestioni dedotte – non ravvisandosi ragioni che escludano la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, secondo il principio affermato dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammendeCosì deciso il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente